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I N
T E R V E N T I |
PERIODICO TELEMATICO DI INFORMAZIONE
E PROPOSTE
POLITICHE E CULTURALI
(in
aggiornamento continuo)
mailto:n.scipione@ch.alicom.com
mailto:interventi@ch.alicom.com
LA RIFORMA DI BERLINGUER E….DEI SINDACATI
INCENTIVO ECONOMICO
AI…MIGLIORI
(EX MERITO DISTINTO)
di
Nicola Scipione
UNA NOVITA’ ( ! ! ) VECCHIA DI 40 ANNI E PASSA
L’ anno 1999 si è chiuso , per la politica
scolastica, con il varo della normativa, prevista dal Contratto Naz. Scuola ,
mirata ad incentivare, con SEI milioni l’ anno lordi, lo sviluppo della
professione docente in ogni ordine e grado di scuola.
A
tal fine è stato previsto un concorso selettivo finalizzato ad accertare la
preparazione didattico – pedagogica e quindi la qualità dei docenti in servizio
da almeno dieci anni . Il numero dei docenti incentivabili , o meglio, da
premiare, non potrà, comunque, superare
il 20% del totale generale in organico, aumentabile al 30% solo in caso di
eventuale disponibilità finanziaria impegnabile . Dicevamo premiare e non
incentivare perché la qualità della preparazione non si improvvisa da un anno
all’ altro, ma è l’ effetto di studio ed impegno costanti che vengono da
lontano. Tale qualità, purtroppo, non è facilmente accertabile se non sulla
base di una pregressa documentazione didattica e di specifici impegni culturali
ed attività professionali verificabili con apposite procedure : concorsi,
visite ispettive, controllo sugli alunni ecc. La procedura funzionale e sicura
, però, appare di difficile individuazione.
L’
incentivo, anche se non si addice al
caso in questione , dura, comunque, due
anni ed è confermabile nelle posizioni
successive a condizione di poter
dimostrare e documentare, con appositi controlli da definire , lo sviluppo , o,
quanto meno, il permanere della qualità accertata col precedente concorso .
Il
Ministro ed i sindacati protagonisti dell’ accordo hanno presentato la “cosa”
come applicazione alla scuola del concetto di “qualità (totale ?) “ della
prestazione, enfatizzandone la novità
assoluta quale effetto della politica scolastica del Governo in carica. Ma le
cose non stanno così. Il provvedimento
, difatti, è una brutta copia, a nostro
avviso peggiorata, non solo del concetto di qualità introdotto ed utilizzato negli uffici e nelle aziende produttive,
dove gli effetti sono verificabili subito ed in concreto, ma anche di una
identica disposizione legislativa risalente al 1958 (vedi sotto) quando , in
piena adolescenza della prima Repubblica , il Parlamento determinò
il trattamento economico del personale docente introducendo la
valorizzazione economica della qualità professionale con due meccanismi :
-
Il “merito distinto”
di due tipi : - per titoli ed
esami ,e per soli titoli ;
-
L’ aumento periodico anticipato per merito applicato d’
ufficio a tutti i docenti che riportavano la qualifica di ottimo per
tre anni consecutivi.
I casi
allora sono due, sia per il Ministro che per i Sindacati.
- Per il Ministro ed il suo
“staff” : o ignoravano di fatto la precedente legge 1958, o hanno
confidato sull’ ignoranza ed il disinteresse
del corpo docente per le leggi e le norme che regolano il loro rapporto di
lavoro con lo Stato.
- Per i sindacati : o anche
essi ignoravano la precedente normativa
o hanno voluto creare un ulteriore
strumento di sopravivenza da una parte e di controllo sulla categoria
dall’ altra; la legge del ’58, infatti, abrogata con i Decreti delegati proprio per volere sindacale ( si era nel
periodo in cui tutti dovevano essere uguali), non si prestava ad un uso strumentale e clientelare come quella attuale; l’
osservazione sull’ uso clientelare, d’altra parte, non è solo nostra ma è
convinzione molto diffusa fra il personale docente oltre che all’ interno degli
altri sindacati non firmatari dell’ accordo “concertato” col Ministro.
Ad entrambi, infine ,
Ministro e Sindacati, va rimproverata la speculazione demagogica messa in atto
per la pubblicizzazione del
provvedimento : la scuola ed il suo personale non meritano una presa in giro di
questo genere.
Senza
dilungarci nel merito e per consentire ai nostri lettori di farsi un’ autonoma
valutazione della differenza fra il provvedimento del 58 e quello del 99, pubblichiamo nel prosieguo i due testi a
fronte. Ci limitiamo solo a far notare come
la prima (58) fosse molto più semplice, chiara ed attuabile . Le altre
differenze ognuno le tragga da sé.
