I  N  T  E  R  V  E  N  T  I 

PERIODICO TELEMATICO DI  INFORMAZIONE
E PROPOSTE  POLITICHE E CULTURALI
(in aggiornamento continuo)

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ALL' INDICE

 

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LA RIFORMA DELL' ORDINAMENTO SCOLASTICO


LA DIVISIONE    IN  CICLI

CONTINUA A DARE IL RESTO

 

"L' operazione",  mentre si rivela di pura facciata, inutile e superflua,  non risolve i  veri problemi che assillano  la scuola  e  fa venire il dubbio di un altro "caso Ruggiero"……alla rovescia:  non e' il Ministro che  rema contro . Anzi potrebbe essere bersaglio e insieme proiettile contro Berlusconi.

Occhio ,quindi, allo staff di politici, esperti  e consiglieri  insediati nel palazzo di viale Trastevere.

Un appello al  Ministro e al "Cavaliere" : fermate questa riforma prima che sia troppo tardi.

La nostra scuola non ha bisogno di una ..divisione col resto, ma di una …moltiplicazione di finanziamenti  e di modifiche strutturali interne  che sono propedeutiche all' ordinamento.

Quello attuale, infatti, è stato costruito sulla base di esperienze e riflessioni  psicologiche, pedagogiche , didattiche e socio-economiche. In questo caso l' inversione dei fattori  non darà lo stesso prodotto.


Nicola Scipione


La revisione dell' ordinamento scolastico, nota come la  "riforma dei cicli", sarebbe bene non si facesse Potrebbe aumentare la già troppo caotica situazione  in cui è stata messa tutta la scuola da una malattia virale , contagiosa, progressiva e recidivante : la "riformite"  ( in politichese " riformismo") , che ha colpito la classe politica italiana degli ultimi 30 anni. Tutti vogliono riformare tutto , ma non sanno che cosa. Figuriamoci se si salvava la scuola!

 

Con  un "intervento" sulla precedente riforma di Berlinguer avevamo titolato : " CICLI : UNA DIVISIONE COL RESTO". Dopo la presentazione del nuovo progetto Moratti  siamo costretti a confermare che purtroppo la divisione continua a non dare un quoziente intero. Evidentemente il risultato che si vuole ottenere non ha il giusto rapporto aritmetico col dividendo e il divisore.

 

Fuor di metafora, vediamo di fare il punto sulla questione. Noi  sentiamo puzza di bruciato. Speriamo che sia il nostro naso a sbagliare.

 

           Facciamo un passo indietro. Con la proposta alternativa di INTERVENTI al testo Berlinguer avevamo tentato di far notare implicitamente come gli estensori avessero trascurato gli elementi focali del problema . Oltre alla pubblicazione sul WEB , come ora, la copia fu consegnata direttamente  all' on. Aprea , quando in Parlamento si discuteva  sul testo attualmente sospeso (vedi 1^ colonna a sinistra del confronto che segue oltre) perché ne facesse oggetto di attenzione ai fini di una proposta alternativa . La speranza in tal senso andò delusa. Ma non è questo il problema. L' attuale Sottosegretario avrà avuto buoni motivi per non ritenerla valida . Speriamo di avere ora migliore fortuna.

 

           Il problema serio, infatti , si pone adesso. La  delusione è stata confermata ed aggravata col nuovo testo che, come hanno anche notato solo alcuni rappresentanti della maggioranza di governo, costituisce una copia quasi integrale di quella che si vuole abrogare. Diciamo una clonazione a ¾ . La cosa , forse, sta sfuggendo  ai più, Berlinguer compreso ( ! ?)., stando , almeno , ai suoi commenti  sul testo Moratti .

 

          Leggere per credere. I concetti di fondo sono gli stessi; l' impostazione dell' articolato quasi identico, salvo qualche spostamento di titolo ; alcuni articoli sono stati trascritti pari - pari  , al più si rilevano spostamenti  di termini all' interno della frase o l' uso di sinonimi. Gli articoli aggiunti non modificano la sostanza complessiva della proposta.  Insomma, i due testi  dicono sostanzialmente le stesse cose per gli stessi  fini.  Questi ultimi, peraltro, non sono stati neanche esplicitati in rapporto al tempo attuale,  se non con il solito frasario socio - pedagogico ormai vecchio e trito che dice tutto e niente.  Da più di 50 anni esso è patrimonio culturale e professionale della scuola.  Purtroppo senza risultati concreti, visto che ora, dopo 40 anni,   il prof. Bertagna ha ripreso l' espressione qualificante dei programmi della nuova media unica  del 1962 per metterla "strategicamente al centro" della riforma (pag. 14 del Rapporto ,1° capoverso).

 

Esaminate con attenzione gli artt. 1, 2 e 3  dei due testi ufficiali a confronto ( prima e seconda colonna)  e poi cercate nel prosieguo di individuare  le proposte concrete per raggiungere gli obiettivi previsti . Semplicemente non ci sono.. Il che la dice lunga anche sull' efficacia della futura legge.

 

           Di più. Il prof. Bertagna , in collaborazione con un gruppo di colleghi esperti che avevano partecipato alla elaborazione della legge precedente (scelti, cioè, da Berlinguer), è riuscito a far passare sotto il naso  del Ministro e del sottosegretario Aprea, benché sicuramente conosce la questione meglio della sig.ra Moratti, alcune coincidenze tecniche  fra i due testi molto significative per la concordanza delle due riforme. 


- La scuola media è rimasta di fatto indebolita ;  l' aggancio didattico del primo anno  alla 5^ elementare potrebbe comportare un sostanziale svuotamento della sua attuale  identità; eppure questa è stata una delle contestazioni più marcate a Berlinguer da parte dei docenti interessati.

 -  Resta ferma l' uscita dal sistema a 18 anni , in omaggio all' Europa.  Anche se l' ultimo ciclo torna alla durata di  5 anni mediante due "trucchi" : l' anticipo dell' obbligo di circa un anno , e la valutazione virtuale (credito) dei tre anni della scuola materna come corrispondenti ad un anno effettivo di scuola .  Piccoli escamotage , insomma, per niente consoni alla serietà del problema .

- E' stato ribaltato il concetto di  "obbligo formativo" fino a 18 anni,  trasformandolo  in diritto/dovere.  Ma il carattere e lo spirito obbliganti sono sempre presenti e  peggiorati con la previsione di una sanzione di Legge per gli inadempienti.

 

           L' idea del "diritto" invece dell' obbligo è condivisibile e la facciamo nostra. Il prof. Bertagna  ha dedicato alla questione un paragrafo del Rapporto finale argomentando che il significato dell' istruzione obbligatoria previsto dalla Costituzione non ha più senso. E la cosa si capisce considerando che ormai l ' istruzione e la formazione più che un obbligo sono una necessità  sentita da tutti. E se qualcuno non dovesse sentire questa necessità ? Come e con quale diritto lo Stato può obbligarlo ad istruirsi e formarsi ? Ma sul testo della proposta il GRL non ha avuto il coraggio di andare fino in fondo . Forse per non mancare di rispetto al duo Berlinguer - De Mauro ?  Appare evidente la contraddizione logica  nel prevedere una sanzione  per punire il mancato esercizio di un diritto individuale. Può sembrare assurdo, ma questa non è libertà . Si qualifica ,invece, come cattivo esempio di paternalismo peloso  di uno Stato che non riesce a stare al passo con i tempi.

 

Restiamo in attesa di conoscere con quali sanzioni saranno puniti  tutti quegli adolescenti che rinunceranno alla formazione scolastica  per esercitare una qualunque attività  subito redditizia ,anche senza formazione. Saranno espulsi da tutte le scuole della Repubblica? O  saranno tradotti in detenzione per fargli frequentare una scuola carceraria?

 

           Ma andiamo oltre. Il Ministro , insieme all' incarico di elaborare un' ipotesi di un nuovo piano di riforma, aveva consegnato al gruppo ristretto di lavoro (GRL) coordinato dal prof. Bertagna anche un elenco di nove raccomandazioni di cui tener conto ove… "possibile e se condivise". ( Chiediamo scusa , ma il Ministro è sicura delle sue idee  e dei suoi collaboratori? ) .

 

Ebbene, leggere ancora per credere: tutte le richieste sembrano estrapolate dal testo Berlinguer.

