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TESTO
IN VIGORE
Decreto
Legislativo
RIFORMA
DEGLI ORGANI COLLEGIALI TERRITORIALI DELLA SCUOLA A LIVELLO CENTRALE, REGIONALE
E LOCALE (approvato dal CdM
il 4 giugno 1999)
Art.
1
(Organi collegiali della scuola a livello centrale, regionale e
territoriale)
1.
Nel sistema scolastico nazionale gli organi collegiali disciplinati dal
presente decreto legislativo assicurano, a livello centrale, regionale
e territoriale, rappresentanza e partecipazione alle componenti della scuola
e ai diversi soggetti interessati alla sua vita, alle sue attività
e ai suoi risultati.
2.
Gli organi collegiali di cui al comma 1 sono:
a) a livello centrale, il Consiglio superiore
della
pubblica istruzione;
b)a livello regionale, i Consigli regionali
dell'istruzione;
c) a livello territoriale, i Consigli scolastici
locali.
Art.
2
(Competenze e composizione del Consiglio superiore della pubblica
istruzione)
1.
Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è organo di garanzia
dell'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione e di supporto
tecnico scientifico per l'esercizio delle funzioni di governo nelle materie
di cui all'articolo 1, comma 3, lettera q) della legge 15 marzo 1997, n.
59.
2.
Il Consiglio formula proposte ed esprime pareri obbligatori:
a) sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche
del personale della scuola;
b) sulle direttive del Ministro in materia di valutazione del
sistema dell'istruzione;
c) sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione
definiti a livello nazionale nonché sulla quota nazionale dei curricoli
dei diversi tipi e indirizzi di studio;
d) sull'organizzazione generale dell'istruzione.
3.
Il Consiglio si pronuncia inoltre sulle materie che il Ministro ritenga
di sottoporgli.
4. Il Consiglio esprime, anche di propria iniziativa, pareri
facoltativi su proposte di legge e in genere in materia legislativa e normativa
attinente alla pubblica istruzione e promuove indagini conoscitive sullo
stato di settori specifici dell'istruzione, i cui risultati formano oggetto
di relazione al Ministro.
5. Il
Consiglio superiore della pubblica istruzione è formato da 36 componenti.
Di tali componenti:
15 sono eletti dalla componente elettiva che rappresenta Il personale
delle scuole statali nel consigli scolastici locali. E' garantita la rappresentanza
di almeno una unità di personale per ciascun grado di istruzione.
12 sono nominati dal Ministro della pubblica istruzione tra esponenti
significativi dei mondo della cultura, dell'arte, della scuola, dell'Università,
del lavoro, delle professioni e dell'industria, dell'associazionismo professionale,
che assicurino il più ampio pluralismo culturale.
3 sono eletti rispettivamente dalle scuole di lingua tedesca,
dalle scuole di lingua slovena e dalle scuole della Valle d'Aosta.
3 sono nominati dal Ministro in rappresentanza delle scuole pareggiate,
parificate e legalmente riconosciute e delle scuole dipendenti dai comuni,
tra quelli designati dalle rispettive associazioni.
6. Il Consiglio superiore è integrato da un rappresentante
della Provincia di Bolzano, al sensi dell'articolo 9 del testo unificato
dei decreti del Presidente della Repubblica 20 giugno 1973, n. 116 e 4
dicembre 1981, n. 761, approvato con decreto dei Presidente della Repubblica
10 febbraio 1983, n. 89, quando è chiamato ad esprimere il parere
sui progetti della provincia di modifica degli ordinamenti scolastici nelle
materie di cui all'articolo 2, comma 2, lett. c).
7. Fino al riordino del settore dell'Istruzione artistica superiore
il Consiglio è integrato da tre rappresentanti eletti del personale
docente e dirigente in servizio presso le Accademie, i Conservatori e gli
Istituti superiori delle industrie artistiche.
8. Non sono eleggibili nel Consiglio superiore i membri del Parlamento
nazionale. I membri del Consiglio superiore non sono rieleggibili più
di una volta. Il personale in servizio nelle scuole statali che sia stato
eletto nel Consiglio superiore può chiedere di essere esonerato
dal servizio per la durata del mandato. Il relativo periodo è valido
a tutti gli effetti, ivi compresi l'accesso alla dirigenza e l'accesso
alle procedure per il conseguimento di miglioramenti retributivi, come
servizio di istituto nella scuola.
9. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono
stabiliti i termini e le modalità per le elezioni, che sì
svolgono su lista unica per i diversi gradi di istruzione, nonchè
per le designazioni e le nomine dei componenti del Consiglio.
Art.
3
(Organi, struttura e funzionamento del Consiglio superiore della
pubblica istruzione)
Il
Consiglio superiore della pubblica istruzione dura in carica cinque anni.
il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
il presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta
maggioranza il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.
Il
Consiglio elegge altresì l'ufficio di presidenza, al quale partecipano
pariteticamente componenti eletti e nominati.
Il
Consiglio, nella prima seduta successiva al suo insediamento, approva il
proprio regolamento, nel quale sono tra l'altro disciplinati i tempi e
le modalità di svolgimento dei lavori; la composizione e le modalità
di elezione dell'ufficio di presidenza; l'istituzione e il funzionamento
di commissioni per la trattazione degli affari ordinari e urgenti; i casi
in cui il parere deve necessariamente essere deliberato dall'assemblea
generale.
Il
Consiglio superiore, oltre che nei casi previsti dal regolamento di cui
al comma 3, si riunisce in assemblea ogniqualvolta ne faccia richiesta
il Ministro o almeno un terzo dei suoi componenti.
I
pareri sono resi dal Consiglio nel termine ordinario di quarantacinque
giorni dalla richiesta, salvo che per motivi di particolare urgenza il
Ministro assegni un termine diverso, che non può, comunque essere
inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di quarantacinque giorni
o quello inferiore assegnato dal Ministro, si può prescindere dal
parere.
Per
la trattazione di specifiche materie il Consiglio può avvalersi
della consulenza di uffici, organi e personale dipendenti dal l'Amministrazione
della pubblica istruzione, nonché di enti da essa vigilati. Il personale
chiamato a partecipare al lavori del Consiglio usufruisce, nel casi di
legge, del trattamento di missione.
Il Consiglio superiore della pubblica istruzione si avvale di
una segreteria amministrativa e organizzativa alla quale è preposto
un dirigente dell'amministrazione della pubblica istruzione.
Art.
4
(Consigli regionali dell'istruzione)
E'
istituito, presso ogni ufficio periferico regionale dell'amministrazione
della pubblica istruzione, il Consiglio regionale dell'istruzione. Il Consiglio
dura in carica tre anni ed ha competenze consultive e di supporto all'Amministrazione
a livello regionale in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche,
di attuazione delle innovazioni ordinamentali, di distribuzione dell'offerta
formativa e di integrazione tra istruzione e formazione professionale,
di educazione permanente, di politiche compensative con particolare riferimento
all'obbligo formativo e al diritto allo studio, di reclutamento e mobilità
dei personale, di attuazione degli organici funzionali di istituto.
Il
Consiglio esprime all'organo competente parere obbligatorio sui provvedimenti
relativi al personale docente per i quali la disciplina sullo stato giuridico
preveda il parere di un organo collegiale a tutela della libertà
di insegnamento.
Il Consiglio
è costituito dai presidenti dei consigli scolastici locali, da componenti
eletti dalla rappresentanza del personale della scuola statale nei consigli
scolastici locali e da tre componenti eletti dai rappresentanti delle scuole
pareggiate, panificate e legalmente riconosciute nei consigli locali e
da cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative
dei datori di lavoro e dei lavoratori. Del consiglio fa parte di diritto
il dirigente dell'ufficio periferico regionale.
Il numero complessivo dei componenti eletti dai consigli scolastici
locali in rappresentanza del personale scolastico in servizio nella regione
è determinato in proporzione al numero degli appartenenti al personale
dirigente, docente, amministrativo tecnico e ausiliario in servizio nelle
scuole statali: 14 e 16 seggi quando il suddetto personale sia rispettivamente
in numero non superiore e superiore a 50.000. E' garantita la rappresentanza
di tre ovvero quattro unità di personale docente per ciascun grado
di istruzione, nonché di almeno un dirigente scolastico e di un
rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
Il
Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
il presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta
maggioranza, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.
All'interno del Consiglio è istituita un'apposita sezione,
della quale fanno parte i docenti eletti dal personale della scuola, per
l'esercizio delle competenze di cui al comma 2.