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C.C.N.L.1999 - ART. 29 TRATTAMENTO ECONOMICO
CONNESSO ALLO SVILUPPO DELLA PROFESSIONE DOCENTE 1. E’ offerta l’opportunità di riconoscimento della crescita professionale nell’esercizio della funzione docente per favorire una dinamica retributiva e professionale in grado di valorizzare le professionalità acquisite con particolare riferimento all’attività di insegnamento. Essa consiste nella possibilità per ciascun docente, con 10 anni di servizio di insegnamento dalla nomina in ruolo, di acquisire un trattamento economico accessorio consistente in una maggiorazione pari a £ 6.000.000 annue. Il diritto a tale maggiorazione matura a seguito del superamento di una procedura concorsuale selettiva per prove e titoli attivata ordinariamente nell’ambito della provincia in cui è situata la scuola di titolarità. La maggiorazione ha effetto in tutte le posizioni stipendiali successive, salvo esito negativo delle valutazioni periodiche di cui al comma 3. 2. Alla maggiorazione di cui al comma 1 potrà accedere almeno il 20% del personale di ruolo al 31 dicembre 1999 e comunque un numero di destinatari del beneficio economico da determinare in sede di contrattazione integrativa nazionale sulla base delle disponibilità di cui all’articolo 42, comma 3. Subordinatamente all’acquisizione di ulteriori risorse rispetto a quelle indicate all’art. 42, comma 3, la percentuale dei percettori della maggiorazione retributiva di cui al presente articolo potrà essere aumentata fino al 30% del personale di ruolo alla stessa data del 31 dicembre 1999. La decorrenza della maggiorazione è fissata al 1° gennaio 2001. Con le stesse procedure si provvederà, a cadenza biennale, alla reintegrazione delle predette quote percentuali. A tal fine, le procedure saranno avviate, in ciascuna provincia e per posti o per raggruppamenti di cattedra individuati per aree disciplinari omogenee, secondo i seguenti criteri: a) la procedura si articola nella valutazione del curricolo professionale e culturale, debitamente certificato, e in prove riguardanti la metodologia pedagogico - didattica e le conoscenze disciplinari, da svolgersi anche mediante verifiche in situazione; b) i contenuti delle prove ed i criteri per la costituzione delle commissioni giudicanti sono definiti dal Ministro della Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio Nazionale della P.I.; c) la procedura può prevedere momenti formativi da realizzare eventualmente in collaborazione con l’Università e con l’impegno dell’Amministrazione ad offrire opportunità distribuite sul territorio. 3. La contrattazione integrativa nazionale fisserà le procedure concorsuali, gli ulteriori criteri operativi della selezione di cui al presente articolo, e disciplinerà le modalità delle valutazioni periodiche necessarie per conservare il diritto alla maggiorazione anche nelle posizioni stipendiali successive. 4. Entro il 30 giugno 2001, le parti si incontreranno per esaminare, anche ai fini del successivo rinnovo contrattuale, l’esperienza applicativa della presente normativa sulla base dei dati forniti dal Ministero della Pubblica Istruzione su richiesta dell’ARAN Decreto Ministeriale 23 dicembre 1999, n. 317 Approvazione della prova strutturata nazionale per l'individuazione del personale docente della scuola di ogni ordine e grado e degli educatori dei convitti e degli educandati, ai quali assegnare la maggiorazione retributiva di cui all'articolo 29 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 26 maggio 1999 e all'articolo 38 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del comparto scuola del 31 agosto 1999 VISTO l'art.29 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 maggio 1999 e l'art. 38 del contratto collettivo nazionale integrativo del 31 agosto 1999...; VISTO in particolare, il comma 6 del suddetto articolo 38…..; RITENUTO di dover fissare i criteri di svolgimento di detta prova …….. SENTITO il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione…….. DECRETA Articolo unico Sono approvati i contenuti della prova strutturata relativa all'individuazione del personale docente della scuola di ogni ordine e grado e degli educatori dei Convitti e degli Educandati, con almeno dieci anni di effettivo servizio dalla nomina in ruolo, cui assegnare il trattamento economico accessorio, ai sensi dell'art.38 del contratto integrativo al C.C.N.L., citato in premessa. I programmi e le modalità di svolgimento della prova strutturata sono allegati al presente decreto. °---------------° ALLEGATO PROVA STRUTTURATA NAZIONALE La prova strutturata a carattere nazionale è finalizzata all'accertamento delle competenze metodologiche-pedagogico-didattiche del candidato, anche in connessione ai processi di innovazione, e dell'aggiornamento professionale relativo alle discipline d'insegnamento. Essa intende in particolare verificare il livello di competenza raggiunto con l'attività di insegnamento nei confronti degli allievi. La prova consiste nella risposta a quesiti a risposte multiple che verteranno, nella scuola