 

           Andiamo avanti. I due testi sono accomunati da alcuni  aspetti negativi  quasi identici.

 

- Nessuno dei due riesce, non diciamo a  dimostrare, ma almeno a far intuire  la vera necessità di  riformare i cicli.  I problemi che hanno screditato l' immagine e l' attività della nostra scuola/apparato e che, quindi, richiedono una vera riforma  non sono stati neanche accennati. A ciò non sopperiscono neanche le relazioni ed i rapporti illustrativi i quali individuano i problemi ma non dicono che la loro soluzione sta  in una nuova articolazione dell' ordinamento scolastico . Implicitamente, invece, suggeriscono che  altri sono i punti deboli su cui intervenire con riforme sia generali che specifiche.

Berlinguer si affidò a Maragliano che rilevava la supremazia della multimedialità sulla cultura libresca , ma nel testo non si  trova traccia esplicita delle molte interessanti osservazioni dei famosi "saggi" , che pure ci furono.

La sig.ra Moratti ha confidato su Bertagna il quale ha elaborato un rapporto interessante sulle condizioni di fatto che giustificherebbero la riforma. L' analisi è accettabile, in parte, come supporto ad una riforma; ma non dei cicli. Neanche lui , come già accennato, è riuscito a trasferire nell' articolato le indicazioni conseguenti. In tal senso il Rapporto merita una lettura più analitica per distinguere  i suoi aspetti positivi da quelli contraddittori e negativi. Tuttavia , da una prima lettura sembra potersi dedurre che il Rapporto ha dovuto inventarsi le giustificazioni  per una operazione puramente politica. Il gruppo, insomma , pare si sia comportato  come molti esperti ed intellettuali che, teoricamente indipendenti, si prestano, in pratica, a fornire argomentazioni pseudo-razionali o pseudo-scientifiche  per giustificare , se non nascondere , le ragioni di una decisione già presa  nei vari ambienti di potere.

 

- Entrambe hanno messo in moto un apparato  mastodontico di esperti, consulenti , saggi ed opinion leader ; hanno organizzato forum telematici ed audizioni, consultato associazioni  e gruppi "FOCUS per vederci meglio" (sic!), sono stati perfino resuscitati gli "Stati generali".    Alla fine , oltre all' evidente spesa in termini economici , tutto questo apparato ha prodotto solo due  "gemelli monovulari prematuri" . La classica montagna che partorisce un topolino.

 

- Entrambe hanno ritenuto che " l' educazione "  non fosse una finalità particolare e specifica di tutta la scuola, ma una condizione indefinita che si trasforma in un attributo generale e generico della espressione  "sistema scolastico" .  Che significa "sistema educativo di istruzione e formazione" ? Chi compie l' azione di educare ?: il sistema o l' istruzione/formazione? Due le possibili risposte.

 

Da una parte quella di Bertagna, che a pag. 12 del Rapporto inizia il paragrafo dedicato alla questione con la seguente definizione : ""L' art. 1 c.1 della legge 30/2000 (legge Berlinguer NdR) parla di <sistema educativo di istruzione e di formazione > . Anche nel suo prosieguo, la legge presuppone che, mentre l' istruzione la formazione siano due dimensioni diverse, ambedue siano educative e debbano costituire un <sistema educativo >""   e lo chiude precisando che  ""…ambedue i processi sono chiamati ad essere educativi nel senso che l' uno e l' altro sono invitati a promuovere nel modo più integrato , armonico, simultaneo e progressivo possibile tutte le dimensioni della personalità di ciascuno ( intellettuale , affettiva, etica, operativa, motoria, espressiva, sociale, religiosa) non soltanto una di esse ."" . Due notazioni .

 

1) Il richiamo esplicito alla Legge 30/2000 conferma il nostro dubbio che la proposta Bertagna sia nata per clonazione della Berlinguer;

2) resta da spiegare se e come le "dimensioni" ed i "processi" di "istruzione e formazione", come entità astratte,  possano assumere il ruolo di  soggetti operatori concreti di maieutica . Non si capisce, infatti, chi e come nella scuola dei nuovi/vecchi cicli eserciterà di fatto l' attività di educatore. A meno che l' educazione non sia vista come un optional di cui la scuola può anche fare a meno.

 

Dall' altra la nostra  risposta che deriva dall' analisi del significato  semantico, linguistico e pedagogico  dei tre concetti : educazione - istruzione - formazione  . Attività distinte, ma coordinate e complementari, affidate a strumenti ed operatori culturali precisi ( vedi  l' art. 1, 1° comma della nostra proposta).

 

Chiaramente , dunque, c' è anche un problema di lingua italiana. Troppi termini sono stati utilizzati in modo ambiguo e non appropriato. Ma anche questa è una "eredità" a dir poco sorprendente se si considera che il testo "clonato" aveva avuto l' approvazione di un linguista  del calibro di De Mauro.


            A questo punto viene spontaneo chiedersi  che bisogno c' era di "riformare la riforma" . Forse non c'era e non c'è.  La conferma viene dalle novità di questi giorni. La differenza fra le due riforme dovrebbe essere data :

 

- dall' anticipo dell' obbligo a cinque anni ( che non piacerà alle scuole cattoliche) ;

-dall' annullamento dei "debiti formativi" ( che piacerà a chi a scuola ci va solo per obbligo) ; 

-dalla bocciatura biennale ( che non farà diminuire gli abbandoni) ;

-dalla carotina dei "crediti formativi"  con cui gli insegnanti più studiosi avanzeranno nella carriera economica prima degli altri; quanti e quali docenti saranno in condizione di frequentare corsi universitari? E' facile prevedere che  l' idea farà la fine del famigerato "concorsone" di Berlinguer .

            E la confusione crescerà.

 

            C' è, infine, un 'affermazione che il Ministro ha fatto nelle dichiarazioni programmatiche :

 

"" La stessa sospensione dell'avvio della riforma dei cicli non è stata da noi voluta per bloccare il processo riformatore. Al contrario, proprio da questo primo atto abbiamo voluto dimostrare che le riforme si devono fare coinvolgendo gli attori principali del processo e, quindi, famiglie, insegnanti e studenti.""

 

            La "riforma della riforma" è stata, dunque,  solo un problema di facciata democratica ?

 

            Tirando le somme ci assale il cosiddetto " dubbio atroce" : chi ha manovrato da dietro le quinte questa "riforma della riforma" ? Non è che a Viale Trastevere qualcuno sta preparando un' altra trappola per il Cavaliere?  Se così fosse crediamo comunque che non ci sia la mano  della sig.ra Moratti . A nostro avviso appare indilazionabile   organizzare subito una "battuta di caccia alle volpi "…. ministeriali. 

 

            Con molta modestia, vera o falsa che si voglia considerare, hanno saputo fare meglio e di più  alcuni amici di INTERVENTI . Appare evidente che la precedente proposta doveva subire integrazioni e modifiche alla luce delle riflessioni sul nuovo confronto dei testi.  Il criterio guida , però,  è rimasto sempre la valorizzazione ed il rispetto della libertà della persona in ogni età.

 

            Per chiudere una spiegazione sulla  legge n. 30/2000 riportata in prima colonna . Abbiamo trascritto il testo approvato dalla Commissione parlamentare integrandolo con le modifiche apportate dal Parlamento in sede di approvazione. Per far notare la differenza sono state cancellate con una linea i pezzi eliminati evidenziando in giallo le modifiche e le integrazioni aggiunte. Ogni commento ci sembra superfluo.

 


SOMMARIO DELLA PROPOSTA  INTERVENTI   

 

 Art. 1 - L'ordinamento ; Art. 2  - Il ciclo infantile ; Art. 3 - Primo ciclo ;  Art. 3bis - Secondo ciclo ;  Art. 4 -  Terzo ciclo ; Art. 5 - Educazione degli adulti ;- Art. 5 bis - Il lavoro come scuola ; - Art. 6 . Attivazione della riforma ; Art. 6bis - Verifica periodica ; L' esame di stato ; - Formazione degli ins.ti ; Art. 9. Norme transitorie sul personale docente ; Schema riassuntivo


 

TESTI A CONFRONTO

 

 

LEGGE BERLINGUER

PROGETTO MORATTI

PROPOSTA  INTERVENTI

 

 

Art. 1- Il sistema di istruzione e formazione

 

1. Il sistema educativo di istruzione e formazione è finalizzato alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell’ età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno, nel quadro della (collaborazione) cooperazione  tra scuola e genitori , in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’ uomo. La Repubblica assicura a tutti pari opportunità di raggiungere un adeguato livello culturale elevati livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le capacità e le competenze, generali e di settore,  coerenti con le attitudini e le scelte personali, necessarie per inserirsi nella vita sociale e lavorativa adeguate all’ inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle specifiche realtà territoriali.

