I  N  T  E  R  V  E  N  T  I 
 
PERIODICO TELEMATICO DI  INFORMAZIONE
E PROPOSTE  POLITICHE E CULTURALI
(in aggiornamento continuo)
 
mailto:n.scipione@ch.alicom.com  mailto:interventi@ch.alicom.com
ALL' INDICE
 
VAI    ALLA COPERTINA
 
©
E' consentita la riproduzione dei testi, sulla stampa parlata e scritta, citando la fonte; i responsabili delle liste e dei gruppi di discussione possono  servirsi di tutta la pubblicazione o solo delle parti che interessano.Prima di utilizzare i contenuti si chiede di darne comunicazione via E-mail, o inserendo un link al sito   -http://www.interventi.com

POLITICA SCOLASTICA
LE RIFORME DI BERLINGUER
ORGANI COLLEGIALI TERRITORIALI

 Proposta alternativa al decreto legislativo del  4-6-99
di
Nicola Scipione

PREMESSA

Il Decreto Legislativo del 4 giugno 99 costituisce la naturale e logica conseguenza del decentramento  delle competenze sulla scuola a favore degli Enti locali . In barba all' autonomia tanto enfatizzata, la scuola , già penalizzata dalla legge 112 che la passa dallo Stato alle dipendenze   di Comuni , Province e Regioni, con questo Decreto viene praticamente emarginata e sottoposta ad un controllo "democratizzato" quasi totale da parte degli Enti locali , i quali, come è noto, non brillano per la volontà politica di far funzionare le istituzioni scolastiche, né appare probabile una inversione di tendenza, facendo salve , ovviamente , le poche eccezioni che confermano la regola.

La quasi inesistente rappresentanza di tutto il personale della scuola ( dirigente, docente, non docente ed ausiliario) all' interno dei nuovi Organi territoriali, nonché la possibilità offerta agli Enti locali di costituirsi propri organi esterni alla scuola per decidere sulle relative problematiche,  riducono le istituzioni scolastiche a meri servizi tecnici esecutivi con lo svuotamento non solo dell' autonomia finanziaria ed organizzativa , ma anche di quella pedagogico-didattica sia dei docenti singoli che dei rispettivi collegi.

La composizione e la procedura di funzionamento di tutti gli organi, inoltre, a parte la complessità procedurale degli arzigogoli aritmetici , sono congegnate in modo da essere sempre controllate da un organo monocratico : IL Ministro per il Consiglio naz.le; Il Dirigente regionale per il relativo organo territoriale ; Sindaci e Presidenti di Comuni e Provincie per gli Organi locali. E' prevedibile, insomma , che le decisioni ed i pareri di tali Organi, vincolanti o meno, siano sempre quelle volute dalle autorità politiche di ogni colore che avranno interesse non a servire ma a servirsi della scuola.

E' semplicemente inaudito! Soprattutto se il Decreto sarà applicato con il tacito consenso dell' opposizione, la quale, finora, ha dimostrato di non avere alcuna idea alternativa al provvedimento ministeriale.

Col testo ufficiale a confronto (colonna sinistra) abbiamo provato, perciò, a riscrivere il provvedimento (colonna destra) secondo i suggerimenti della nostra esperienza diretta e soprattutto sulla base delle nostre idee di autonomia reale e non virtuale come quella che verrà a settembre.


SOMMARIO
Art. 1 - Organi esterni ; Art.2 - Consiglio naz.le : funzioni ; Art. 3 - Consigli naz.le : struttura  ;
Art. 4 - Consiglio regionale; Art. 5 - Consiglio locale ; Art. 6 - Consiglio Enti locali;   Art. 7 - Disposizioni finanziarie ;
Art. 8 - Disposizioni transitorie .

 
TESTO IN VIGORE
Decreto Legislativo 

RIFORMA DEGLI ORGANI COLLEGIALI TERRITORIALI DELLA SCUOLA A LIVELLO CENTRALE, REGIONALE E LOCALE (approvato dal CdM il 4 giugno 1999) 

 Art. 1 
(Organi collegiali della scuola a livello centrale, regionale e territoriale) 

 1. Nel sistema scolastico nazionale gli organi collegiali disciplinati dal presente decreto legislativo assicurano, a livello centrale, regionale e territoriale, rappresentanza e partecipazione alle componenti della scuola e ai diversi soggetti interessati alla sua vita, alle sue attività e ai suoi risultati. 

