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LA DIVISIONE IN CICLI
"L'
operazione", mentre si rivela
di pura facciata, inutile e superflua,
non risolve i veri problemi
che assillano la scuola e
fa venire il dubbio di un altro "caso Ruggiero"……alla
rovescia: non e' il Ministro
che rema contro . Anzi potrebbe
essere bersaglio e insieme proiettile contro Berlusconi.
Occhio
,quindi, allo staff di politici, esperti
e consiglieri insediati nel
palazzo di viale Trastevere.
Un
appello al Ministro e al
"Cavaliere" : fermate questa riforma prima che sia troppo tardi.
La nostra
scuola non ha bisogno di una ..divisione col resto, ma di una …moltiplicazione di
finanziamenti e di modifiche
strutturali interne che sono
propedeutiche all' ordinamento.
Quello attuale,
infatti, è stato costruito sulla base di esperienze e riflessioni psicologiche, pedagogiche , didattiche
e socio-economiche. In questo caso l' inversione dei fattori non darà lo stesso prodotto.
La revisione dell' ordinamento scolastico, nota come la "riforma dei cicli", sarebbe bene non si facesse Potrebbe aumentare la già troppo caotica situazione in cui è stata messa tutta la scuola da una malattia virale , contagiosa, progressiva e recidivante : la "riformite" ( in politichese " riformismo") , che ha colpito la classe politica italiana degli ultimi 30 anni. Tutti vogliono riformare tutto , ma non sanno che cosa. Figuriamoci se si salvava la scuola!
Con un "intervento" sulla
precedente riforma di Berlinguer avevamo titolato : " CICLI : UNA
DIVISIONE COL RESTO". Dopo la presentazione del nuovo progetto
Moratti siamo costretti a
confermare che purtroppo la divisione continua a non dare un quoziente intero.
Evidentemente il risultato che si vuole ottenere non ha il giusto rapporto
aritmetico col dividendo e il divisore.
Fuor
di metafora, vediamo di fare il punto sulla questione. Noi sentiamo puzza di bruciato. Speriamo
che sia il nostro naso a sbagliare.
Facciamo un passo indietro. Con la proposta alternativa di INTERVENTI al
testo Berlinguer avevamo tentato di far notare implicitamente come gli
estensori avessero trascurato gli elementi focali del problema . Oltre alla
pubblicazione sul WEB , come ora, la copia fu consegnata direttamente all' on. Aprea , quando in Parlamento
si discuteva sul testo attualmente
sospeso (vedi 1^ colonna a sinistra del confronto che segue oltre) perché ne
facesse oggetto di attenzione ai fini di una proposta alternativa . La speranza
in tal senso andò delusa. Ma non è questo il problema. L' attuale
Sottosegretario avrà avuto buoni motivi per non ritenerla valida . Speriamo di
avere ora migliore fortuna.
Il
problema serio, infatti , si pone adesso. La delusione è stata confermata ed aggravata col nuovo testo
che, come hanno anche notato solo alcuni rappresentanti della maggioranza di
governo, costituisce una copia quasi integrale di quella che si vuole abrogare.
Diciamo una clonazione a ¾ . La cosa , forse, sta sfuggendo ai più, Berlinguer compreso ( ! ?).,
stando , almeno , ai suoi commenti
sul testo Moratti .
Leggere per
credere. I concetti di fondo sono gli stessi; l' impostazione dell' articolato
quasi identico, salvo qualche spostamento di titolo ; alcuni articoli sono stati
trascritti pari - pari , al più si
rilevano spostamenti di termini
all' interno della frase o l' uso di sinonimi. Gli articoli aggiunti non
modificano la sostanza complessiva della proposta. Insomma, i due testi
dicono sostanzialmente le stesse cose per gli stessi fini. Questi ultimi, peraltro, non sono stati neanche esplicitati
in rapporto al tempo attuale, se
non con il solito frasario socio - pedagogico ormai vecchio e trito che dice
tutto e niente. Da più di 50 anni
esso è patrimonio culturale e professionale della scuola. Purtroppo senza risultati concreti,
visto che ora, dopo 40 anni,
il prof. Bertagna ha ripreso l' espressione qualificante dei programmi
della nuova media unica del 1962
per metterla "strategicamente al centro" della riforma (pag. 14 del
Rapporto ,1° capoverso).