Le
deliberazioni adottate dal Consiglio in assemblea generale sono valide
se è presente un terzo dei componenti. Tutti i pareri, ivi compresi
quelli obbligatori, sono resi nel termine di trenta giorni, decorso il
quale se ne può prescindere. In casi di particolare urgenza il dirigente
dell'ufficio periferico regionale può assegnare un termine diverso,
non inferiore a quindici giorni.
Il
Consiglio, nella prima seduta successiva al suo insediamento, adotta un
regolamento nel quale disciplina la organizzazione dei propri lavori e
l'attribuzione di specifiche competenze ad apposite commissioni. Il regolamento
può prevedere la composizione e il funzionamento di una giunta esecutiva
presieduta dal dirigente dell'ufficio periferico regionale.
Il dirigente dell'ufficio periferico regionale provvede alla
costituzione di una segreteria del consiglio regionale dell'istruzione.
I termini e le modalità per l'elezione dei componenti
dei consigli regionali sono stabiliti con l'Ordinanza di cui all'art. 2,
comma 9.
Art.
5
(Consigli scolastici locali)
I
consigli scolastici locali, che sostituiscono i consigli scolastici distrettuali
e provinciali, sono istituiti in corrispondenza delle articolazioni territoriali
dell'amministrazione periferica che sono individuate di maggior rilevo
dal dirigente scolastico regionale. I Consigli possono avere sede presso
gli uffici periferici dell'amministrazione, presso istituzioni scolastiche,
ovvero in idonee strutture fornite dagli enti locali, presso i quali è
istituita una apposita segreteria.
I consigli scolastici locali durano in carica tre anni; essi
sono lo strumento per un'efficace rapporto e coordinamento tra le istituzioni
scolastiche, gli enti locali e l'amministrazione della pubblica istruzione
per le funzioni di programmazione, progettazione e supporto gestionale.
Essi hanno competenze consultive e propositive in merito all'attuazione
dell'autonomia, all'organizzazione scolastica sul territorio di riferimento,
all'edilizia scolastica, alla circolazione delle informazioni sul territorio,
alle reti di scuole, all'informatizzazione, alla distribuzione dell'offerta
formativa, all'educazione permanente, all'orientamento, alla continuità
tra i vari cicli dell'istruzione, all'integrazione degli alunni con handicap,
all'attuazione del diritto allo studio, all'adempimento dell'obbligo di
istruzione e formazione, al monitoraggio dei bisogni formativi sul territorio,
al censimento delle opportunità culturali e sportive offerte al
giovani.
Gli enti locali possono attribuire ai consigli scolastici locali
ulteriori funzioni, coerenti con la loro natura di organi consultivi e
propositivi, sulla base anche di quanto stabilito dalle leggi regionali.
Dall'attribuzione di ulteriori funzioni non possono derivare oneri a carico
delle Stato.
Il Consiglio è composto da rappresentanti eletti dal personale
delle istituzioni scolastiche del territorio nella proporzione di cui al
comma 5, da due rappresentanti del personale direttivo e docente in servizio
presso le scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute eletti
dal personale in servizio nelle medesime scuole, da due rappresentanti
del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, da tre rappresentanti
dei genitori eletti dai genitori degli alunni delle scuole statali e delle
scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute all'atto della
elezione degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, da tre
rappresentanti degli studenti designati dalle Consulte provinciali degli
studenti competenti per territorio e da cinque rappresentanti designati
dagli enti Locali, di cui almeno due designati dalla provincia e da cinque
rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative dei datori
di lavoro e dei lavoratori. Del Consiglio fa parte di diritto il responsabile
dell'ufficio scolastico periferico competente, che può delegare
un funzionario, un dirigente scolastico o un docente.
Il numero complessivo dei componenti eletti nel consigli scolastici
locali è determinato in proporzione al numero degli appartenenti
al personale direttivo, docente, amministrativo tecnico e ausiliario in
servizio nelle scuole statali: 14 e 16 seggi quando il suddetto personale
sia rispettivamente in numero non superiore e superiore a 30.000. E' garantita
la rappresentanza di tre ovvero quattro unità di personale docente
per ciascun grado di istruzione, nonché di almeno un dirigente scolastico
e di un rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei
suoi componenti, il presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga
la predetta maggioranza, il presidente è eletto a maggioranza relativa
dei votanti.