2. Il sistema educativo di L' istruzione si articola nella scuola dell'infanzia, e nei cicli dell'istruzione primaria e dell'istruzione secondaria.   Nel ciclo primario, che assume la denominazione di scuola di base, e nel ciclo secondario, che assume la denominazione di scuola secondaria. . Il sistema educativo di formazione si realizza secondo le modalità previste dalla legge 24 giugno 19977, n.196, e dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.

 

3. La formazione si articola in corsi successivi all'obbligo scolastico ovvero tramite l'apprendistato e si conclude con il raggiungimento di una qualifica professionale 

 

4. L'obbligo scolastico termina al quindicesimo anno di età.  

5. L'obbligo di istruzione o di formazione termina al diciottesimo anno di età.

 

3. L’ obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al 15° anno di età.

4. L’ obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del 18° anno  di età si realizza secondo le disposizioni di cui all’ art. 68 della legge 17 maggio 1999, n.144.

5. Nel sistema educativo di istruzione e di formazione si realizza l’ integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5/2/92, n.104, e successive modificazioni.

6. Le provincie autonome di Trento e Bolzano  e la Regione Valle d’ Aosta, nel rispetto delle norme statutarie , disciplinano l’ attuazione dell’ elevamento dell’ obbligo scolastico anche mediante percorsi integrati di istruzione e formazione , ferma restando la responsabilità delle istituzioni scolastiche .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norme generali sull’istruzione e livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale

Art. 1 - Sistema educativo di istruzione e formazione

1 – Il sistema educativo di istruzione e di formazione è finalizzato alla crescita ed alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva delle differenze e dell’identità di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori e nel rispetto delle scelte educative della famiglia, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. La Repubblica promuove l’apprendimento in tutto l’arco della vita ed assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all’inserimento della vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alla dimensioni locali, nazionale ed europea.

2 – Il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola, nella scuola dell’infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e, in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei e il sistema dell’istruzione e della formazione professionale.

3- Ai fini di cui al comma 1, la Repubblica, assicura il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione per almeno dodici anni ovvero sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età. L’attuazione di tale diritto-dovere si realizza nel primo ciclo, nel sistema dei licei e nel sistema dell’istruzione e della formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale, a norma dell’art. 117, secondo comma lett. m) della Costituzione con regolamenti di cui all’art. 17, comma 2 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. La mancata ottemperanza a tale diritto-dovere soggiace alle sanzioni di Legge.

4 – Nel sistema educativo di istruzione e di formazione si realizza l’integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1 - L' ordinamento scolastico nazionale

 

1. La struttura e l' organizzazione del sistema scolastico nazionale, sia statale/regionale che privato , si prefiggono le seguenti finalità generali:  

a) dare attuazione ai "principi fondamentali" , nonché ai "diritti e  doveri dei cittadini" sanciti dalla Costituzione e dalle Dichiarazioni universali dei diritti dell' uomo del cittadino e del fanciullo.  ; 
b) basare l' attività scolastica sui tre principi pedagogici fondamentali : istruzione, educazione e formazione, intesi nelle accezioni che seguono .

 - Per istruzione si intende ogni attività di insegnamento e di apprendimento che si propone di far conoscere ed acquisire notizie, nozioni, contenuti e "saperi" che consentono , a ciascuno secondo le personali capacità, di orientarsi negli ambienti di vita e nel mondo della cultura così come codificati e organizzati nelle specifiche discipline;  
- Per educazione si intende ogni attività della famiglia, degli insegnanti e di tutti gli operatori della scuola , finalizzata a stimolare e promuovere il processo  naturale di maturazione e sviluppo delle capacità e delle abilità psico - fisico - sensoriali che caratterizzano il periodo della vita che va  dall' infanzia alla giovinezza; cioè di tutte le potenzialità affettive, spirituali , creative, intellettive, fisiche  ecc., nonché le valenze (valori) innate e presenti, seppure in modi e misura diversi, in ogni persona; e ciò come presupposto sia agli apprendimenti indispensabili per la conquista e lo sviluppo dell' autonomia operativa, proprie di ciascuna età, e sia all'inserimento delle singole persone nella vita sociale. Tutte le istituzioni , pubbliche e private, sono chiamate a    collaborare con la scuola  per il raggiungimento di tali obiettivi. La forma ed il contenuto della collaborazione saranno studiate e concordate con le singole Istituzioni scolastiche operanti sul territorio di competenza. Nell' esplicare la sua azione la scuola  deve tenere presente che la famiglia resta la prima titolare del diritto/dovere di educare i propri figli.

- Per la formazione vanno distinti due aspetti . 

a) da una parte , quella basilare , la formazione va considerata come attività intenzionale delle istituzioni scolastiche , sia pubbliche che private, finalizzate alla trasmissione di valori e di convenzioni socio-culturali NON innati, ma che, costruiti dall' uomo, accettati e condivisi, in ordine prioritario, dalle collettività nazionale, europea e mondiale, costituiscono un patrimonio culturale imprescindibile per vivere un corretto rapporto sociale, cominciando dalla vita familiare; 

b) dall' altra , quella operativa,  la formazione va intesa come abilità a creare e/o svolgere in maniera ottimale attività lavorative e professionali specifiche, utilizzando, in modo originale, la formazione sociale, le capacità e l' educazione personali maturate , nonché l' istruzione, gli apprendimenti e le esperienze pratiche acquisiti durante l' intero percorso scolastico. 

In rapporto ai due aspetti va precisato che , mentre il primo è sempre e comunque presente durante tutta la frequenza scolastica, sintetizzato con l'espressione "formazione dell' uomo e del cittadino", il secondo costituisce, invece, uno degli impegni specifici e specialistici del periodo scolastico successivo all' età dell' obbligo. 

2. Ai fini del comma 1 , il sistema scolastico nazionale si compone  di istituzioni statali , regionali   e private. Esso  ha il ruolo e la funzione prioritari di promuovere e valorizzare la persona umana, nel rispetto delle attitudini e dell' identità naturali di ciascuno. A tale scopo anche  tutte le istituzioni scolastiche, regionali e  private, in un quadro di formale e sostanziale parità giuridica, perseguono finalità ed obiettivi di ordine educativo, istruttivo e formativo.

 2.1 Per conseguire tali obiettivi il sistema: :
* realizzerà la propria attività basandosi sul contenuto di appositi programmi nazionali di  studio compilati per ciascun ciclo, ma collegati e coordinati  fra loro in senso di progressiva continuità verticale. Gli obiettivi programmatici assumono carattere normativo  ed indicano il livello di preparazione che gli alunni dovrebbero raggiungere in rapporto alle rispettive capacità naturali. Circa le vie ed i metodi didattici da seguire per il raggiungimento degli obiettivi  va precisato che lo Stato , mentre ha il diritto/dovere di proporre e chiedere il raggiungimento di specifiche mete, non ha, invece, una propria metodologia educativa e di  istruzione; a questo fine, pertanto, confida sulla preparazione, sulla capacità professionale, sulla dedizione  e sul senso di responsabilità degli operatori scolastici in quanto titolari di una specifica libertà didattica organizzativa ed operativa  da attivare nel contesto della autonomia delle rispettive istituzioni scolastiche;

* promuove e valorizza, mediante specifiche attività e strutture, il ruolo fondamentale della famiglia e di ogni altra risorsa educativa e formativa esistente nel territorio in cui opera la scuola, purché riconosciuta pubblica, valida e funzionale alle finalità generali dello stesso sistema

2.2 Entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge il Ministro della P.I presenterà all' esame del Parlamento un bozza di documento con l' indicazione delle proposte relative ai criteri psicologici, pedagogici, didattici e di contenuto con cui si ritiene di dover modificare, integrare o addirittura riscrivere  i programmi scolastici  vigenti. La stesura dei nuovi testi sarà completata entro i successivi sei mesi sulla base anche delle indicazioni scaturite e deliberate dal Parlamento.