 2. Gli organi collegiali di cui al comma 1 sono: 
     a) a livello centrale, il Consiglio superiore della 
     pubblica istruzione; 
     b)a livello regionale, i Consigli regionali 
     dell'istruzione; 
     c) a livello territoriale, i Consigli scolastici locali. 
 
 
 
 
 
 
 

 Art. 2 
(Competenze e composizione del Consiglio superiore della pubblica istruzione) 

 1. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è organo di garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione e di supporto tecnico scientifico per l'esercizio delle funzioni di governo nelle materie di cui all'articolo 1, comma 3, lettera q) della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
 
 

 2. Il Consiglio formula proposte ed esprime pareri obbligatori: 
 a) sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola; 
 b) sulle direttive del Ministro in materia di valutazione del sistema dell'istruzione; 
  c) sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonché sulla quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e indirizzi di studio; 
 d) sull'organizzazione generale dell'istruzione. 

 3. Il Consiglio si pronuncia inoltre sulle materie che il Ministro ritenga di sottoporgli. 
 4. Il Consiglio esprime, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi su proposte di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente alla pubblica istruzione e promuove indagini conoscitive sullo stato di settori specifici dell'istruzione, i cui risultati formano oggetto di relazione al Ministro. 
 
 
 
 
 

5. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è formato da 36 componenti. Di tali componenti: 
 15 sono eletti dalla componente elettiva che rappresenta Il personale delle scuole statali nel consigli scolastici locali. E' garantita la rappresentanza di almeno una unità di personale per ciascun grado di istruzione. 
 12 sono nominati dal Ministro della pubblica istruzione tra esponenti significativi dei mondo della cultura, dell'arte, della scuola, dell'Università, del lavoro, delle professioni e dell'industria, dell'associazionismo professionale, che assicurino il più ampio pluralismo culturale. 
 3 sono eletti rispettivamente dalle scuole di lingua tedesca, dalle scuole di lingua slovena e dalle scuole della Valle d'Aosta. 
 3 sono nominati dal Ministro in rappresentanza delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e delle scuole dipendenti dai comuni, tra quelli designati dalle rispettive associazioni. 
 6. Il Consiglio superiore è integrato da un rappresentante della Provincia di Bolzano, al sensi dell'articolo 9 del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 giugno 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, quando è chiamato ad esprimere il parere sui progetti della provincia di modifica degli ordinamenti scolastici nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2, lett. c). 
 7. Fino al riordino del settore dell'Istruzione artistica superiore il Consiglio è integrato da tre rappresentanti eletti del personale docente e dirigente in servizio presso le Accademie, i Conservatori e gli Istituti superiori delle industrie artistiche. 
 8. Non sono eleggibili nel Consiglio superiore i membri del Parlamento nazionale. I membri del Consiglio superiore non sono rieleggibili più di una volta. Il personale in servizio nelle scuole statali che sia stato eletto nel Consiglio superiore può chiedere di essere esonerato dal servizio per la durata del mandato. Il relativo periodo è valido a tutti gli effetti, ivi compresi l'accesso alla dirigenza e l'accesso alle procedure per il conseguimento di miglioramenti retributivi, come servizio di istituto nella scuola. 
 9. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i termini e le modalità per le elezioni, che sì svolgono su lista unica per i diversi gradi di istruzione, nonchè per le designazioni e le nomine dei componenti del Consiglio. 

 Art. 3 
(Organi, struttura e funzionamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione) 

 Il Consiglio superiore della pubblica istruzione dura in carica cinque anni. il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. 

 Il Consiglio elegge altresì l'ufficio di presidenza, al quale partecipano pariteticamente componenti eletti e nominati. 

 Il Consiglio, nella prima seduta successiva al suo insediamento, approva il proprio regolamento, nel quale sono tra l'altro disciplinati i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori; la composizione e le modalità di elezione dell'ufficio di presidenza; l'istituzione e il funzionamento di commissioni per la trattazione degli affari ordinari e urgenti; i casi in cui il parere deve necessariamente essere deliberato dall'assemblea generale. 

 Il Consiglio superiore, oltre che nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 3, si riunisce in assemblea ogniqualvolta ne faccia richiesta il Ministro o almeno un terzo dei suoi componenti. 

 I pareri sono resi dal Consiglio nel termine ordinario di quarantacinque giorni dalla richiesta, salvo che per motivi di particolare urgenza il Ministro assegni un termine diverso, che non può, comunque essere inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di quarantacinque giorni o quello inferiore assegnato dal Ministro, si può prescindere dal parere. 