Il Consiglio, all'atto del suo insediamento adotta un regolamento
di organizzazione nel quale disciplina anche la composizione e il funzionamento
di una giunta esecutiva presieduta dal rappresentante dell'amministrazione
scolastica.
Le deliberazioni adottate dal Consiglio sono valide se è
presente un terzo dei componenti. Tutti i pareri, sono resi nel termine
di trenta giorni, decorso il quale se ne può prescindere. In casi
di particolare urgenza il dirigente dell'ufficio periferico regionale può
assegnare un termine diverso, non inferiore a quindici giorni.
Gli enti locali provvedono alla costituzione, al controllo e
alla vigilanza, ivi compreso lo scioglimento dei consigli scolastici locali
a nonna dell'articolo 139, comma 1, lettera g) del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112. I Comuni provvedono per i Consigli il cui ambito
territoriale coincida in tutto o in parte coi territorio comunale e le
Province per i Consigli il cui ambito territoriale comprenda il territorio
di più comuni.
Le modalità di elezione dei rappresentanti del personale
della scuola sono disciplinate dall'Ordinanza di cui all' articolo 2, comma
9. Gli enti locali provvedono direttamente a disciplinare l'elezione e
la designazione dei propri rappresentanti. Nel caso in cui più enti
locali partecipino allo stesso ambito territoriale, i rappresentanti da
loro designati sono proporzionali al numero delle istituzioni scolastiche
di competenza esistenti nell'ambito stesso.
Art.
6 (Organi collegiali d'interesse degli enti locali)
Il
singolo ente locale, con oneri a proprio carico, può istituire ulteriori
organi collegiali, temporanei o permanenti, con criteri territoriali ovvero
per settori scolastici, al fine di disporre di consulenza adeguata per
le scelte di propria competenza. I pareri espressi da tali organi nelle
materie di cui all'articolo 5 comma 2 sono rilevanti per l'Amministrazione
scolastica se sono assunti come propri dal consigli scolastici locali.
Art.
7
(Disposizioni finanziarie)
Le
disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio del Ministero della
pubblica Istruzione per il funzionamento del Consiglio superiore della
pubblica istruzione e dei consigli provinciali e distrettuali sono utilizzate
per il funzionamento dei nuovi organi collegiali superiori, regionali e
locali.
Art.
8
(Disposizioni transitorie e di attuazione)
Il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i consigli scolastici provinciali
e i consigli scolastici distrettuali funzionanti alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo restano in carica fino all'insediamento
degli organi collegiali di cui agli articoli da 1 a 5.
Con effetto dal 31 dicembre 2000 gli articoli contenuti nel Capi
II, III e IV, titolo 1 della Parte 1 del Testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti gli organi collegiali territoriali
della pubblica istruzione e il Consiglio superiore della pubblica istruzione
sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente
decreto legislativo.
Entro la data di cui al comma 1 sono costituiti i nuovi organi
collegiali locali, regionali e centrali della scuola.
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PROPOSTA ALTERNATIVA
Decreto Legislativo
ORGANI COLLEGIALI TERRITORIALI DI
SUPPORTO ALLA SCUOLA
Art. 1
(Organi esterni alla scuola a livello centrale, regionale e locale)
1. Finalità del presente Decreto è
quello di sostituire gli attuali Consigli : Nazionale, Provinciale e Distrettuale
con altri Organi collegiali che , nel rispetto pieno della autonomia delle
istituzioni scolastiche , costituiscano organismi di consultazione per
gli Enti locali e di eventuale supporto e collaborazione per le scuole
statali e private operanti nel territorio di rispettiva competenza.
2. Ai fini del 1° comma la composizione di tali Organi deve
assicurare la partecipazione di tutti i soggetti interessati
alla vita , alle attività ed ai risultati del sistema nazionale
di educazione, istruzione e formazione, sia statale che privato.