materna, sulle competenze specifiche connesse con le diverse attività educative e con il curricolo implicito ed i "campi di esperienza" e, nella scuola elementare, sugli insegnamenti previsti dai programmi, oltre che sulle modalità di programmazione e organizzazione di tempi e spazi idonei allo svolgimento di attività curriculari ed extra curriculari. Per la scuola secondaria di primo e secondo grado i quesiti riguarderanno sia le competenze generali connesse agli elementi costitutivi di metodologie didattiche trasversali, sia le competenze specifiche collegate ai contenuti e alle implicazioni didattico-pedagogico-metodologiche delle discipline di insegnamento, che saranno raggruppate all'interno delle due seguenti aree omogenee e degli aspetti riguardanti l'aggiornamento delle discipline medesime: 1) linguistico-storico-filosofico-artistico-espressiva; 2) scientifico-tecnica. Nella prova saranno pertanto oggetto di verifica oltre gli aspetti più aggiornati ed innovativi dell'ambito disciplinare, le competenze relative a: -le modalità di raggiungimento degli obiettivi formulati in termini di conoscenze, competenze e capacità da far acquisire agli alunni (obiettivi pluridisciplinari, disciplinari specifici e trasversali riferiti ad operazioni cognitive o pratico-strumentali non direttamente connesse a processi disciplinari); -l'articolazione dei contenuti disciplinari e pluridisciplinari per la predisposizione di attività, di unità didattiche o di moduli a scansione temporale o altre strategie didattiche lungo percorsi formativi ipotizzati in coerenza con le caratteristiche di livello e di attitudini degli allievi in relazione alle fasce d'età; -le modalità di realizzazione di concrete interazioni docenti-alunni (lezione frontale, gruppi di lavoro, percorsi individualizzati); -la programmazione ed attuazione di interventi di recupero, sostegno, integrazione e approfondimento; -la predisposizione ed organizzazione di attività didattiche ed educative finalizzate all'orientamento; -la individuazione e l'utilizzo di sussidi e strumenti, anche multimediali, in coerenza con le caratteristiche didattico-metodologiche delle attività educative e delle aree disciplinari interessate; -la indicazione delle tipologie di prove di verifica della preparazione degli alunni (prove scritte, verifiche orali, prove strutturate e semistrutturate, prove grafiche, esercitazioni di laboratorio); -la definizione dei criteri e degli strumenti della misurazione (punteggi e livelli della standardizzazione) e della valutazione (indicatori e descrittori utilizzabili per la formulazione dei giudizi e/o per l'attribuzione dei voti); -la dinamica dei processi di innovazione in atto nella scuola italiana (autonomia delle istituzioni scolastiche, elevamento dell'obbligo, introduzione dell'obbligo formativo, riforma degli ordinamenti degli studi); -gli aspetti relazionali ed organizzativo-didattici nella scuola dell'autonomia. La prova sarà articolata in sezioni comuni ai vari ordini e gradi dell'istruzione e in settori specifici strutturati in modo da consentire l'accertamento delle competenze metodologico-pedagogico-didattiche e dell'aggiornamento professionale nelle discipline di insegnamento, in relazione ai campi di attività e agli ambiti disciplinari costituiti all'interno delle due aree individuate. Essa consterà di 100 quesiti, di cui 30 riservati alle sezioni comuni e 70 ai settori specifici di riferimento. Per la predisposizione della prova strutturata il Ministro si avvarrà delle necessarie competenze tecnico-scientifiche presenti all'interno dell'Amministrazione e, ove necessario, della consulenza di agenzie esperte nel campo della valutazione. I contenuti e le modalità di svolgimento della predetta prova strutturata si applicano, con i necessari adattamenti, alla prova strutturata relativa alla selezione degli educatori dei Convitti e degli Educandati. Ordinanza
Ministeriale Sviluppo
della Professionalità Docente …………………………………………… VISTO l'art. 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro …. VISTO in particolare, il comma 5 del citato art. 38 del contratto collettivo nazionale integrativo,.. VISTO il D.M. con cui sono stati approvati i contenuti della prova strutturata, VISTO il D.M. con cui sono stati fissati i criteri di ripartizione delle risorse RITENUTO di dover disciplinare termini e modalità; O R D I N A Art. 1 Ripartizione delle risorse e costituzione dei gruppi di scuole Il Provveditore agli studi, sulla base delle domande di partecipazione presentate, forma i gruppi di scuole a ciascuno dei quali assegna tra i 300 e i 500 partecipanti. Il Provveditore agli studi ripartisce le risorse assegnate alla Provincia ai sensi del D.M. citato in premessa, tra i gruppi di scuole costituiti, a ciascuno dei quali le risorse medesime sono assegnate in proporzione ai docenti di ruolo in servizio nelle scuole comprese nel gruppo e, comunque, con l'applicazione degli stessi criteri utilizzati per la ripartizione provinciale. Art. 2 Indizione procedura E' indetta ai sensi dell'art. 29 del C.C.N.L. del comparto scuola