 Per la trattazione di specifiche materie il Consiglio può avvalersi della consulenza di uffici, organi e personale dipendenti dal l'Amministrazione della pubblica istruzione, nonché di enti da essa vigilati. Il personale chiamato a partecipare al lavori del Consiglio usufruisce, nel casi di legge, del trattamento di missione. 
 Il Consiglio superiore della pubblica istruzione si avvale di una segreteria amministrativa e organizzativa alla quale è preposto un dirigente dell'amministrazione della pubblica istruzione. 

 Art. 4 
(Consigli regionali dell'istruzione) 

 E' istituito, presso ogni ufficio periferico regionale dell'amministrazione della pubblica istruzione, il Consiglio regionale dell'istruzione. Il Consiglio dura in carica tre anni ed ha competenze consultive e di supporto all'Amministrazione a livello regionale in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, di attuazione delle innovazioni ordinamentali, di distribuzione dell'offerta formativa e di integrazione tra istruzione e formazione professionale, di educazione permanente, di politiche compensative con particolare riferimento all'obbligo formativo e al diritto allo studio, di reclutamento e mobilità dei personale, di attuazione degli organici funzionali di istituto. 

 Il Consiglio esprime all'organo competente parere obbligatorio sui provvedimenti relativi al personale docente per i quali la disciplina sullo stato giuridico preveda il parere di un organo collegiale a tutela della libertà di insegnamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Consiglio è costituito dai presidenti dei consigli scolastici locali, da componenti eletti dalla rappresentanza del personale della scuola statale nei consigli scolastici locali e da tre componenti eletti dai rappresentanti delle scuole pareggiate, panificate e legalmente riconosciute nei consigli locali e da cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Del consiglio fa parte di diritto il dirigente dell'ufficio periferico regionale. 
 Il numero complessivo dei componenti eletti dai consigli scolastici locali in rappresentanza del personale scolastico in servizio nella regione è determinato in proporzione al numero degli appartenenti al personale dirigente, docente, amministrativo tecnico e ausiliario in servizio nelle scuole statali: 14 e 16 seggi quando il suddetto personale sia rispettivamente in numero non superiore e superiore a 50.000. E' garantita la rappresentanza di tre ovvero quattro unità di personale docente per ciascun grado di istruzione, nonché di almeno un dirigente scolastico e di un rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. 
 
 
 
 
 

 Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. 
 All'interno del Consiglio è istituita un'apposita sezione, della quale fanno parte i docenti eletti dal personale della scuola, per l'esercizio delle competenze di cui al comma 2. 

 Le deliberazioni adottate dal Consiglio in assemblea generale sono valide se è presente un terzo dei componenti. Tutti i pareri, ivi compresi quelli obbligatori, sono resi nel termine di trenta giorni, decorso il quale se ne può prescindere. In casi di particolare urgenza il dirigente dell'ufficio periferico regionale può assegnare un termine diverso, non inferiore a quindici giorni. 
 
 
 

 Il Consiglio, nella prima seduta successiva al suo insediamento, adotta un regolamento nel quale disciplina la organizzazione dei propri lavori e l'attribuzione di specifiche competenze ad apposite commissioni. Il regolamento può prevedere la composizione e il funzionamento di una giunta esecutiva presieduta dal dirigente dell'ufficio periferico regionale. 
 Il dirigente dell'ufficio periferico regionale provvede alla costituzione di una segreteria del consiglio regionale dell'istruzione. 
 I termini e le modalità per l'elezione dei componenti dei consigli regionali sono stabiliti con l'Ordinanza di cui all'art. 2, comma 9. 

Art. 5 
(Consigli scolastici locali) 