Esaminate
con attenzione gli artt. 1, 2 e 3
dei due testi ufficiali a confronto ( prima e seconda colonna) e poi cercate nel prosieguo di
individuare le proposte concrete
per raggiungere gli obiettivi previsti . Semplicemente non ci sono.. Il che la
dice lunga anche sull' efficacia della futura legge.
Di
più. Il prof. Bertagna , in collaborazione con un gruppo di colleghi esperti
che avevano partecipato alla elaborazione della legge precedente (scelti, cioè,
da Berlinguer), è riuscito a far passare sotto il naso del Ministro e del sottosegretario
Aprea, benché sicuramente conosce la questione meglio della sig.ra Moratti,
alcune coincidenze tecniche fra i
due testi molto significative per la concordanza delle due riforme.
- La scuola media è rimasta di fatto indebolita ; l' aggancio didattico del primo
anno alla 5^ elementare potrebbe
comportare un sostanziale svuotamento della sua attuale identità; eppure questa è stata una
delle contestazioni più marcate a Berlinguer da parte dei docenti interessati.
- Resta ferma l' uscita dal sistema a 18
anni , in omaggio all' Europa.
Anche se l' ultimo ciclo torna alla durata di 5 anni mediante due "trucchi" : l' anticipo dell'
obbligo di circa un anno , e la valutazione virtuale (credito) dei tre anni
della scuola materna come corrispondenti ad un anno effettivo di scuola . Piccoli escamotage , insomma, per
niente consoni alla serietà del problema .
- E' stato
ribaltato il concetto di
"obbligo formativo" fino a 18 anni, trasformandolo
in diritto/dovere. Ma il
carattere e lo spirito obbliganti sono sempre presenti e peggiorati con la previsione di una
sanzione di Legge per gli inadempienti.
L'
idea del "diritto" invece dell' obbligo è condivisibile e la facciamo
nostra. Il prof. Bertagna ha
dedicato alla questione un paragrafo del Rapporto finale argomentando che il
significato dell' istruzione obbligatoria previsto dalla Costituzione non ha
più senso. E la cosa si capisce considerando che ormai l ' istruzione e la
formazione più che un obbligo sono una necessità sentita da tutti. E se qualcuno non dovesse sentire questa
necessità ? Come e con quale diritto lo Stato può obbligarlo ad istruirsi e
formarsi ? Ma sul testo della proposta il GRL non ha avuto il coraggio di
andare fino in fondo . Forse per non mancare di rispetto al duo Berlinguer - De
Mauro ? Appare evidente la
contraddizione logica nel
prevedere una sanzione per punire
il mancato esercizio di un diritto individuale. Può sembrare assurdo, ma questa
non è libertà . Si qualifica ,invece, come cattivo esempio di paternalismo
peloso di uno Stato che non riesce
a stare al passo con i tempi.
Restiamo
in attesa di conoscere con quali sanzioni saranno puniti tutti quegli adolescenti che
rinunceranno alla formazione scolastica
per esercitare una qualunque attività subito redditizia ,anche senza formazione. Saranno espulsi
da tutte le scuole della Repubblica? O
saranno tradotti in detenzione per fargli frequentare una scuola
carceraria?
Ma
andiamo oltre. Il Ministro , insieme all' incarico di elaborare un' ipotesi di
un nuovo piano di riforma, aveva consegnato al gruppo ristretto di lavoro (GRL)
coordinato dal prof. Bertagna anche un elenco di nove raccomandazioni di cui
tener conto ove… "possibile e se condivise". ( Chiediamo scusa , ma
il Ministro è sicura delle sue idee
e dei suoi collaboratori? ) .
Ebbene,
leggere ancora per credere: tutte le richieste sembrano estrapolate dal
testo Berlinguer.
Andiamo avanti. I due testi sono accomunati da alcuni aspetti negativi quasi identici.
- Nessuno dei due riesce, non diciamo a dimostrare, ma almeno a far
intuire la vera necessità di riformare i cicli. I problemi che hanno screditato l'
immagine e l' attività della nostra scuola/apparato e che, quindi, richiedono
una vera riforma non sono stati
neanche accennati. A ciò non sopperiscono neanche le relazioni ed i rapporti
illustrativi i quali individuano i problemi ma non dicono che la loro soluzione
sta in una nuova articolazione
dell' ordinamento scolastico . Implicitamente, invece, suggeriscono che altri sono i punti deboli su cui intervenire
con riforme sia generali che specifiche.