2.3 Ai fini del punto 2.2 lo stesso Ministro nominerà con proprio Decreto una Commissione di studio composta da docenti, dirigenti, ispettori tecnici di ruolo in servizio nelle istituzioni scolastiche di ciascun ciclo  di cui al successivo comma 3. La Commissione può acquisire la consulenza di docenti universitari esperti di specifici settori.

3. L' ordinamento complessivo si articola in quattro cicli:  
* CICLO infantile o scuola dell' infanzia; 
* I° CICLO o scuola dei saperi e degli strumenti di base ; 
* II° CICLO o scuola di cultura generale con differenziazione psicologica, orientamento e avvio professionale; 
* III CICLO o scuola di cultura generale specifica finalizzata alla differenziazione professionale.
sia operativa che propedeutica all' università
.
3.1 -In attesa di una possibile revisione costituzionale delle competenze regionali in materia, la formazione professionale  gestita attualmente dalle Regioni va considerata come servizio parallelo a quello statale con la possibilità di passaggio dall' uno all'altro  mediante specifico esame di accertamento delle capacità finalizzato ad individuare il relativo livello di inserimento. A tale scopo entrambe le Istituzioni devono prevedere appositi corsi di recupero  per eliminare le eventuali carenze  riscontrate.

4. Fino all' eventuale modifica del 1° comma dell' art. 34 della Costituzione, l' obbligo della frequenza scolastica ha la durata di dieci anni; esso comprende il I° e il II ciclo; inizia col sesto anno di età e termina col 16° inclusi.
 
5 - La frequenza dei corsi scolastici del terzo ciclo  non è obbligatoria. Lo Stato, tuttavia , assume l' impegno e l' ònere di assicurare,  per tutti quelli che ne faranno richiesta, la possibilità di continuare gli studi mirati al conseguimento del tipo di professionalità più confacente alle inclinazioni naturali di ciascuno.

5.1 - Tali inclinazioni , fatte salve, comunque, le eventuali diverse scelte personali, devono risultare sull' attestato rilasciato al compimento dell' obbligo ai sensi del successivo art. 3. 5

5.2 - Per effetto dei punti precedenti , dopo il compimento dell' obbligo,  i giovani possono scegliere di frequentare uno dei corsi liceali di istruzione o di formazione professionale, sia statale che regionale, previsti dal successivo art. 4. La eventuale terza alternativa dell' apprendistato non preclude la possibilità di un successivo rientro a scuola. A tal fine le esperienze e gli apprendimenti acquisiti saranno opportunamente valutati per l' individuazione del livello di inserimento, nelle stesse forme previste con il successivo art. 4, commi2 e 3, opportunamente adeguate.

 

 

 

AL SOMMARIO

 

Art. 2 – Scuole dell’infanzia

 

1. La scuola dell'infanzia,  di durata triennale , concorre alla  formazione educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine  di età compresa tra i tre e i sei anni, promuovendone le potenzialità di autonomia, conoscenza, creatività  apprendimento e operando  e assicurando per assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunità educative, anche attraverso interventi volti a ridurre ogni forma di svantaggio iniziale.   ; nel  rispetto dell’ orientamento educativo dei genitori, concorre alla formazione integrale dei bambini e delle bambine.

 

2. La Repubblica assicura la generalizzazione dell’ offerta formativa di cui al comma 1 e garantisce a tutti i bambini e le bambine, in età compresa tra i tre e i sei anni, la possibilità di frequentare la scuola dell’ infanzia.

3. La scuola dell'infanzia, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica , realizza i necessari collegamenti da un lato con il sistema degli asili nido,  complesso dei servizi all’ infanzia, dall'altro, con il primo anno del ciclo primario. con la scuola di base.

 

Art. 2 – Scuole dell’infanzia

1 – La scuola dell’infanzia è di durata triennale concorre all’educazione ed allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo e sociale delle bambine e dei bambini promovendone le potenzialità di relazione, autonomia, apprendimento, creatività e operando per assicurare una effettiva uguaglianza delle opportunità educative, nel rispetto dell’orientamento educativo dei genitori, contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini.

2 – La scuola dell’infanzia nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria.

3 – La Repubblica [assicura] ( nel testo diffuso il verbo non c'è per evidente errore di battitura) la generalizzazione dell’offerta formativa di cui al comma1. Alla scuola dell’infanzia possono iscriversi le bambini e i bambini che compiono i tre anni d’età entro il … dell’anno scolastico di riferimento.

 

 

 

 

 

Art. 2 - Il ciclo infantile

 

1. La scuola del ciclo infantile accoglie i bambini di età compresa fra il 4° e il sesto anno inclusi. Ai fini dell' art. 1, essa assume ruolo e funzione prevalentemente educativa; a tal fine  promuove e realizza tutte le attività didattiche compatibili e calibrate alle possibilità ed alla psicologia proprie dell' età. 

2. Nel rispetto e nella salvaguardia della sua particolare esigenza di autonomia pedagogico-didattica, la scuola dell' infanzia funziona con la stessa struttura organizzativa e funzionale, di orario e di calendario, adottata per il primo ciclo elementare. Il Collegio dei docenti adotta tutte le iniziative pedagogico-didattiche che realizzano l' opportuno rapporto di continuità sia con l' asilo nido, ove esistente, che col successivo ciclo scolastico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL SOMMARIO

 

Art. 3 - (Scuola di base)

 

1. Il ciclo dell'istruzione primaria ha la durata di sette anni ed è caratterizzato da un percorso educativo lineare e unitario; si raccorda da un lato alla scuola dell'infanzia e dall'altro al ciclo dell'istruzione secondaria.  

2. Obiettivo del primo biennio e secondo biennio è l'acquisizione e lo sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base nonché l'apprendimento di nuovi mezzi espressivi atti ad ampliare la propria dimensione relazionale.  

3. Obiettivo del terzo biennio è la crescita di autonome capacità di studio, di elaborazione e di scelta coerenti con l'età degli alunni, mediante il graduale passaggio dalle aree tematiche alle discipline.  
4. L'ultimo anno del ciclo primario è finalizzato al consolidamento dei saperi di base ed è caratterizzato, oltre che dalla presenza degli insegnamenti fondamentali, da una attività sistematica di orientamento che prevede una varietà di proposte selettive e coordinate di approfondimento di temi specifici, per consentire una scelta fondata sulla pari dignità delle opzioni culturali del ciclo secondario.  

5. Il ciclo primario si conclude con un esame di Stato dal quale deve emergere anche una indicazione orientativa per la scelta dell'area successiva

1. La scuola di base ha la durata di sette anni ed è caratterizzata da un percorso educativo unitario e articolato in rapporto alle esigenze di sviluppo degli alunni;   si raccorda da un lato alla scuola dell’ infanzia e dall’ altro alla scuola secondaria.

2. La scuola di base, attraverso un progressivo sviluppo del curricolo    mediante il graduale passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole discipline, persegue le seguenti finalità:

a) acquisizione e sviluppo delle conoscenza e delle abilità di base;

b) apprendimento dei nuovi mezzi espressivi;

c) potenziamento delle capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo;

d) educazione ai principi fondamentali della convivenza civile;

e) consolidamento dei saperi di base, anche in relazione alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea;

f) sviluppo delle competenze e delle capacità di scelta individuali atte a consentire scelte fondate sulla pari dignità delle opzioni culturali successive.

3. le articolazioni interne della scuola di base sono definite a norma  del regolamento  emanato con Decreto del presidente della Repubblica 8 marzo 99, n. 275.

4. La scuola di base si conclude con un esame di Stato dal quale deve emergere anche una indicazione orientativa non vincolante per la successiva scelta dell’ area e dell’ indirizzo.

 

Art. 3 – Primo ciclo di istruzione

1 – Il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di 5 anni, e dalla secondaria di primo grado della durata di 3 anni. Esso è organizzato in periodi didattici biennali, il terzo dei quali assicura il raccordo educativo e didattico tra la scuola primaria e quella secondaria di primo grado. E’ assicurato, altresì il raccordo con la scuola dell’infanzia e con il secondo ciclo. Alla scuola primaria si iscrivono le bambine e i bambini che compiono i sei anni d’età entro il ….. Possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il …. dell’anno scolastico di riferimento.