 I consigli scolastici locali, che sostituiscono i consigli scolastici distrettuali e provinciali, sono istituiti in corrispondenza delle articolazioni territoriali dell'amministrazione periferica che sono individuate di maggior rilevo dal dirigente scolastico regionale. I Consigli possono avere sede presso gli uffici periferici dell'amministrazione, presso istituzioni scolastiche, ovvero in idonee strutture fornite dagli enti locali, presso i quali è istituita una apposita segreteria. 
 I consigli scolastici locali durano in carica tre anni; essi sono lo strumento per un'efficace rapporto e coordinamento tra le istituzioni scolastiche, gli enti locali e l'amministrazione della pubblica istruzione per le funzioni di programmazione, progettazione e supporto gestionale. Essi hanno competenze consultive e propositive in merito all'attuazione dell'autonomia, all'organizzazione scolastica sul territorio di riferimento, all'edilizia scolastica, alla circolazione delle informazioni sul territorio, alle reti di scuole, all'informatizzazione, alla distribuzione dell'offerta formativa, all'educazione permanente, all'orientamento, alla continuità tra i vari cicli dell'istruzione, all'integrazione degli alunni con handicap, all'attuazione del diritto allo studio, all'adempimento dell'obbligo di istruzione e formazione, al monitoraggio dei bisogni formativi sul territorio, al censimento delle opportunità culturali e sportive offerte al giovani. 
 Gli enti locali possono attribuire ai consigli scolastici locali ulteriori funzioni, coerenti con la loro natura di organi consultivi e propositivi, sulla base anche di quanto stabilito dalle leggi regionali. Dall'attribuzione di ulteriori funzioni non possono derivare oneri a carico delle Stato. 
 Il Consiglio è composto da rappresentanti eletti dal personale delle istituzioni scolastiche del territorio nella proporzione di cui al comma 5, da due rappresentanti del personale direttivo e docente in servizio presso le scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute eletti dal personale in servizio nelle medesime scuole, da due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, da tre rappresentanti dei genitori eletti dai genitori degli alunni delle scuole statali e delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute all'atto della elezione degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, da tre rappresentanti degli studenti designati dalle Consulte provinciali degli studenti competenti per territorio e da cinque rappresentanti designati dagli enti Locali, di cui almeno due designati dalla provincia e da cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Del Consiglio fa parte di diritto il responsabile dell'ufficio scolastico periferico competente, che può delegare un funzionario, un dirigente scolastico o un docente. 
 Il numero complessivo dei componenti eletti nel consigli scolastici locali è determinato in proporzione al numero degli appartenenti al personale direttivo, docente, amministrativo tecnico e ausiliario in servizio nelle scuole statali: 14 e 16 seggi quando il suddetto personale sia rispettivamente in numero non superiore e superiore a 30.000. E' garantita la rappresentanza di tre ovvero quattro unità di personale docente per ciascun grado di istruzione, nonché di almeno un dirigente scolastico e di un rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. 
 Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. 
 Il Consiglio, all'atto del suo insediamento adotta un regolamento di organizzazione nel quale disciplina anche la composizione e il funzionamento di una giunta esecutiva presieduta dal rappresentante dell'amministrazione scolastica. 
 Le deliberazioni adottate dal Consiglio sono valide se è presente un terzo dei componenti. Tutti i pareri, sono resi nel termine di trenta giorni, decorso il quale se ne può prescindere. In casi di particolare urgenza il dirigente dell'ufficio periferico regionale può assegnare un termine diverso, non inferiore a quindici giorni. 
 Gli enti locali provvedono alla costituzione, al controllo e alla vigilanza, ivi compreso lo scioglimento dei consigli scolastici locali a nonna dell'articolo 139, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I Comuni provvedono per i Consigli il cui ambito territoriale coincida in tutto o in parte coi territorio comunale e le Province per i Consigli il cui ambito territoriale comprenda il territorio di più comuni. 
 Le modalità di elezione dei rappresentanti del personale della scuola sono disciplinate dall'Ordinanza di cui all' articolo 2, comma 9. Gli enti locali provvedono direttamente a disciplinare l'elezione e la designazione dei propri rappresentanti. Nel caso in cui più enti locali partecipino allo stesso ambito territoriale, i rappresentanti da loro designati sono proporzionali al numero delle istituzioni scolastiche di competenza esistenti nell'ambito stesso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 6 (Organi collegiali d'interesse degli enti locali) 

Il singolo ente locale, con oneri a proprio carico, può istituire ulteriori organi collegiali, temporanei o permanenti, con criteri territoriali ovvero per settori scolastici, al fine di disporre di consulenza adeguata per le scelte di propria competenza. I pareri espressi da tali organi nelle materie di cui all'articolo 5 comma 2 sono rilevanti per l'Amministrazione scolastica se sono assunti come propri dal consigli scolastici locali. 

 Art. 7 
(Disposizioni finanziarie) 

 Le disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio del Ministero della pubblica Istruzione per il funzionamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione e dei consigli provinciali e distrettuali sono utilizzate per il funzionamento dei nuovi organi collegiali superiori, regionali e locali. 

 Art. 8  
(Disposizioni transitorie e di attuazione) 

 Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i consigli scolastici provinciali e i consigli scolastici distrettuali funzionanti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano in carica fino all'insediamento degli organi collegiali di cui agli articoli da 1 a 5. 
 Con effetto dal 31 dicembre 2000 gli articoli contenuti nel Capi II, III e IV, titolo 1 della Parte 1 del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti gli organi collegiali territoriali della pubblica istruzione e il Consiglio superiore della pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo. 
 Entro la data di cui al comma 1 sono costituiti i nuovi organi collegiali locali, regionali e centrali della scuola. 