Berlinguer si affidò a Maragliano che rilevava la supremazia della multimedialità sulla cultura libresca , ma nel testo non si trova traccia esplicita delle molte interessanti osservazioni dei famosi "saggi" , che pure ci furono.
La
sig.ra Moratti ha confidato su Bertagna il quale ha elaborato un rapporto
interessante sulle condizioni di fatto che giustificherebbero la riforma. L'
analisi è accettabile, in parte, come supporto ad una riforma; ma non dei
cicli. Neanche lui , come già accennato, è riuscito a trasferire nell'
articolato le indicazioni conseguenti. In tal senso il Rapporto merita una
lettura più analitica per distinguere
i suoi aspetti positivi da quelli contraddittori e negativi. Tuttavia ,
da una prima lettura sembra potersi dedurre che il Rapporto ha dovuto
inventarsi le giustificazioni per
una operazione puramente politica. Il gruppo, insomma , pare si sia
comportato come molti esperti ed
intellettuali che, teoricamente indipendenti, si prestano, in pratica, a
fornire argomentazioni pseudo-razionali o pseudo-scientifiche per giustificare , se non nascondere ,
le ragioni di una decisione già presa
nei vari ambienti di potere.
- Entrambe
hanno messo in moto un apparato
mastodontico di esperti, consulenti , saggi ed opinion leader ;
hanno organizzato forum telematici ed audizioni, consultato associazioni e gruppi "FOCUS per vederci
meglio" (sic!), sono stati perfino resuscitati gli "Stati
generali". Alla
fine , oltre all' evidente spesa in termini economici , tutto questo apparato
ha prodotto solo due "gemelli
monovulari prematuri" . La classica montagna che partorisce un topolino.
- Entrambe hanno ritenuto che " l' educazione
" non fosse una finalità
particolare e specifica di tutta la scuola, ma una condizione indefinita che si
trasforma in un attributo generale e generico della espressione "sistema scolastico" . Che significa "sistema educativo
di istruzione e formazione" ? Chi compie l' azione di educare ?: il sistema
o l' istruzione/formazione? Due le possibili risposte.
Da
una parte quella di Bertagna, che a pag. 12 del Rapporto inizia il paragrafo
dedicato alla questione con la seguente definizione : ""L'
art. 1 c.1 della legge 30/2000 (legge Berlinguer NdR) parla di <sistema educativo di istruzione e di
formazione > . Anche nel suo prosieguo, la legge presuppone che, mentre l'
istruzione la formazione siano due dimensioni diverse, ambedue siano educative
e debbano costituire un <sistema educativo >"" e lo chiude precisando che
""…ambedue i processi sono chiamati ad essere educativi nel
senso che l' uno e l' altro sono invitati a promuovere nel modo più integrato ,
armonico, simultaneo e progressivo possibile tutte le dimensioni della
personalità di ciascuno ( intellettuale , affettiva, etica, operativa, motoria,
espressiva, sociale, religiosa) non soltanto una di esse ."" . Due
notazioni .
1)
Il richiamo esplicito alla Legge 30/2000 conferma il nostro dubbio che la
proposta Bertagna sia nata per clonazione della Berlinguer;
2)
resta da spiegare se e come le "dimensioni" ed i "processi"
di "istruzione e formazione", come entità astratte, possano assumere il ruolo di soggetti operatori concreti di
maieutica . Non si capisce, infatti, chi e come nella scuola dei nuovi/vecchi
cicli eserciterà di fatto l' attività di educatore. A meno che l' educazione
non sia vista come un optional di cui la scuola può anche fare a meno.
Dall'
altra la nostra risposta che deriva dall' analisi
del significato semantico,
linguistico e pedagogico dei tre
concetti : educazione - istruzione - formazione . Attività distinte, ma coordinate e complementari, affidate
a strumenti ed operatori culturali precisi ( vedi l' art. 1, 1° comma della nostra proposta).
Chiaramente
, dunque, c' è anche un problema di lingua italiana. Troppi termini sono stati
utilizzati in modo ambiguo e non appropriato. Ma anche questa è una
"eredità" a dir poco sorprendente se si considera che il testo
"clonato" aveva avuto l' approvazione di un linguista del calibro di De Mauro.