3. Gli attuali Organi collegiali esterni alla scuola sono sostituiti
dai seguenti:
a) Consiglio superiore della P.I. a livello nazionale;
b) Consigli regionali dell' istruzione;
c) Consigli scolastici locali di livello sub-regionale;
Art. 2
(Competenze e composizione del Consiglio superiore della pubblica
istruzione)
1. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è
organo di consultazione e supporto tecnico-scientifico del Governo
e del Ministro della P.I. per l' esercizio delle funzioni legislative
e di applicazione normativa nelle materie di cui all'articolo 1, comma
3, lettera q) della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché per tutte
le attività ministeriali finalizzate all' organizzazione ed al funzionamento
del sistema scolastico relativamente ai settori non affidati
agli Enti locali ed agli Uffici scolastici periferici.
2. In particolare il Consiglio formula proposte ed esprime pareri
obbligatori:
a)sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale
della scuola;
b) sulle direttive del Ministro in materia di valutazione del sistema
dell'istruzione;
c) sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione
definiti a livello nazionale nonché sulla quota nazionale dei curricoli
dei diversi tipi e indirizzi di studio;
d) sull'organizzazione generale del sistema scolastico nazionale statale
e privato.
3. Il Consiglio si pronuncia inoltre sulle materie che il Ministro
ritenga di sottoporgli.
4. Il Consiglio esprime, anche di propria iniziativa, pareri
facoltativi su proposte di legge e in genere in materia legislativa e normativa
attinente alla pubblica istruzione e promuove indagini conoscitive sullo
stato di settori specifici dell'istruzione, i cui risultati formano oggetto
di relazione al Ministro. Con apposito regolamento di esecuzione, infine,
da emanarsi entro due mesi dall' entrata in vigore del presente decreto,
le funzioni di cui ai precedenti commi saranno integrate con quelle
previste nell' art. 25 del T.U 297/94 che risultino compatibili con tutte
le riforme in atto del sistema scolastico nazionale.
5. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è
formato dai rappresentanti delle categorie individuate dall' art. 23, 3°comma
, del T.U. 297/94; il numero dei componenti indicato da tale articolo viene
dimezzato con l' accortezza di procedere alla divisione dopo aver elevato
di una unità le componenti con numero dispari, per un totale di
41 rappresentanti;
6. , 7. , 8.
Questi commi vanno soppressi in quanto ricompresi nell' art.
23 del T:U:297.
9. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono
stabiliti i termini e le modalità per le elezioni, le
designazioni e le nomine dei componenti non elettivi del Consiglio integrando
e /o modificando il testo dell' art. 31 del T.U.297/94.
Art. 3
(Organi, struttura e funzionamento del Consiglio superiore della
pubblica istruzione)
Il Consiglio superiore della pubblica istruzione dura in carica
cinque anni. il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei
suoi componenti, il presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga
la predetta maggioranza il presidente è eletto a maggioranza relativa
dei votanti.
Il Consiglio elegge altresì dieci componenti l'ufficio
di presidenza, fra i componenti deve essere garantita la rappresentanza
proporzionale dei consiglieri designati e/o nominati.
Il Consiglio, nella prima seduta successiva al suo insediamento,
approva il proprio regolamento, nel quale sono tra l'altro disciplinati
i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori; la composizione
e le modalità di elezione dell'ufficio di presidenza; l'istituzione
e il funzionamento di commissioni per la trattazione degli affari ordinari
e urgenti; i casi in cui il parere deve necessariamente essere deliberato
dall'assemblea generale.
Il Consiglio superiore, oltre che nei casi previsti dal regolamento
di cui al comma 3, si riunisce in assemblea ogni qualvolta ne faccia richiesta
il Ministro o almeno un terzo dei suoi componenti.
I pareri sono resi dal Consiglio nel termine ordinario di quarantacinque
giorni dalla richiesta, salvo che, per motivi di particolare urgenza, il
Ministro assegni un termine diverso, che non può, comunque essere
inferiore a quindici giorni. L' espressione dei pareri è obbligatoria
per il Consiglio.
Per la trattazione di specifiche materie il Consiglio può avvalersi
della consulenza di uffici, organi e personale dipendenti dal l'Amministrazione
della pubblica istruzione, nonché di Enti da essa vigilati. Il personale
chiamato a partecipare al lavori del Consiglio usufruisce, nel casi di
legge, del trattamento di missione.
Il Consiglio superiore della pubblica istruzione si avvale di
una segreteria amministrativa e organizzativa alla quale è preposto
un dirigente dell'amministrazione della pubblica istruzione.