 

PROPOSTA ALTERNATIVA 

Decreto Legislativo 

ORGANI COLLEGIALI TERRITORIALI DI SUPPORTO ALLA SCUOLA  
 

Art. 1 
(Organi esterni alla scuola a livello centrale, regionale e locale) 

1. Finalità del presente Decreto è quello di sostituire gli attuali Consigli : Nazionale, Provinciale e Distrettuale con altri Organi collegiali che , nel rispetto pieno della autonomia delle istituzioni scolastiche , costituiscano organismi di consultazione per gli Enti locali e di  eventuale supporto e collaborazione per le scuole  statali e private operanti nel territorio di  rispettiva competenza. 
2. Ai fini del 1° comma la composizione di tali Organi  deve assicurare la  partecipazione  di tutti i soggetti interessati alla vita , alle attività ed ai risultati del sistema nazionale di educazione, istruzione e formazione, sia statale che privato. 
3. Gli attuali Organi collegiali esterni alla scuola sono sostituiti  dai seguenti: 
a) Consiglio superiore della P.I. a livello nazionale; 
b) Consigli regionali dell' istruzione; 
c) Consigli scolastici locali  di livello sub-regionale; 
 

Art. 2 
(Competenze e composizione del Consiglio superiore della pubblica istruzione) 

1. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è organo di consultazione e supporto tecnico-scientifico  del Governo e del Ministro della P.I.  per l' esercizio delle funzioni legislative e di applicazione normativa nelle materie di cui all'articolo 1, comma 3, lettera q) della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché per tutte le attività ministeriali finalizzate all' organizzazione ed al funzionamento  del sistema scolastico  relativamente ai settori  non affidati agli Enti locali ed agli Uffici scolastici periferici. 
2. In particolare il Consiglio formula proposte ed esprime pareri obbligatori: 
a)sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola; 
b) sulle direttive del Ministro in materia di valutazione del sistema dell'istruzione; 
c) sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonché sulla quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e indirizzi di studio; 
d) sull'organizzazione generale del sistema scolastico nazionale statale e privato. 
3. Il Consiglio si pronuncia inoltre sulle materie che il Ministro ritenga di sottoporgli. 
4. Il Consiglio esprime, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi su proposte di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente alla pubblica istruzione e promuove indagini conoscitive sullo stato di settori specifici dell'istruzione, i cui risultati formano oggetto di relazione al Ministro. Con apposito regolamento di esecuzione, infine, da emanarsi entro due mesi dall' entrata in vigore del presente decreto, le funzioni di cui ai precedenti commi saranno  integrate con quelle previste nell' art. 25 del T.U 297/94 che risultino compatibili con tutte le riforme in atto del sistema scolastico nazionale. 
5. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è formato dai rappresentanti delle categorie individuate dall' art. 23, 3°comma , del T.U. 297/94; il numero dei componenti indicato da tale articolo viene dimezzato con l' accortezza di procedere alla divisione dopo aver elevato di una unità le componenti con numero dispari, per un totale di 41 rappresentanti; 
 

6. , 7. , 8. 
Questi commi vanno  soppressi in quanto ricompresi nell' art. 23 del T:U:297. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i termini e le modalità per le elezioni,   le designazioni e le nomine dei componenti non elettivi del Consiglio integrando e /o modificando il testo dell' art. 31 del T.U.297/94. 
 

Art. 3 
(Organi, struttura e funzionamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione) 

 Il Consiglio superiore della pubblica istruzione dura in carica cinque anni. il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. 

 Il Consiglio elegge altresì dieci componenti l'ufficio di presidenza, fra i componenti deve essere garantita la rappresentanza proporzionale dei consiglieri designati e/o nominati. 
 Il Consiglio, nella prima seduta successiva al suo insediamento, approva il proprio regolamento, nel quale sono tra l'altro disciplinati i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori; la composizione e le modalità di elezione dell'ufficio di presidenza; l'istituzione e il funzionamento di commissioni per la trattazione degli affari ordinari e urgenti; i casi in cui il parere deve necessariamente essere deliberato dall'assemblea generale. 

 Il Consiglio superiore, oltre che nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 3, si riunisce in assemblea ogni qualvolta ne faccia richiesta il Ministro o almeno un terzo dei suoi componenti. 