A
questo punto viene spontaneo chiedersi
che bisogno c' era di "riformare la riforma" . Forse non c'era
e non c'è. La conferma viene dalle
novità di questi giorni. La differenza fra le due riforme dovrebbe essere data
:
- dall'
anticipo dell' obbligo a cinque anni ( che non piacerà alle scuole cattoliche)
;
-dall'
annullamento dei "debiti formativi" ( che piacerà a chi a scuola ci
va solo per obbligo) ;
-dalla
bocciatura biennale ( che non farà diminuire gli abbandoni) ;
-dalla
carotina dei "crediti formativi" con cui gli insegnanti più studiosi avanzeranno nella
carriera economica prima degli altri; quanti e quali docenti saranno in
condizione di frequentare corsi universitari? E' facile prevedere che l' idea farà la fine del famigerato
"concorsone" di Berlinguer .
E
la confusione crescerà.
C'
è, infine, un 'affermazione che il Ministro ha fatto nelle dichiarazioni
programmatiche :
""
La stessa sospensione dell'avvio della riforma dei cicli non
è stata da noi voluta per bloccare il processo riformatore. Al contrario,
proprio da questo primo atto abbiamo voluto dimostrare che le riforme si devono
fare coinvolgendo gli attori principali del processo e, quindi, famiglie,
insegnanti e studenti.""
La
"riforma della riforma" è stata, dunque, solo un problema di facciata democratica ?
Tirando
le somme ci assale il cosiddetto " dubbio atroce" : chi ha manovrato
da dietro le quinte questa "riforma della riforma" ? Non è che a
Viale Trastevere qualcuno sta preparando un' altra trappola per il Cavaliere? Se così fosse crediamo comunque che non
ci sia la mano della sig.ra
Moratti . A nostro avviso appare indilazionabile organizzare subito una "battuta di caccia alle
volpi "…. ministeriali.
Con molta modestia, vera o falsa che si voglia considerare, hanno saputo
fare meglio e di più alcuni amici
di INTERVENTI . Appare evidente che la precedente proposta doveva subire
integrazioni e modifiche alla luce delle riflessioni sul nuovo confronto dei
testi. Il criterio guida ,
però, è rimasto sempre la
valorizzazione ed il rispetto della libertà della persona in ogni età.
Per
chiudere una spiegazione sulla
legge n. 30/2000 riportata in prima colonna . Abbiamo trascritto il
testo approvato dalla Commissione parlamentare integrandolo con le modifiche
apportate dal Parlamento in sede di approvazione. Per far notare la differenza
sono state cancellate con una linea i pezzi eliminati evidenziando in giallo le
modifiche e le integrazioni aggiunte. Ogni commento ci sembra superfluo.
SOMMARIO
DELLA PROPOSTA INTERVENTI
Art. 1 - L'ordinamento ; Art. 2 - Il ciclo infantile ; Art. 3 - Primo ciclo ; Art. 3bis - Secondo ciclo ; Art. 4 - Terzo ciclo ; Art. 5 - Educazione degli adulti ;- Art. 5 bis - Il lavoro come scuola ; - Art. 6 . Attivazione della riforma ; Art. 6bis - Verifica periodica ; L' esame di stato ; - Formazione degli ins.ti ; Art. 9. Norme transitorie sul personale docente ; Schema riassuntivo
LEGGE BERLINGUER |
PROGETTO MORATTI |
PROPOSTA INTERVENTI |
|
Art. 1- Il sistema di istruzione e formazione 1. Il sistema educativo di istruzione e formazione è
finalizzato alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell’ età evolutiva,
delle differenze e dell'identità di ciascuno, nel quadro della ( 2. Il sistema educativo di
5.