2 – La scuola primaria a partire dall’esperienza degli allievi, persegue:a) l’acquisizione e lo sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base fino alle prime sistemazioni logico – critiche;
b) l’apprendimento dei mezzi espressivi inclusa l’alfabetizzazione in almeno una lingua dell’Unione Europea e l’alfabetizzazione tecnologica;
c) la valorizzazione delle capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo;
d) l’educazione ai principi fondamentali della convivenza civile.

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - La scuola secondaria di primo grado, attraverso l’approfondimento delle discipline di studio organizza ed accresce le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell’allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline e sviluppa, progressivamente, le competenze e le capacità di scelta individuali fornendo strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione. Introduce, inoltre, lo studio di una seconda lingua dell’Unione Europea.

4 – Il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, dal quale emerge anche una indicazione orientativa non vincolante per la successiva scelta di istruzione e di formazione. Il superamento dell’esame di Stato costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell’istruzione e della formazione professionale.

 

 

Art. 3 - Primo ciclo

 

1. Il I° Ciclo ha la durata di cinque anni ed è articolato in due fasi ; la prima biennale ( 7° e 8° anno di età ) finalizzata all' acquisizione tecnica degli strumenti conoscitivi ed espressivi di base; la seconda, triennale,( 9° -10° e 11° anno di età) finalizzata a trasformare le capacità strumentali già acquisite in abilità mediante l' avviamento alla conoscenza del mondo attraverso lo studio episodico, ma collegato , delle materie muovendo , anzitutto, dall'ambiente locale e regionale.

2. Nella seconda fase, oltre alle basilari abilità del leggere , scrivere e far di conto, non va trascurata l' utilizzazione didattica di ogni altro possibile mezzo espressivo , comprese le lingue straniere,  la cui acquisizione consente di ampliare le relazioni socio - culturali di ciascuno .  Le attività didattico-curriculari dell' ultimo anno (V elementare) vanno programmate in coordinamento verticale con quelle del 1° anno del ciclo successivo  in modo da evitare che il passaggio si risolva in una frattura della continuità  contenutistica e metodologica.


3. Il ciclo si conclude con un esame finalizzato ad accertare il possesso delle abilità e degli strumenti conoscitivi ed espressivi necessari per affrontare proficuamente il successivo ciclo scolastico in cui il giuoco, aspetto tipico della fanciullezza, si distinguerà dal lavoro.
 
4 . Ogni classe del ciclo avrà un solo docente titolare. Gli eventuali insegnanti di materie specialistiche saranno  solo  titolari di attività e lavoreranno in coordinamento col docente titolare di classe.

4. 1 La Legge 148/90 è abrogata , limitatamente ai commi 2 e 3 dell' art. 4.

4.2 I docenti in esubero creati eventualmente da questa abrogazione saranno utilizzati costituendo altrettanti classi mediante lo sdoppiamento di quelle con più di venti alunni , o impegnandoli in attività specialistiche confacenti alla professionalità di ciascuno.

 

 

Art. 3 bis -  Secondo ciclo

(Non ha corrispettivo nel testo Berlinguer) 

1. Il 2° Ciclo scolastico ha la durata di cinque anni ( dal 12° al 16° anno di età inclusi). Trattasi del periodo più delicato dell' età evolutiva in cui avviene la differenziazione psicologica :  -  si strutturano le capacità di autonomia e di organizzazione;

- il giuoco si distingue nettamente dal lavoro e quindi le "materie" divengono "discipline" la cui "grammatica" richiede l' avvio all' esercizio di uno studio sistematico come chiave di accesso alla cultura generale; 

- comincia a delinearsi il tipo psico - sociale e quindi la possibilità di orientamento scolastico e lavorativo finalizzato alla scelta di una cultura generale specifica propria del ciclo successivo.  

2. Ai fini del primo comma i cinque anni si dividono in due periodi: i primi tre sono dedicati al consolidamento delle abilità conoscitive ed espressive indispensabili per affrontare lo studio sistematico, prima guidato e poi autonomo, delle discipline quale strumento generale per la conoscenza del mondo e della cultura; gli ultimi due , invece, arricchendo il curricolo disciplinare con tematiche più ampie e mirate, assumono una precisa funzione di orientamento verso due opzioni:

- scegliere la frequenza dei corsi di cultura generale specifica professionalizzanti o propedeutici agli studi universitari; - oppure seguire i corsi di qualificazione professionale tecnico-operativa, organizzati dalle Regioni  e/o da operatori privati,  comprese tutte le forme di apprendistato; durante la frequenza di tali corsi è assicurata la possibilità di passaggio nella formazione professionale specialistica statale.  

3. L'attività didattico-curriculare dell' ultimo anno va compatibilmente coordinata e programmata con quella del 1° anno del ciclo successivo.
4. Il Ciclo si conclude con un esame finalizzato ad individuare : - a ) se l' istruzione e le abilità culturali acquisite consentono di affrontare proficuamente gli studi specialistici successivi; - b) quale area del successivo ciclo appare più confacente alle caratteristiche ed alle capacità dei singoli adolescenti. Il livello di istruzione, di abilità culturali e di capacità tecnico-operative acquisite viene indicato su apposito attestato senza il quale non sarà possibile accedere al ciclo successivo.

4.1 - Ai fini dell' inserimento nel mondo del lavoro l' attestato non ha valore legale in quanto costituisce atto di puro orientamento con la  descrizione di quanto l' adolescente ha appreso ed imparato a fare con la frequenza scolastica  obbligatoria .

5. Con l' esame di cui al comma tre si conclude l' obbligo scolastico. Tuttavia i giovani che , sulla base dell' attestato d' esame , ritenessero opportuno di non accedere agli studi successivi. possono liberamente ripetere l' ultimo anno del ciclo per sottoporsi a nuovo esame.

5.1 Sarà cura di tutto il corpo docente  attivare iniziative teoriche e pratiche, rivolte anche ai genitori, finalizzate a dimostrare che l' iscrizione e la frequenza di un qualsiasi corso del III ciclo più che un obbligo costituisce un impegno socio - culturale  affinché ogni cittadino possa dare il meglio di sé per la crescita e lo sviluppo della vita sociale.

 

AL SOMMARIO

 

Art. 4 - Scuola secondaria

 

1. Il ciclo dell'istruzione La scuola secondaria ha la durata di cinque anni e si articola nelle aree classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale. Essoa  ha la funzione finalità di consolidare, riorganizzare ed accrescere le capacità e le competenze acquisite nel ciclo primario, di sostenere ed incoraggiare le attitudini e le vocazioni degli studenti, di arricchire la formazione culturale, umana e civile degli studenti, sostenendoli nella progressiva assunzione di responsabilità e di offrire loro conoscenze e capacità adeguate all'accesso all'istruzione superiore universitaria e non universitaria ovvero all'inserimento lavorativo. nel mondo del lavoro.  Ciascuna area è ripartita in indirizzi, tendenzialmente in numero inferiore agli attuali.  Anche mediante riordino e riduzione del numero di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

2. Il ciclo dell'istruzione La scuola secondaria si realizza negli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di "istituti secondari". licei. Il raggiungimento dell'obbligo formativo si attua negli Istituti o nei centri di formazione professionale ovvero nell'esercizio dell'apprendistato.  

3. Nei primi due anni, fattei       salvei la caratterizzazione specifica dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso svolgimento del relativo curriculumo, è garantita la possibilità di passare da un modulo all'altro anche di aree e di indirizzoi diversoi , mediante l'attivazione di apposite iniziative didattiche deliberate dal consiglio di classe e finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata al nuovo indirizzo   alla nuova scelta.

4. Una parte dei moduli del secondo anno, può essere realizzata, su richiesta dei genitori e sulla base di specifica programmazione degli istituti secondari, mediante attività o iniziative formative da realizzare anche presso altri istituti, enti o agenzie di formazione professionale, secondo norme da definirsi mediante un accordo quadro tra il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.  