Art. 4
(Consigli regionali dell'istruzione)
E' istituito, presso ogni ufficio periferico regionale dell'amministrazione
della pubblica istruzione, il Consiglio regionale dell'istruzione. Il Consiglio
dura in carica tre anni ed ha competenze consultive e di supporto all'Amministrazione
a livello regionale in tutte le materie di specifica competenza istituzionale.
Nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli docenti
, della libera , autonoma e responsabile gestione manageriale dei dirigenti,
delle motivate decisioni degli Organi collegiali interni alla scuola, nonché
dell' autonomia finanziaria , organizzativa e pedagogico - didattica
delle singole istituzioni scolastiche della regione, il Consiglio esprime
parere obbligatorio e vincolante sulle seguenti materie:
- Ridefinizione degli ambiti territoriali degli attuali
Distretti scolastici al fine di costituire bacini di utenza funzionali
ai Consigli locali di cui all' art. 5; l' atto ufficiale di definizione
degli ambiti è di competenza regionale; l' Ente Regione provvederà
alla costituzione dei nuovi bacini entro sei mesi dall' entrata in vigore
della presente provvedimento; i bacini di utenza ricalcano, di norma, gli
attuali territori distrettuali individuati nell' ambito dei confini
provinciali; per ragioni eccezionali legate ad una migliore funzionalità
logistica di viabilità e di omogeneità economica e
geografica, i bacini possono essere delimitati anche su un territorio appartenente
a due o più provincie viciniori;
- Razionalizzazione sul territorio regionale della rete scolastica
ed innovazioni ordinamentali proposte dagli enti locali, dai Consigli territoriali
di cui all' art. 5 , o dalle istituzioni scolastiche singole o associate;
- Proposte di attività diistruzione artigiana e formazione
professionale da parte della Regione o delle singole istituzioni affidatarie
di tali attività, ciò al fine di coordinare fra loro le attività
di istruzione professionale statale , la formazione regionale e l' apprendistato
connesso all' istruzione artigiana .
- Provvedimenti regionali : sul diritto allo studio,
l' edilizia scolastica, la medicina scolastica ,compresa l' attività
di prevenzione sanitaria;
- Eventuale contenzioso e/o provvedimenti connessi alla tutela
della libertà pedagogico - didattica e di insegnamento del personale
docente;
- Eventuale contenzioso e/o provvedimenti connessi alla tutela
della libera ed autonoma gestione manageriale dei dirigenti.
Per l' esame e le decisioni in materia di contenzioso di cui agli ultimi
due punti precedenti viene costituita una apposita sezione interna al Consiglio
composta da docenti e dirigenti . A tal fine la componente del personale
docente e dirigente non può essere inferiore ai due quinti
di tutti i consiglieri.
Il Consiglio è costituito dai seguenti componenti :
a) da rappresentanti eletti all' interno dalle categorie del
seguente personale scolastico : dirigenti, docenti , amministrativi, ausiliari
; va assicurata la rappresentanza di tutti i gradi o cicli scolastici;
b) da rappresentanti eletti del personale dirigente e docente
di scuole private, pareggiate, parificate, e legalmente riconosciute;
c) da rappresentanti eletti dei presidenti dei Consigli di Circolo
/ istituto, questa componente assolve anche alla rappresentanza dei
genitori degli alunni; va assicurata la presenza di tutti i gradi o cicli
scolastici;
d) da rappresentanti eletti dei Presidenti dei Consigli
territoriali locali di cui al successivo art. 5. ;
e) da rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali
dei lavoratori e dei datori di lavoro; la nomina formale di tali componenti
è competenza del Dirigente dell' Ufficio scolastico regionale ;
f) da rappresentanti eletti dei Sindaci e dei Presidenti
delle amministrazioni provinciali della regione, i quali possono farsi
rappresentare dai rispettivi Assessori alla Pubblica Istruzione o , in
mancanza, da altro consigliere delegato.
Con successivo regolamento ministeriale, da emanarsi entro
sessanta giorni dall' attivazione dell' Ufficio scolastico regionale,
sarà definita la cifra percentuale per il calcolo della
rappresentanza delle singole categorie.
Il Consiglio regionale è presieduto dal Dirigente dell'
Ufficio scolastico o da un suo delegato funzionario dell' ufficio
stesso.