L'obbligo di istruzione o di formazione termina al diciottesimo anno di età. 3. L’ obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al 15° anno di
età. 4. L’ obbligo di frequenza di attività formative
fino al compimento del 18° anno
di età si realizza secondo le disposizioni di cui all’ art. 68 della
legge 17 maggio 1999, n.144. 5. Nel sistema educativo di istruzione e di
formazione si realizza l’ integrazione delle persone in situazione di handicap
a norma della legge 5/2/92, n.104, e successive modificazioni. 6. Le provincie autonome di Trento e
Bolzano e la Regione Valle d’
Aosta, nel rispetto delle norme statutarie , disciplinano l’ attuazione dell’
elevamento dell’ obbligo scolastico anche mediante percorsi integrati di
istruzione e formazione , ferma restando la responsabilità delle istituzioni
scolastiche . |
Norme generali sull’istruzione e livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e di formazione professionale Art. 1 - Sistema educativo di istruzione e
formazione 1
– Il sistema educativo di istruzione e di formazione è finalizzato alla
crescita ed alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi
dell’età evolutiva delle differenze e dell’identità di ciascuno, nel quadro
della cooperazione tra scuola e genitori e nel rispetto delle scelte
educative della famiglia, in coerenza con il principio di autonomia delle
istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione e
dalla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. La Repubblica promuove
l’apprendimento in tutto l’arco della vita ed assicura a tutti pari
opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le
capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e
specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate
all’inserimento della vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo
alla dimensioni locali, nazionale ed europea. 2
– Il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola, nella
scuola dell’infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la
scuola secondaria di primo grado, e, in un secondo ciclo che comprende il
sistema dei licei e il sistema dell’istruzione e della formazione
professionale. 3-
Ai fini di cui al comma 1, la Repubblica, assicura il diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione per almeno dodici anni ovvero sino al conseguimento
di una qualifica entro il diciottesimo anno di età. L’attuazione di tale
diritto-dovere si realizza nel primo ciclo, nel sistema dei licei e nel
sistema dell’istruzione e della formazione professionale, secondo livelli
essenziali di prestazione definiti su base nazionale, a norma dell’art. 117,
secondo comma lett. m) della Costituzione con regolamenti di cui all’art. 17,
comma 2 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. La
mancata ottemperanza a tale diritto-dovere soggiace alle sanzioni di Legge. 4
– Nel sistema educativo di istruzione e di formazione si realizza
l’integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della Legge 5
febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. |
Art. 1 - L' ordinamento scolastico nazionale 1. La struttura e l' organizzazione del sistema scolastico nazionale, sia statale/regionale che privato , si prefiggono le seguenti finalità generali: a) dare attuazione ai
"principi - Per
istruzione si intende ogni attività di insegnamento e di apprendimento
che si propone di far conoscere ed acquisire notizie, nozioni, contenuti e
"saperi" che consentono , a ciascuno secondo le personali capacità,
di orientarsi negli ambienti di vita e nel mondo della cultura così come
codificati e organizzati nelle specifiche discipline; - Per la formazione vanno distinti due aspetti . a) da una parte , quella basilare , la formazione va considerata come attività intenzionale delle istituzioni scolastiche , sia pubbliche che private, finalizzate alla trasmissione di valori e di convenzioni socio-culturali NON innati, ma che, costruiti dall' uomo, accettati e condivisi, in ordine prioritario, dalle collettività nazionale, europea e mondiale, costituiscono un patrimonio culturale imprescindibile per vivere un corretto rapporto sociale, cominciando dalla vita familiare; b) dall' altra , quella operativa, la formazione va intesa come abilità a creare e/o svolgere in maniera ottimale attività lavorative e professionali specifiche, utilizzando, in modo originale, la formazione sociale, le capacità e l' educazione personali maturate , nonché l' istruzione, gli apprendimenti e le esperienze pratiche acquisiti durante l' intero percorso scolastico. In rapporto ai due aspetti va precisato che , mentre il primo è sempre e comunque presente durante tutta la frequenza scolastica, sintetizzato con l'espressione "formazione dell' uomo e del cittadino", il secondo costituisce, invece, uno degli impegni specifici e specialistici del periodo scolastico successivo all' età dell' obbligo. 2. Ai fini del comma 1 , il sistema
scolastico nazionale si compone
di istituzioni statali , regionali e private. Esso ha il ruolo e la funzione prioritari di promuovere e
valorizzare la persona umana, nel rispetto delle attitudini e dell' identità
naturali di ciascuno. A tale scopo anche tutte le istituzioni scolastiche, regionali e private, in un quadro di formale e
sostanziale parità giuridica, perseguono finalità ed obiettivi di ordine
educativo, istruttivo e formativo. 2.1 Per conseguire tali obiettivi il sistema: : * promuove e valorizza,
mediante specifiche attività e strutture, il ruolo fondamentale della
famiglia e di ogni altra risorsa educativa e formativa esistente nel
territorio in cui opera la scuola, purché riconosciuta pubblica, valida e
funzionale alle finalità generali dello stesso sistema 2.2 Entro sei mesi dall' entrata in
vigore della presente legge il Ministro della P.I presenterà all' esame del
Parlamento un bozza di documento con l' indicazione delle proposte relative
ai criteri psicologici, pedagogici, didattici e di contenuto con cui si
ritiene di dover modificare, integrare o addirittura riscrivere i programmi scolastici vigenti. La stesura dei nuovi testi
sarà completata entro i successivi sei mesi sulla base anche delle
indicazioni scaturite e deliberate dal Parlamento. 2.3 Ai fini del punto 2.2 lo stesso
Ministro nominerà con proprio Decreto una Commissione di studio composta da
docenti, dirigenti, ispettori tecnici di ruolo in servizio nelle istituzioni
scolastiche di ciascun ciclo di
cui al successivo comma 3. La Commissione può acquisire la consulenza di
docenti universitari esperti di specifici settori. 3.