 I pareri sono resi dal Consiglio nel termine ordinario di quarantacinque giorni dalla richiesta, salvo che, per motivi di particolare urgenza, il Ministro assegni un termine diverso, che non può, comunque essere inferiore a quindici giorni. L' espressione dei pareri è obbligatoria per il Consiglio. 

Per la trattazione di specifiche materie il Consiglio può avvalersi della consulenza di uffici, organi e personale dipendenti dal l'Amministrazione della pubblica istruzione, nonché di Enti da essa vigilati. Il personale chiamato a partecipare al lavori del Consiglio usufruisce, nel casi di legge, del trattamento di missione. 
 Il Consiglio superiore della pubblica istruzione si avvale di una segreteria amministrativa e organizzativa alla quale è preposto un dirigente dell'amministrazione della pubblica istruzione. 
 

Art. 4 
(Consigli regionali dell'istruzione) 

E' istituito, presso ogni ufficio periferico regionale dell'amministrazione della pubblica istruzione, il Consiglio regionale dell'istruzione. Il Consiglio dura in carica tre anni ed ha competenze consultive e di supporto all'Amministrazione a livello regionale in tutte le materie di specifica competenza istituzionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli docenti , della libera , autonoma e responsabile gestione manageriale dei dirigenti, delle motivate decisioni degli Organi collegiali interni alla scuola, nonché dell' autonomia  finanziaria , organizzativa e pedagogico - didattica  delle singole istituzioni scolastiche della regione, il Consiglio esprime parere obbligatorio e vincolante sulle seguenti materie: 

- Ridefinizione degli ambiti territoriali  degli attuali Distretti scolastici al fine di costituire bacini di utenza funzionali ai Consigli locali di cui all' art. 5; l' atto ufficiale di definizione degli ambiti è di competenza regionale; l' Ente Regione provvederà alla costituzione dei nuovi bacini entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente provvedimento; i bacini di utenza ricalcano, di norma, gli attuali territori distrettuali  individuati nell' ambito dei confini provinciali; per ragioni eccezionali legate ad una migliore funzionalità  logistica di viabilità e di omogeneità  economica e geografica, i bacini possono essere delimitati anche su un territorio appartenente a due o più provincie viciniori; 

- Razionalizzazione sul territorio regionale della rete scolastica ed innovazioni ordinamentali proposte dagli enti locali, dai Consigli territoriali di cui all' art. 5 , o dalle istituzioni scolastiche singole o associate; 

- Proposte di attività diistruzione artigiana e formazione professionale da parte della Regione o delle singole istituzioni affidatarie di tali attività, ciò al fine di coordinare fra loro le attività di istruzione professionale statale , la formazione regionale e l' apprendistato connesso all' istruzione artigiana . 

- Provvedimenti regionali :  sul diritto allo studio, 
l' edilizia scolastica, la medicina scolastica ,compresa l' attività di  prevenzione sanitaria; 

- Eventuale contenzioso e/o provvedimenti connessi alla tutela della libertà pedagogico - didattica e di insegnamento del personale docente; 

- Eventuale contenzioso e/o provvedimenti connessi alla tutela della libera ed autonoma gestione manageriale dei dirigenti. 

Per l' esame e le decisioni in materia di contenzioso di cui agli ultimi due punti precedenti viene costituita una apposita sezione interna al Consiglio composta da docenti e dirigenti . A tal fine la componente del personale docente e dirigente  non può essere inferiore ai due quinti di tutti i consiglieri. 

Il Consiglio è costituito dai seguenti componenti : 
a) da rappresentanti eletti all' interno dalle categorie del seguente personale scolastico : dirigenti, docenti , amministrativi, ausiliari ; va  assicurata la rappresentanza di tutti i gradi o cicli scolastici; 

b) da rappresentanti  eletti del personale dirigente e docente di scuole private, pareggiate, parificate, e legalmente riconosciute; 

c) da rappresentanti eletti dei presidenti dei Consigli di Circolo / istituto, questa componente assolve anche alla rappresentanza  dei genitori degli alunni; va assicurata la presenza di tutti i gradi o cicli scolastici; 

d) da rappresentanti eletti dei Presidenti  dei Consigli territoriali locali di cui al successivo art. 5. ; 

e) da rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro; la nomina formale di tali componenti è competenza del Dirigente dell' Ufficio scolastico regionale ; 

f) da rappresentanti eletti dei Sindaci  e dei Presidenti delle amministrazioni provinciali della regione, i quali possono farsi rappresentare dai rispettivi Assessori alla Pubblica Istruzione o , in mancanza, da altro consigliere delegato. 
Con successivo regolamento ministeriale,  da emanarsi  entro sessanta giorni  dall' attivazione dell' Ufficio scolastico regionale,  sarà definita la cifra  percentuale per il calcolo della  rappresentanza  delle singole categorie. 
Il Consiglio regionale è presieduto dal  Dirigente dell' Ufficio scolastico o da un suo delegato  funzionario dell' ufficio stesso. 
 