Le deliberazioni adottate dal Consiglio in assemblea generale
sono valide se, in prima convocazione , è presente la maggioranza
assoluta dei componenti. In seconda convocazione la seduta e le deliberazioni
sono valide se risulta presente almeno un terzo dei componenti.
Tutti i pareri, ivi compresi quelli obbligatori, sono resi nel
termine di trenta giorni, decorso il quale se ne può prescindere.
In casi di particolare urgenza il dirigente dell'ufficio periferico regionale
può assegnare un termine diverso, non inferiore a quindici giorni.
Il Consiglio, nella prima seduta successiva al suo insediamento,
adotta un regolamento nel quale disciplina la organizzazione dei propri
lavori e l'attribuzione di specifiche competenze ad apposite commissioni.
Il regolamento può prevedere la composizione e il funzionamento
di una giunta esecutiva presieduta dal dirigente dell'ufficio periferico
regionale.
Il dirigente dell'ufficio periferico regionale provvede alla
costituzione di una segreteria del consiglio regionale dell'istruzione.
I termini e le modalità per l'elezione dei componenti
dei consigli regionali sono stabiliti con l'Ordinanza di cui all'art. 2,
comma 9.
Art. 5
(Consigli scolastici locali)
I Consigli scolastici locali non sono organi
elettivi, e quindi non hanno scadenza temporale; essi sostituiscono
gli attuali Distretti ma ne rilevano funzioni e competenze compatibili:
con la riforma generale dei cicli scolastici , la razionalizzazione delle
istituzioni scolastiche sul territorio nonché la loro autonomia
didattica, amministrativa e funzionale, la riforma ed il decentramento
del Ministero della P.I. , la ristrutturazione degli organi e degli uffici
scolastici provinciali e regionali.
In sede di prima applicazione del presente decreto ed
in attesa che le Regioni ridefiniscano i bacini di utenza di cui al precedente
art. 4, i Consigli locali subentrano nell' attuale competenza territoriale
dei Distretti. I Consigli conservano la sede presso gli uffici degli attuali
Distretti, salve più idonee strutture fornite dagli enti locali,
o reperite presso altre strutture scolastiche.
Il funzionamento organizzativo, amministrativo ed operativo dei
consigli viene assicurato da un ufficio di Segreteria con almeno una
unità di personale con qualifica ed inquadramento di livello pari
a quello dei Coordinatori amministrativi degli attuali Istituti scolastici.
I nuovi Consigli erediteranno tutti i beni patrimoniali
e le disponibilità finanziarie degli attuali Distretti.
I Consigli sono composti :
- Da tutti i dirigenti scolastici operanti nel territorio
di bacino;
- Da tutti i Sindaci, o loro delegati, di tutti i Comuni del territorio;
- Dal Presidente dell' Amministrazione provinciale di competenza
o da un suo delegato; tale delega, comunque provvisoria , può
anche essere multipla in rapporto alla eventuale contemporaneità
delle riunioni consiliari;
- Da un coordinatore amministrativo scelto dal Presidente fra
quelli in servizio di ruolo nelle istituzioni scolastiche del
territorio; questo componente, oltre a svolgere le funzioni di segretario
del Consiglio, ha il ruolo di rappresentare la categoria in seno all' assemblea;
tale rappresentanza si avvale di apposite conferenze di servizio di tutti
i Coordinatori finalizzate a recepire i pareri sugli argomenti oggetto
di esame da parte del Consiglio.
I componenti dei Consigli sono nominati con provvedimento dell' autorità
scolastica regionale entro trenta giorni dall' entrata in vigore del presente
decreto.
I Dirigenti scolastici rappresentano anche i Collegi docenti dei
rispettivi Istituti di cui riportano i pareri sugli argomenti
oggetto di esame da parte del Consiglio.
I sindaci rappresentano anche i genitori degli alunni del
proprio Comune i cui pareri vengono formulati tramite il Consiglio
comunale.
I consigli locali hanno funzione di consulenza, collaborazione
e proposta verso gli enti locali e le istituzione scolastiche in
materia di coordinamento e razionalizzazione della rete scolastica sul
territorio di competenza , con particolare riguardo alla istituzione
e soppressione di scuole di ogni ordine e grado.