      Nel  corso del secondo anno, se richiesto dai genitori e previsto nei piano dell’ offerta formativa delle istituzioni scolastiche,  sono realizzate attività complementari  e iniziative formative per collegare gli apprendimenti curricolari  con le diverse realtà sociali, culturali, produttive e professionali.  Tali attività e iniziative si attuano anche in convenzione  con altri istituti, enti o centri di formazione professionali accreditate dalle regioni, sulla base di un accordo quadro tra il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la Conferenza permanente per i rapporti tra li Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. A conclusione del periodo dell'obbligo scolastico di cui al comma 4 3 dell'articolo 1 è rilasciata una certificazione attestante il percorso didattico svolto e le competenze acquisite.  

6. Negli ultimi tre anni, ferme restando le materie fondamentali e le materie di indirizzo le discipline obbligatorie, esercitazioni pratiche, esperienze lavorative, formative e stage possono essere realizzati in Italia o all’ estero anche con brevi periodi di inserimento nelle realtà culturali, produttive, professionali e dei servizi.  Verranno inoltre promossi tutti gli opportuni collegamenti con il sistema dell’ istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e con l’ università.

7. La frequenza positiva di qualsiasi segmento della ciclo scuola secondarioa, annuale o modulare, comporta l'acquisizione di un credito formativo che può essere fatto valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nel passaggio da un'area o da un indirizzo all'altro di studi all’ altro o nel passaggio alla formazione professionale. Analogamente, la frequenza positiva di segmenti della formazione professionale comporta l'acquisizione di crediti che possono essere fatti valere per l'ingresso l’ accesso al sistema ndell'istruzione.  
 
 

8. Al termine della ciclo scuola secondarioa, gli studenti sostengono l'esame di Stato di cui alla legge 10 dicembre 1997, n.425 che assume la denominazione dell'area e dell'indirizzo.   

 

 

 

 

 

 

 


9. La formazione superiore non universitaria è disciplinata a norma del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti inmateria di istruzione, relative alle scuole di ogni oprdine e grado approvato con Decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e degli articoli 138 e 143 del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112.
 

10. Le Istituzioni scolastiche attivano iniziative di formazione degli adulti, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 

 

 

 

 

 

Art. 4 – Secondo ciclo di istruzione e di formazione

1 – Il secondo ciclo è finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l’agire. La riflessione critica su di essi sviluppa l’autonoma capacità di giudizio e l’esercizio della responsabilità personale e sociale e identifica il carattere secondario del ciclo.

2 – Il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell’istruzione e formazione professionale. Dal quindicesimo anno d’età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l’apprendistato.

3 – Il sistema dei licei comprende i licei: artistico, classico, economico, linguistico, musicale, scientifico, tecnologico, delle scienze umane. I licei artistico, economico e tecnologico si articolano, ancorché in numero limitato in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi. Il liceo ha durata quinquennale. L’attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un 5° anno che completa il percorso disciplinare e prevede altresì l’approfondimento e la verifica delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo culturale e professionale del corso di studi.

4 – I licei si concludono con un esame di Stato, il cui superamento dà titolo all’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore.

5 – I percorsi del sistema dell’istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui all’art. 1 comma 3. Le modalità di accertamento della rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e delle qualifiche nell’Unione Europea, sono definite con i regolamenti di cui all’art. 7. I titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l’accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore.

6 – I titoli e le qualifiche conseguite al termine dei percorsi del sistema dell’istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l’Esame di Stato utile anche all’accesso all’università, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d’intesa con l’università.

7 – E’ garantita la possibilità di passare dal sistema dei licei al sistema dell’istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all’acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta, verificate dalla scuola cui si accede. La frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l’acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti nei passaggi tra i diversi percorsi di cui al comma 2

8 – Nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all’Estero anche con brevi periodi di inserimento nelle realtà culturali, produttive, professionali, e dei servizi, possono essere riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza.

9 – I licei e le istruzioni formative del sistema dell’istruzione e della formazione professionale, d’intesa rispettivamente con le Università e con il sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono con riferimento all’ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l’approfondimento e la verifica delle conoscenze e delle abilità richieste per l’accesso ai corsi di studio universitari e ai percorsi dell’istruzione e formazione tecnica superiore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4 - Terzo ciclo

 

1. Il terzo Ciclo di istruzione secondaria ha la durata di 3 anni e si articola nelle seguenti aree : 

- umanistica - scientifica - tecnico / economica e artistico/musicale;

ogni area , a sua volta, è ripartita in indirizzi di specializzazione finalizzati  sia ad un immediato inserimento lavorativo che alla prosecuzione dello studio  nelle istituzioni universitarie o nei corsi di ulteriore specializzazione professionale post secondaria.

 

 1.1 Salve possibili modifiche e/o integrazioni restano operanti tutti gli attuali indirizzi sub-area.

 

1.2 Ai fini di un coordinamento fra Stato - Regioni - privati  la formazione professionale non statale   rientra nell' area tecnico-economica.

 

1.3 Ai sensi e per gli effetti del dettato costituzionale sulla riserva della normativa generale sull' istruzione nazionale, le attività educative, istruttive e formative delle Regioni e dei privati sono sottoposte, nel rispetto delle relative autonomie, al potere di verifica e controllo dello Stato; l' esercizio di tale potere mira ad accertare la loro corrispondenza ai fini generali  del sistema scolastico nazionale.

 1.4 Tutte le aree del ciclo hanno la funzione di promuovere una cultura generale specifica, tipica di ogni indirizzo , movendo  dai "saperi", dalle capacità, dalle competenze, dalla cultura generale, nonché dal livello di maturazione psico-affettiva acquisiti nel secondo ciclo. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dall' art. 1. , i curricoli disciplinari di ogni area , indirizzo e corso formativo, devono prevedere anche contenuti ed attività finalizzati alla formazione sociale civile e politica

2 Hanno diritto di iscrizione e frequenza alle attività scolastiche del 3° ciclo tutti i giovani che abbiano conseguito l' attestato  previsto per il compimento del 2° ciclo

2.1 Al fine di consentire l'accesso alla formazione sono  ammesse l' iscrizione e la frequenza contemporanea dei compatibili corsi professionali anche agli apprendisti  che ne facessero richiesta. L' inserimento va definito mediante apposito esame di accertamento del livello culturale e di capacità e nel rispetto delle vigenti normative sull' apprendistato.

3. Entro il primo  anno di ogni area è consentita la possibilità di cambiare sia area che indirizzo a condizione di acquisire la preparazione richiesta dalla nuova area e/o indirizzo in quanto non prevista nell' area di provenienza. Al fine di garantire tale possibilità ogni istituzione scolastica, nell' ambito della propria autonomia didattica e gestionale, organizza apposite attività scolastiche integrative. 

( I commi che seguono si riferiscono  ai corrispettivi del testo Berlinguer )

4.
Da sopprimere. Il contenuto può essere ripreso e meglio esplicitato nel regolamento di esecuzione della legge, di cui al comma 4 dell' art.5. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5 Da sopprimere in quanto ricompreso nel comma 4 del precedente art. 3 bis.
 
 
 
 


6.Confermabile.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


7.Confermabile. .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  8. Al termine dell' ultimo anno del ciclo i giovani devono sostenere un esame mediante il quale lo Stato si propone di accertare l' effettivo livello di istruzione , formazione e cultura specifica raggiunto da ciascuno . 

Tale livello di cultura generale specifica sarà documentato da apposito attestato della Commissione esaminatrice prevista dalle vigenti norme di legge. Tale documento, necessario per l' accesso all' istruzione superiore universitaria ed ai corsi post secondari, non assume valore legale ai fini dell' accesso e/o inserimento diretto alle rispettive attività lavorative.

 
  9. Poteva essere confermato . 
 
   

10. Trasferito nel contesto nel nuovo art. 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

AL SOMMARIO 

 

Art. 5 - Istruzione e formazione tecnica superiore,

educazione degli adulti e formazione continua

 

(nuovo - inserito in fase di approvazione)

 

1. L’ istruzione e formazione tecnica supriore è disciplinata a norma dell’ art. 69 della legge 17/5/99, n.144.

2. Le iniziative di educazione degli adulti si realizzano nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 31 / 3 /98, n.112.