 Le deliberazioni adottate dal Consiglio in assemblea generale sono valide se, in prima convocazione , è presente la maggioranza assoluta dei componenti. In seconda convocazione la seduta e le deliberazioni sono valide se risulta presente almeno un terzo dei componenti. 
 Tutti i pareri, ivi compresi quelli obbligatori, sono resi nel termine di trenta giorni, decorso il quale se ne può prescindere. In casi di particolare urgenza il dirigente dell'ufficio periferico regionale può assegnare un termine diverso, non inferiore a quindici giorni. 

 Il Consiglio, nella prima seduta successiva al suo insediamento, adotta un regolamento nel quale disciplina la organizzazione dei propri lavori e l'attribuzione di specifiche competenze ad apposite commissioni. Il regolamento può prevedere la composizione e il funzionamento di una giunta esecutiva presieduta dal dirigente dell'ufficio periferico regionale. 
 Il dirigente dell'ufficio periferico regionale provvede alla costituzione di una segreteria del consiglio regionale dell'istruzione. 
 I termini e le modalità per l'elezione dei componenti dei consigli regionali sono stabiliti con l'Ordinanza di cui all'art. 2, comma 9. 

Art. 5 
(Consigli scolastici locali)  

 I Consigli scolastici locali  non sono  organi elettivi, e quindi non hanno  scadenza temporale; essi sostituiscono gli attuali Distretti  ma ne rilevano funzioni e competenze compatibili:  con la riforma generale dei cicli scolastici , la razionalizzazione delle istituzioni scolastiche sul territorio nonché la loro  autonomia didattica, amministrativa e funzionale, la riforma ed il decentramento del Ministero della P.I. , la ristrutturazione degli organi e degli uffici scolastici  provinciali e regionali. 
  In sede di prima applicazione del presente decreto ed  in attesa che le Regioni ridefiniscano i bacini di utenza di cui al precedente art. 4,  i Consigli locali subentrano nell' attuale competenza territoriale dei Distretti. I Consigli conservano la sede presso gli uffici degli attuali Distretti, salve più idonee strutture fornite dagli enti locali, o reperite presso altre strutture scolastiche. 
 Il funzionamento organizzativo, amministrativo ed operativo dei consigli viene assicurato da un ufficio di Segreteria con almeno una  unità di personale con qualifica ed inquadramento di livello pari a quello dei Coordinatori amministrativi degli attuali Istituti scolastici. 
I nuovi Consigli erediteranno  tutti i beni patrimoniali  e le disponibilità finanziarie degli attuali Distretti. 
I Consigli sono composti : 
-  Da tutti i dirigenti scolastici  operanti nel territorio di bacino; 
- Da tutti i Sindaci, o loro delegati, di tutti i Comuni del territorio; 
- Dal Presidente dell' Amministrazione provinciale di  competenza o da un suo delegato; tale delega, comunque provvisoria ,  può anche essere multipla in rapporto alla eventuale contemporaneità  delle riunioni  consiliari; 
- Da un coordinatore amministrativo  scelto dal Presidente fra quelli  in servizio di ruolo nelle istituzioni scolastiche  del territorio; questo componente, oltre a svolgere le funzioni di segretario del Consiglio, ha il ruolo di rappresentare la categoria in seno all' assemblea; tale rappresentanza si avvale di apposite conferenze di servizio di tutti i Coordinatori  finalizzate a recepire i pareri sugli argomenti oggetto di esame da parte del Consiglio. 
I componenti dei Consigli sono nominati con provvedimento dell' autorità scolastica regionale entro trenta giorni dall' entrata in vigore del presente decreto. 

I Dirigenti scolastici rappresentano anche i Collegi docenti  dei rispettivi Istituti  di cui riportano i pareri  sugli argomenti oggetto di esame da parte del Consiglio. 

I sindaci  rappresentano anche i genitori  degli alunni del proprio Comune  i cui pareri vengono formulati tramite il Consiglio comunale. 

I consigli locali hanno  funzione di  consulenza, collaborazione e proposta verso gli enti locali e le istituzione scolastiche  in materia di coordinamento e razionalizzazione della rete scolastica sul territorio di competenza  , con particolare riguardo alla istituzione e soppressione di scuole di ogni ordine e grado. 