L' ordinamento complessivo si articola in quattro cicli:
4. Fino all' eventuale modifica del 1°
comma dell' art. 34 della Costituzione, l' obbligo della frequenza scolastica
ha la durata di dieci anni; esso comprende il I° e il II ciclo; inizia col
sesto anno di età e termina col 16° inclusi. 5.2 - Per effetto dei punti precedenti
, dopo il compimento dell' obbligo,
i giovani possono scegliere di frequentare uno dei corsi liceali di
istruzione o di formazione professionale, sia statale che regionale, previsti
dal successivo art. 4. La eventuale terza alternativa dell' apprendistato non
preclude la possibilità di un successivo rientro a scuola. A tal fine le
esperienze e gli apprendimenti acquisiti saranno opportunamente valutati per
l' individuazione del livello di inserimento, nelle stesse forme previste con
il successivo art. 4, commi2 e 3, opportunamente adeguate. |
|
Art. 1.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il 2. Il I nuovi commi 3 e 4 sono omessi per la loro natura tecnico-finanziaria.
(
8. I titoli universitari ed i curricoli richiesti per
il reclutamento degli insegnanti della scuola di base sono individuati, anche
in deroga a quanto disposto
dall’ art. 3,comma 2, della legge 19/11/90, n. 341, con regolamento del
Ministro della pubblica istruzione do concerto con il Ministro dell’
università e della ricerca scientifica e tecnologica, adottato sulla base
degli indirizzi generali definiti dalle Camere in sede di deliberazione di
cui al comma 1. |
Art.
6 – Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo
d’istruzione e di formazione 1. La
valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli allievi e la
certificazione delle competenze acquisite sono affidate ai docenti delle
istituzioni di istruzione e formazione frequentate.
3. L’esame
di Stato conclusivo dei cicli di
istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli allievi nel corso
del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d’esame e su
prove predisposte e gestite dall’Istituto nazionale per la Valutazione del
Sistema di Istruzione, sulla base degli obbiettivi specifici di apprendimento
del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell’ultimo anno. Art. 7 –
Formazione degli insegnanti 1. La
formazione iniziale dei docenti della scuola dell’infanzia, del primo ciclo e
del secondo ciclo è di pari dignità e durata e si svolge nelle università
presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi
dell’art. 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n° 264. La programmazione
degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell’art. 3 della
medesima legge, sulla base dei posti effettivamente disponibili in ogni
regione nei ruoli organici delle istituzioni scolastiche. 2. Con uno o
più decreti, adottati ai sensi dell’art. 17, comma 95 della legge 15 maggio
1997, n° 127, anche in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 10 comma 2
e 6, comma 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n° 509, sono
individuate le classi dei corsi di laurea specialistica finalizzate alla
formazione degli insegnanti di cui al comma 1. I decreti stessi disciplinano
le attività didattiche attinenti l’integrazione scolastica degli alunni in
condizione di handicap. 3. L’accesso al
corso di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è
subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per
ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui al comma 4 e
all’adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli
Atenei. 4. L’esame
finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui al comma 2, ha
valore di Stato e abilita all’insegnamento in uno o più insegnamenti
individuati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca. 5. Coloro che
abbiano conseguito la laurea specialistica per la formazione degli insegnanti
di cui al comma 2, ai fini dell’accesso nei ruoli organici del personale
docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi
contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio di durata
almeno biennale. A tal fine le università definiscono nei regolamenti
didattici di ateneo l’organizzazione di appositi servizi per la formazione
degli insegnanti sulla base di convenzioni stipulate con le istituzioni
scolastiche. 6. I servizi di
cui al comma 5, curano anche la formazione in servizio degli insegnanti
interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato, di coordinamento e
dell’attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche
e formative. Art. 8 –
Disposizioni finali e attuative 1.