3. La formazione continua si realizza nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24/6/97, n. 196.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5 - Alternanza scuola lavoro

I corsi del secondo ciclo, per gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, possono essere realizzati anche in alternanza scuola lavoro. I percorsi in alternanza comprendono periodo di tirocinio e stage presso le imprese. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 Agosto 1997, n° 281, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte alla disciplina del percorso di formazione in alternanza, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 anni sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese disponibili ad accogliere gli studenti;

b) prevedere che la convenzione tra l’istituto e le imprese comprenda un contributo da parte delle imprese medesime, finalizzato anche all’erogazione di borse di studio agli studenti.

 

Art. 5 -  Educazione degli adulti

 

2. Le istituzioni scolastiche , nell' ambito delle rispettive finalità, attuano iniziative di formazione degli adulti a richiesta degli interessati, sia diretta che tramite gli enti locali, ai sensi del D.Lgs 112/98.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

à Art. 5 bis - Il lavoro come scuola (nuovo)

 

1 - La cultura generale specifica, propria del terzo ciclo scolastico , non può ignorare il valore educativo , istruttivo e formativo del lavoro professionale.

2 - In particolare, l' esercizio delle attività  scientifiche,  tecnico - economiche e produttive oltre che un validissimo apporto di esperienza professionale pratica,  possono costituire per i giovani una vera e propria scuola di vita che può completare il lavoro culturale e formativo della scuola .

3 - A tal fine va presa in considerazione sia la possibilità  di coinvolgere il mondo del lavoro nell' attività istruttiva e formativa propria del terzo ciclo scolastico , sia quella di considerare  come scuola a tutti gli effetti non solo  l' attività lavorativa svolta dai giovani nelle istituzioni e nelle aziende produttive , ma anche quella di apprendistato  alle condizioni previste nel precedente art. 4. e nel rispetto della vigente normativa in materia

4 - Il coinvolgimento di aziende ed istituzioni produttive può avvenire sia  con la messa a disposizione  della scuola di personale tecnico specializzato che, a titolo gratuito , integri con la propria esperienza  l' attività didattica dei docenti; sia , ancor più, con la disponibilità a collaborare per l' organizzazione e lo svolgimento di tirocinio pratico in azienda / ufficio destinato ai giovani sotto la diretta responsabilità della scuola.

5 - Ai fini dell' attuazione del presente articolo, e per creare un quadro nazionale di riferimento, saranno dati  alle istituzioni scolastiche specifiche  gli opportuni  indirizzi orientativi mediante apposito documento interministeriale . Nel rispetto  dell' autonomia  didattica , organizzativa e gestionale di cui sono già titolari le istituzioni scolastiche , tali indirizzi non saranno comunque vincolanti. I competenti Organi di direzione e di gestione  scolastica possono, quindi , già operare stipulando autonomamente apposite convenzioni con Istituzioni ed aziende.

 

 

AL SOMMARIO

 

 

Art. 5   6 . Attuazione progressiva dei nuovi cicli

 

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione  Governo presenta al Parlamento un piano programma quinquennale di progressiva attuazione della  disposizioni della medesima, comprensivo di un progetto generale di riqualificazione professionale del personale docente a fronte delle innovazioni metodologiche e programmatiche introdotte  riforma . Le Camere adottano , entro 45 giorni dalla trasmissione, una deliberazione che contiene indirizzi  specificamente riferiti alle singole parti del programma. Il programma è  corredato da una relazione che ne dimostra la fattibilità nonché la congruità dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi, compresa la la valutazione degli eventuali  maggiori oneri finanziari o delle eventuali riduzioni di spesa ai fini dell’ applicazione delle disposizioni di cui al comma 2.  Il programma comprende , tra l’ altro, un progetto generale di riqualificazione del personale docente , finalizzato anche alla valorizzazione delle specifiche professionalità maturate, nonché alla sua eventuale riconversione; i criteri generali per la formazione degli organici di istituto con modalità tali  da consentire l’ attuazione dei piani di offerta formativa da parte delle singole istituzioni scolastiche; i criteri generali per la riorganizzazione dei curricoli della scuola di base e della scuola secondaria, ivi compresi quelli per la valorizzazione dello studio delle lingue e per l’impiego delle tecnologie didattiche; un piano per l’ adeguamento delle infrastrutture.

 

2. Il piano programma di cui al comma 1 indica tempi e modalità di emanazione dei provvedimenti di cui al comma 4.    attuazione della presente legge  . L’ operatività di tale programma, ove questo rilevi oneri aggiuntivi, è subordinata all’ approvazione dello specifico provvedimento legislativo recante l’ indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura . 

I nuovi commi 3 e 4 sono omessi per la loro natura tecnico-finanziaria.

3.  5.L'effettiva attuazione della presente legge è verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla sua data di della sua entrata in vigore, sulla base di una apposita relazione presentata dal Ministro della pubblica istruzione.  

(4).  6 .All'attuazione della presente legge si provvede, sulla base delle norme generali da essa recate, mediante regolamentoi da adottare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400,  in conformità agli indirizzi definiti dalle Camere in ordine al programma di cui al comma 1,nell’ ambito delle disposizioni di legge.  Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari , che si pronunciano sulla loro conformità agli indirizzi deliberati dalle Camere e alle norme di legge. Decorsi 45 giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni , i regolamenti possono comunque essere emanati. Ciascun regolamento reca una ricognizione delle norme abrogate e disposizioni transitorie per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. Per gli ambiti di cui all'articolo 8 del regolamento emanato con Decreto del Presidente della repubblica 8/3/99, n. 275, concernente la definizione dei curricoli, in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede con le modalità di cui all'articolo 205 del citato Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia  di  della pubblica istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,  approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.  

5.  7.Il personale docente in servizio, al momento in cui è data attuazione alle disposizioni della presente legge alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari che disciplinano  l’ organizzazione dei settori di appartenenza, ha diritto al mantenimento della sede fino alla sua definitiva assegnazione, che si realizza tenendo conto in via prioritaria delle richieste, degli interessi, dei titoli e delle professionalità di ciascuno. 

8. I titoli universitari ed i curricoli richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola di base sono individuati, anche in deroga  a quanto disposto dall’ art. 3,comma 2, della legge 19/11/90, n. 341, con regolamento del Ministro della pubblica istruzione do concerto con il Ministro dell’ università e della ricerca scientifica e tecnologica, adottato sulla base degli indirizzi generali definiti dalle Camere in sede di deliberazione di cui al comma 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 6 – Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo d’istruzione e di formazione

1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli allievi e la certificazione delle competenze acquisite sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate.

 

 

 


2. Ai fini del progressivo miglioramento della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli allievi e sulla qualità complessiva dell’offerta formativa.

 

 

 

 

 

 



 

3. L’esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli allievi nel corso del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d’esame e su prove predisposte e gestite dall’Istituto nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione, sulla base degli obbiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell’ultimo anno.

 

 

 

Art. 7 – Formazione degli insegnanti

1. La formazione iniziale dei docenti della scuola dell’infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo è di pari dignità e durata e si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n° 264. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, sulla base dei posti effettivamente disponibili in ogni regione nei ruoli organici delle istituzioni scolastiche.

2. Con uno o più decreti, adottati ai sensi dell’art. 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n° 127, anche in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 10 comma 2 e 6, comma 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n° 509, sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica finalizzate alla formazione degli insegnanti di cui al comma 1. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l’integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap.

3. L’accesso al corso di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui al comma 4 e all’adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli Atenei.

4. L’esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui al comma 2, ha valore di Stato e abilita all’insegnamento in uno o più insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

5. Coloro che abbiano conseguito la laurea specialistica per la formazione degli insegnanti di cui al comma 2, ai fini dell’accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio di durata almeno biennale. A tal fine le università definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l’organizzazione di appositi servizi per la formazione degli insegnanti sulla base di convenzioni stipulate con le istituzioni scolastiche.

6. I servizi di cui al comma 5, curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato, di coordinamento e dell’attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.

Art. 8 – Disposizioni finali e attuative

1. All’attuazione della presente legge si provvede, sulla base delle norme generali da essa recate, mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell’art. 117 sesto comma della Costituzione e dell’art. 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988 n° 400, d’intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n° 281 e nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.

2. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sull’attuazione della presente legge, definita in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n° 281.