Essi, inoltre, possono: 

- Proporre agli enti locali di competenza la istituzione sul territorio di istituzioni scolastiche mancanti  al fine di assicurare sullo stesso territorio la presenza di scuole di ogni ordine e grado rapportate e compatibili con le esigenze socio-culturali e formative del territorio stesso; 

- Esprimere parere su iniziative didattiche e formative proposte da singole istituzioni, o gruppi di esse; il parere diventa  obbligatorio e vincolante quando le iniziative comportano il coinvolgimento sia culturale che economico di più  scuole ed enti locali; 

- Promuovere e/o svolgere , anche su proposta di un singolo componente, indagini  sul territorio mirate a rilevare  dati e condizioni generali e particolari di natura economica, sociale e culturale necessari e funzionali  alle attività formative di una o più istituzione scolastica; 

- Esprimere parere al Consiglio regionale sulle ricadute locali delle iniziative e delle decisioni adottate a livello  regionale; 

- Esprimere parere, a richiesta,  su qualunque materia che Enti ed Istituzioni , nonché l' amministrazione scolastica centrale e periferica, volessero sottoporre al suo esame. 
 

Entra 60 giorni dal suo   insediamento.ogni Consiglio adotterà apposito Regolamento organizzativo della propria attività. 

Nella prima seduta di insediamento , fissata dall' autorità scolastica regionale, il consiglio elegge : 

a) un Presidente ed un vice  Presidente , con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti,  scegliendoli  fra i  dirigenti scolastici;  dopo due votazioni senza successo l' elezione avverrà con la maggioranza assoluta dei voti validi; 
b) una giunta esecutiva di cinque componenti , tre elettivi con le stesse modalità del presidente :  - un dirigente scolstico e due sindaci - più due di diritto - il Presidente e il rappresentante del personale amministrativo  con funzioni di segretario . 
Con regolamento esecutivo saranno individuate le funzioni di cui agli artt. 18 e 19 del Dec.Lgs.297/94 compatibili  con  le finalità dei Consigli locali. 

Il Presidente ha la funzione di assicurare il funzionamento del Consiglio in tutti i suoi aspetti organizzativi,  amministrativi, gestionali e di rappresentanza e di dare esecuzione alle deliberazioni  adottate . 

La nomina del rappresentante dei coordinatori amministrativi sarà fatta dal responsabile dell' Ufficio scolastico regionale subito dopo la proposta  del Presidente. 
I Consigli godono di autonomia organizzativa e finanziaria; il finanziamento delle attività è assicurato dal Ministero; gli enti locali rappresentati in consiglio possono contribuire con finanziamenti finalizzati; la gestione finanziaria si svolge sulla base di apposito bilancio preventivo e consuntivo approvato dall' Ufficio scolastico regionale. 
Ai componenti residenti  fuori dalla sede del Consiglio spetta il rimborso spese  di viaggio sulla base delle vigenti disposizioni in materia per la pubblica amministrazione ; a tutti i componenti non residenti  va autorizzato  comunque l' uso del mezzo proprio. Gli stessi, inoltre, saranno assicurati a spese del Consiglio per fatti e/o incidenti che dovessero eventualmente verificarsi in itinere durante il tempo di percorrenza , per raggiungere la sede della riunione, sia in andata che al ritorno. 

 Art. 6 
(Organi collegiali d'interesse degli enti locali) 

( Da sopprimere in quanto ricompreso nell' art. 5 ) 
 
 
 
 
 
 
 

 Art. 7 
(Disposizioni finanziarie) 

 Le disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio del Ministero della pubblica Istruzione per il funzionamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione e dei consigli provinciali e distrettuali sono utilizzate per il funzionamento dei nuovi organi collegiali superiori, regionali e locali. 

 Art. 
(Disposizioni transitorie e di attuazione) 

 Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i consigli scolastici provinciali e i consigli scolastici distrettuali funzionanti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano in carica fino all'insediamento degli organi collegiali di cui agli articoli da 1 a 5. 
 Con effetto dal 31 dicembre 2000 gli articoli contenuti nel Capi II, III e IV, titolo 1 della Parte 1 del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti gli organi collegiali territoriali della pubblica istruzione e il Consiglio superiore della pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo. 
Entro la data di cui al comma 1 sono costituiti i nuovi organi collegiali locali, regionali e centrali della scuola 
 

ALLA  COPERTINA                                          AL SOMMARIO                                    ALL' INDICE