All’attuazione della presente legge si provvede, sulla base delle norme
generali da essa recate, mediante uno o più regolamenti da adottare a norma
dell’art. 117 sesto comma della Costituzione e dell’art. 17 comma 2 della
legge 23 agosto 1988 n° 400, d’intesa con la Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n° 281 e nel rispetto dell’autonomia
delle istituzioni scolastiche. 2. Il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca presenta ogni tre anni al
Parlamento una relazione sull’attuazione della presente legge, definita in
sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n°
281. 3. La legge 10
febbraio 2000, n° 30 è abrogata. |
Art. 6
. Attivazione della riforma 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento un programma per la sua concreta, seppur progressiva, attuazione corredato da : a) un programma di edilizia scolastica
che definisca : -
un nuovo concetto di edilizia confacente e funzionale alla attuazione della
riforma ed alle esigenze suggerite dall' esperienza; -
un piano di interventi operativi ed attuativi , su base regionale, mirato sia
alla costruzione di nuovi edifici sia all' adeguamento del patrimonio
esistente; -
l' affidamento del programma alle Regioni per una più efficace e funzionale
distribuzione sul territorio; -
il ruolo delle Istituzioni scolastiche nella gestione delle strutture
edilizie; b) un progetto
generale di riordino della carriera del personale docente , non docente e
direttivo dei tre cicli, che, in
rapporto alle finalità di cui all' art. 1, ridefinisca : - il ruolo e la
funzione di tutti gli operatori
in rapporto alle finalità della scuola intesa come servizio, e che, in quanto
tale, deve assumere una figura ed una collocazione sociale di primaria importanza; - la progressione della carriera e
relativo trattamento economico agganciato a quello dei docenti universitari; - la formazione
iniziale ed in servizio connesse alle innovazioni organizzative e
programmatiche; - il
reclutamento; c) un progetto globale che indichi le linee generali di una riforma coordinata dei programmi didattici di ogni ciclo , con la previsione dei raccordi e della continuità fra gli stessi; d) una motivata proposta normativa per abolire il valore legale dei titoli di studio ; e) una proposta di revisione degli OO.CC. interni e territoriali esterni alla scuola finalizzata alla massima semplificazione e funzionalità degli stessi, compresa la loro riduzione numerica ; la proposta dovrà delineare, altresì, le forme di coinvolgimento più funzionale di genitori ed Enti locali. f) il
calendario di tutti i
provvedimenti attuativi della presente legge, con particolare
riferimento all' anno scolastico di inizio dell' ultimo biennio del II Ciclo;
g) Una
relazione economica analitica con cui si individuano le risorse
finanziarie occorrenti alla riforma globale . 2. Il Ministro
della Pubblica Istruzione , dopo il primo biennio di applicazione della legge
presenterà al Parlamento una relazione illustrativa dei risultati ottenuti
con le eventuali proposte di modifiche migliorative della riforma . 2 - Uno dei
fini fondamentali dell' autonomia didattica , gestionale ed
organizzativa delle istituzioni
scolastiche è quello di dare agli operatori del servizio scolastico
una condizione di lavoro capace di assicurare un ' offerta di
educazione, istruzione, e formazione di alta qualità.
Tale livello di
cultura generale specifica sarà documentato con apposito attestato della Commissione esaminatrice prevista
dalle vigenti norme di legge. Tale attestato, necessario per l' accesso all'
istruzione superiore universitaria ed ai corsi post secondari, non assume
valore legale ai fini dell' accesso e/o inserimento diretto nelle rispettive
attività lavorative.