3. La legge 10 febbraio 2000, n° 30 è abrogata.

 

Art.  6 . Attivazione della riforma

 

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento un programma per la sua concreta, seppur progressiva, attuazione corredato da :  

a)  un programma di edilizia scolastica che definisca :

- un nuovo concetto di edilizia confacente e funzionale alla attuazione della riforma ed alle esigenze suggerite dall' esperienza;

- un piano di interventi operativi ed attuativi , su base regionale, mirato sia alla costruzione di nuovi edifici sia all' adeguamento del patrimonio esistente;

- l' affidamento del programma alle Regioni per una più efficace e funzionale distribuzione sul territorio;

- il ruolo delle Istituzioni scolastiche nella gestione delle strutture edilizie;

b) un progetto generale di riordino della carriera del personale docente , non docente e direttivo dei tre cicli,  che, in rapporto alle finalità di cui all' art. 1, ridefinisca :

- il ruolo e la funzione   di tutti gli operatori in rapporto alle finalità della scuola intesa come servizio, e che, in quanto tale, deve assumere una figura ed una collocazione sociale di primaria importanza;

- la  progressione della carriera e relativo trattamento economico agganciato a quello dei docenti universitari;

- la formazione iniziale ed in servizio connesse alle innovazioni organizzative e programmatiche;

- il reclutamento;

c)  un progetto globale che indichi le linee generali di una riforma coordinata dei programmi didattici di ogni ciclo , con la previsione dei raccordi e della continuità fra gli stessi;  

d) una motivata proposta normativa per  abolire il valore legale dei titoli di studio ;

e)  una proposta di revisione degli OO.CC. interni e territoriali  esterni alla scuola finalizzata alla massima semplificazione e funzionalità  degli  stessi, compresa la loro riduzione numerica ; la proposta dovrà delineare, altresì, le forme di coinvolgimento più funzionale  di genitori ed Enti locali.

f) il calendario di tutti i  provvedimenti attuativi della presente legge, con particolare riferimento all' anno scolastico di inizio dell' ultimo biennio del II Ciclo;

g) Una relazione economica analitica con cui si individuano   le risorse finanziarie occorrenti alla riforma globale .

2. Il Ministro della Pubblica Istruzione , dopo il primo biennio di applicazione della legge presenterà al Parlamento una relazione illustrativa dei risultati ottenuti con le eventuali proposte di modifiche migliorative della riforma . 


à  Art.  6bis - Verifica periodica degli apprendimenti  e della qualità della scuola e dei risultati ottenuti


1 - La verifica periodica  del livello di apprendimento degli alunni è uno degli aspetti costitutivi dell' attività didattica  di ogni docente.  
Tale verifica, sia individuale che collegiale , serve non solo per riflettere sulla efficacia della metodologia utilizzata al fine di ottimizzare il rapporto docente -discente, ma anche per  informare alunni e genitori sugli effettivi risultati ottenuti e sugli eventuali opportuni provvedimenti da adottare.

2 - Uno dei fini fondamentali dell' autonomia didattica , gestionale ed organizzativa  delle istituzioni scolastiche è quello di dare agli operatori del  servizio scolastico  una condizione di lavoro capace di assicurare un ' offerta di educazione, istruzione, e formazione di alta qualità.

2.1 L' Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione effettuerà verifiche periodiche e sistematiche tese a controllare l' effettiva qualità dell' attività svolta dalle istituzione scolastiche. A tal fine oltre ad accertare la funzionalità delle strutture e della gestione organizzativa , verificherà se esiste corrispondenza fra i piani programmatici d' Istituto e le attività didattiche concrete , e ciò anche mediante accertamento del profitto degli alunni , ove fosse ritenuto opportuno e funzionale.

 

 


à Si trascrive il comma 8 del precedente art. 4 dedicato al problema.

 Al termine dell' ultimo anno del ciclo i giovani devono sostenere un esame mediante il quale lo Stato si propone di accertare l' effettivo livello di istruzione , formazione e cultura specifica raggiunto da ciascuno .
 

Tale livello di cultura generale specifica sarà documentato con  apposito attestato della Commissione esaminatrice prevista dalle vigenti norme di legge. Tale attestato, necessario per l' accesso all' istruzione superiore universitaria ed ai corsi post secondari, non assume valore legale ai fini dell' accesso e/o inserimento diretto nelle rispettive attività lavorative.


à  Confermato ; in merito si rinvia  all' art. 6, lett. "b".

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


à Confermato

 

 

 

 

 

 

 

à Vedi art. 6, comma due

 

 

 

 

à Confermato

 

AL SOMMARIO

 

Art. 9. Norme transitorie sul personale docente

 
  1 - Nelle more della revisione dell' attuale sistema degli Organi Collegiali della scuola, in tutte le istituzioni, incluse quelle comprensive, sia statali che private, gli insegnanti di ogni ciclo costituiscono un "collegio docenti" autonomo.  

2 - Fino alla ristrutturazione della carriera di tutto il personale insegnante dei tre cicli , i docenti del biennio finale del 2° ciclo sono gli stessi del primo biennio comune della scuola superiore in atto fino all' entrata in vigore della presente legge.  

3 - Il personale docente del biennio iniziale delle attuali superiori che saranno utilizzati nell' ultimo biennio del II Ciclo sono tenuti in via provvisoria a prestare servizio anche in sede diversa da quella di attuale titolarità fino all' espletamento del primo trasferimento ; a tale personale va corrisposto un compenso economico extra, al fine di compensare gli eventuali disagi conseguenti alla prestazione di servizio in sede diversa da quella di attuale titolarità. Il compenso durerà fino al trasferimento volontario ad altra sede di maggiore gradimento. L' entità del compenso va definito, previo accordo con le forze sindacali di categoria, con apposito provvedimento collegato alla presente legge.

 

 

 

Schema riassuntivo della proposta INTERVENTI

 

ETA'

Obbligo

SISTEMA ATTUALE

RIFORMA PROPOSTA

Obbligo

4° anno

 

SCUOLA  MATERNA 

CICLO  INFANTILE 

NO

5° anno

 

NO

6° anno

 

NO 

 

 

SCUOLA  ELEMENTARE 

I° CICLO : SAPERI  E STRUMENTI  DI  BASE 

 

7° anno

*

( cl.1^) 

1° anno 

 

SI 

8° anno

*

(cl. 2^) 

2° anno 

SI

9° anno

*

( cl.3^ ) 

3° anno 

 

SI 

10°anno

*

( cl. 4^ ) 

4°anno 

SI 

11° anno

*

( cl.5^ ) 

5° anno 

SI 

 

 

SCUOLA  MEDIA   INF. 

II CICLO : CULTURA DI BASE CON DIFFERENZIAZIONE PSICOLOGICA , ORIENTAMENTO PROF. LE

 

12° anno

*

1° anno (differenziazione psicologica) 

SI 

13° anno

*

2° anno " " 

SI 

14° anno

*

3° anno " " 

SI 

15° anno

 

Scuola Media Sup. (Biennio) 

Corsi Qualifica Professionale 

4° anno ( approfondimento culturale con orient.to ) 

SI 

16° anno

 
 

 

5° anno      "  "  " 

SI 

 

III CICLO : CULTURA  GENERALE  SPECIFICA 

E  FORMAZIONE  PROFESSIONALE 

17° anno

 

Scuola Media Sup. (Triennio) 

1° anno 

Impegno facoltativo

18° anno

 

Corsi 

Post- Qualifica Professionale 

2° anno 

19° anno

 

Concorsi Scuole Materne/Elem.e/o Magistero 

3° anno 

20° anno

 

Università 

Istruzione Post-secondaria o 

Università (Sc. Formazione - Biennio Comune) 

Facoltativo

21° anno

 

Sc. Formazione: 

2° anno 

 

22° anno

 

Laurea Magistero

Laurea breve 

 

23° anno

 

Laurea (4 anni) 

Concorsi 

Ins. Secondaria 

Insegnamento Primaria 

o Specializz. Ins. Secondaria 

 

24° anno

 

Concorsi Ins. Secondaria o Laurea (5 anni) 

Insegnamento Secondaria 

 

25° anno

 

Ins. Secondaria o Laurea (6 anni) 

Insegnamento Secondaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

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