Essi, inoltre, possono:
- Proporre agli enti locali di competenza la istituzione sul
territorio di istituzioni scolastiche mancanti al fine di assicurare
sullo stesso territorio la presenza di scuole di ogni ordine e grado rapportate
e compatibili con le esigenze socio-culturali e formative del territorio
stesso;
- Esprimere parere su iniziative didattiche e formative proposte
da singole istituzioni, o gruppi di esse; il parere diventa obbligatorio
e vincolante quando le iniziative comportano il coinvolgimento sia culturale
che economico di più scuole ed enti locali;
- Promuovere e/o svolgere , anche su proposta di un singolo componente,
indagini sul territorio mirate a rilevare dati e condizioni
generali e particolari di natura economica, sociale e culturale necessari
e funzionali alle attività formative di una o più istituzione
scolastica;
- Esprimere parere al Consiglio regionale sulle ricadute locali
delle iniziative e delle decisioni adottate a livello regionale;
- Esprimere parere, a richiesta, su qualunque materia che
Enti ed Istituzioni , nonché l' amministrazione scolastica centrale
e periferica, volessero sottoporre al suo esame.
Entra 60 giorni dal suo insediamento.ogni Consiglio adotterà
apposito Regolamento organizzativo della propria attività.
Nella prima seduta di insediamento , fissata dall' autorità scolastica
regionale, il consiglio elegge :
a) un Presidente ed un vice Presidente , con la maggioranza
di almeno due terzi dei componenti, scegliendoli fra i
dirigenti scolastici; dopo due votazioni senza successo l' elezione
avverrà con la maggioranza assoluta dei voti validi;
b) una giunta esecutiva di cinque componenti , tre elettivi
con le stesse modalità del presidente : - un dirigente scolstico
e due sindaci - più due di diritto - il Presidente e il rappresentante
del personale amministrativo con funzioni di segretario .
Con regolamento esecutivo saranno individuate le funzioni di cui agli
artt. 18 e 19 del Dec.Lgs.297/94 compatibili con le finalità
dei Consigli locali.
Il Presidente ha la funzione di assicurare il funzionamento del Consiglio
in tutti i suoi aspetti organizzativi, amministrativi, gestionali
e di rappresentanza e di dare esecuzione alle deliberazioni adottate
.
La nomina del rappresentante dei coordinatori amministrativi sarà
fatta dal responsabile dell' Ufficio scolastico regionale subito dopo la
proposta del Presidente.
I Consigli godono di autonomia organizzativa e finanziaria; il finanziamento
delle attività è assicurato dal Ministero; gli enti locali
rappresentati in consiglio possono contribuire con finanziamenti finalizzati;
la gestione finanziaria si svolge sulla base di apposito bilancio preventivo
e consuntivo approvato dall' Ufficio scolastico regionale.
Ai componenti residenti fuori dalla sede del Consiglio spetta
il rimborso spese di viaggio sulla base delle vigenti disposizioni
in materia per la pubblica amministrazione ; a tutti i componenti non residenti
va autorizzato comunque l' uso del mezzo proprio. Gli stessi, inoltre,
saranno assicurati a spese del Consiglio per fatti e/o incidenti che dovessero
eventualmente verificarsi in itinere durante il tempo di percorrenza ,
per raggiungere la sede della riunione, sia in andata che al ritorno.
Art. 6
(Organi collegiali d'interesse degli enti locali)
( Da sopprimere in quanto ricompreso nell' art. 5 )
Art. 7
(Disposizioni finanziarie)
Le disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio del
Ministero della pubblica Istruzione per il funzionamento del Consiglio
superiore della pubblica istruzione e dei consigli provinciali e distrettuali
sono utilizzate per il funzionamento dei nuovi organi collegiali superiori,
regionali e locali.
Art. 8
(Disposizioni transitorie e di attuazione)
Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i consigli scolastici
provinciali e i consigli scolastici distrettuali funzionanti alla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano in carica
fino all'insediamento degli organi collegiali di cui agli articoli da 1
a 5.
Con effetto dal 31 dicembre 2000 gli articoli contenuti nel Capi
II, III e IV, titolo 1 della Parte 1 del Testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti gli organi collegiali territoriali
della pubblica istruzione e il Consiglio superiore della pubblica istruzione
sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente
decreto legislativo.
Entro la data di cui al comma 1 sono costituiti i nuovi organi collegiali
locali, regionali e centrali della scuola
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