à Vedi art. 6, comma due à Confermato |
Art. 9. Norme transitorie sul personale docente
1 - Nelle more della revisione
dell' attuale sistema degli Organi Collegiali della scuola, in tutte le
istituzioni, incluse quelle comprensive, sia statali che private, gli
insegnanti di ogni ciclo costituiscono un "collegio docenti"
autonomo.
2 - Fino alla ristrutturazione della carriera di
tutto il personale insegnante dei tre cicli , i docenti del biennio finale del
2° ciclo sono gli stessi del primo biennio comune della scuola superiore in
atto fino all' entrata in vigore della presente legge.
3 - Il personale docente del biennio iniziale delle
attuali superiori che saranno utilizzati nell' ultimo biennio del II Ciclo sono
tenuti in via provvisoria a prestare servizio anche in sede diversa da quella
di attuale titolarità fino all' espletamento del primo trasferimento ; a tale
personale va corrisposto un compenso economico extra, al fine di compensare gli
eventuali disagi conseguenti alla prestazione di servizio in sede diversa da
quella di attuale titolarità. Il compenso durerà fino al trasferimento
volontario ad altra sede di maggiore gradimento. L' entità del compenso va
definito, previo accordo con le forze sindacali di categoria, con apposito
provvedimento collegato alla presente legge.
Schema riassuntivo della proposta INTERVENTI
ETA'
|
Obbligo |
SISTEMA ATTUALE |
RIFORMA PROPOSTA |
Obbligo |
|||
|
4° anno |
|
SCUOLA MATERNA |
CICLO INFANTILE |
NO |
|||
|
5° anno |
|
" |
" |
NO |
|||
|
6° anno |
|
" |
" |
NO |
|||
|
|
|
SCUOLA ELEMENTARE |
I° CICLO :
SAPERI E STRUMENTI DI BASE |
|
|||
|
7° anno |
* |
( cl.1^) |
1° anno
|
SI |
|||
|
8° anno |
* |
(cl. 2^) |
2° anno |
SI |
|||
|
9° anno |
* |
( cl.3^ ) |
3° anno
|
SI |
|||
|
10°anno |
* |
( cl. 4^ ) |
4°anno |
SI |
|||
|
11° anno |
* |
( cl.5^ ) |
5° anno |
SI |
|||
|
|
|
SCUOLA MEDIA INF. |
II CICLO : CULTURA DI BASE CON DIFFERENZIAZIONE PSICOLOGICA , ORIENTAMENTO PROF. LE |
|
|||
|
12° anno |
* |
" |
1° anno (differenziazione psicologica) |
SI |
|||
|
13° anno |
* |
" |
2° anno " " |
SI |
|||
|
14° anno |
* |
" |
3° anno " " |
SI |
|||
|
15° anno |
|
Scuola Media Sup. (Biennio) |
Corsi Qualifica Professionale |
4° anno ( approfondimento culturale con orient.to ) |
SI |
||
|
16° anno |
|
" |
" |
5° anno " " " |
SI |
||
|
|
III CICLO : CULTURA GENERALE SPECIFICA E FORMAZIONE PROFESSIONALE |
||||||
|
17° anno |
|
Scuola Media Sup. (Triennio) |
" |
1° anno |
Impegno facoltativo |
||
|
18° anno |
|
" |
Corsi Post- Qualifica Professionale |
2° anno |
" |
||
|
19° anno |
|
" |
Concorsi Scuole Materne/Elem.e/o Magistero |
3° anno |
" |
||
|
20° anno |
|
Università |
" |
Istruzione Post-secondaria o Università (Sc. Formazione - Biennio Comune) |
Facoltativo |
||
|
21° anno |
|
" |
" |
Sc. Formazione: 2° anno |
|
||
|
22° anno |
|
" |
Laurea Magistero |
Laurea breve |
|
||
|
23° anno |
|
Laurea (4 anni) |
Concorsi Ins. Secondaria |
Insegnamento Primaria o Specializz. Ins. Secondaria |
|
||
|
24° anno |
|
Concorsi Ins. Secondaria o Laurea (5 anni) |
Insegnamento Secondaria |
" |
|
||
|
25° anno |
|
Ins. Secondaria o Laurea (6 anni) |
" |
Insegnamento Secondaria |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|