e dell'art. 38 del contratto collettivo nazionale integrativo, citati in premessa, la procedura, finalizzata all'assegnazione del trattamento economico accessorio previsto dalle predette norme contrattuali ai docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole di ogni ordine e grado, con dieci anni di effettivo servizio di insegnamento dalla nomina in ruolo, ed agli educatori dei convitti e degli educandati, in possesso del medesimo requisito di servizio. Art. 3 Requisiti di ammissione I docenti e gli educatori con contratto a tempo indeterminato che, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, abbiano maturato almeno 10 anni di effettivo servizio di insegnamento dalla nomina in ruolo e siano in servizio, al 31 dicembre 1999, nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle italiane all'estero e nelle istituzioni educative, sono ammessi a partecipare alla selezione in parola. Art. 4 Articolazione della
procedura La procedura di cui all'art. 2 si articola in tre fasi distinte, in sequenza, a conclusione delle quali viene attribuito un punteggio complessivo di 100 punti, suddivisi come segue: I fase - Il candidato presenta, unitamente alla domanda partecipazione, il proprio curricolo professionale culturale e formativo, da esso stesso redatto ed autocertificato a norma del vigente ordinamento in materia, per la successiva validazione da parte del comitato per la valutazione del servizio di cui all'art. 11 del decreto legislativo 297/ 1994. II fase - Il candidato svolge una prova strutturata nazionale, fissata in unica data per tutti i partecipanti, sulla base dei contenuti definiti nel D.M. citato in premessa. A tale prova, il cui riscontro inizia entro i 15 giorni successivi al suo svolgimento, viene attribuito un punteggio massimo di 25 punti. III fase - Essa, dopo l'illustrazione e la discussione del proprio curricolo da parte del candidato, si svolge mediante una verifica in situazione alla presenza in aula degli alunni e della commissione giudicatrice; in alternativa, al candidato può essere assegnata, su sua richiesta, la trattazione di un’unità didattica destinata agli alunni senza la presenza dei medesimi. A tal fine, nel giorno che sarà fissato dal Ministero per la prova strutturata, i candidati che intendono optare per la trattazione alternativa dell'unità didattica, dovranno farne esplicita richiesta. La commissione formula il proprio giudizio assegnando alla discussione del curricolo, sulla base di criteri di omogeneità adottati in occasione del corso istituito a norma dell'art. 6, comma 2, del D.M citato un massimo di 25 punti e alla prova in situazione o alla trattazione alternativa dell'unità didattica fino al massimo di 50 punti. A ciascun candidato, alla fine della terza fase della procedura, devono essere comunicati i punteggi parziali e quello finale ottenuti sulla base delle attività previste dalla procedura medesima. Sulla base dei punteggi assegnati complessivamente nelle tre fasi, la commissione giudicatrice redige l'elenco alfabetico dei candidati destinatari della maggiorazione retributiva, in numero corrispondente a quello assegnato al territorio di competenza della commissione. Art. 5 Domanda di
partecipazione Le domande di ammissione alla procedura debbono essere presentate utilizzando esclusivamente l'allegato modello A, che comprende anche il modello di scheda curricolare professionale e culturale redatto secondo le prescrizioni di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 403/98 entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella G.U., al capo di istituto della scuola di titolarità che provvederà a conservarle presso la scuola medesima e ad inviare nei dieci giorni successivi al Provveditore agli studi un elenco con l'indicazione dei candidati inclusi, quando previsto, nei settori e sottosettori. I candidati in servizio nelle scuole italiane all'estero e quelli che hanno perso la titolarità, che intendono partecipare alla selezione presentano le domande all'ultima scuola sede di titolarità. Art. 6 Ammissibilità delle
domande - Regolarizzazioni ed esclusioni Non è ammessa la domanda presentata oltre i termini o priva della firma del candidato. E' ammessa la regolarizzazione delle domande incomplete entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande medesime. Viene a tal fine comunicato dal capo di istituto un termine per la regolarizzazione; in mancanza di adempimento si procede all'esclusione. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo la conclusione della prova selettiva, il Provveditore agli Studi dispone, con decreto motivato, la decadenza da ogni diritto all'assegnazione del trattamento economico accessorio. Art. 7 Nomina delle commissioni
giudicatrici e svolgimento della prova I Provveditori agli Studi nominano i componenti delle commissioni giudicatrici, secondo le disposizioni contenute nel D.M.......... A ciascuna commissione è assegnato un gruppo di scuole appartenenti rispettivamente al settore della scuola materna, a quello della scuola elementare, e, per le scuole secondarie, al primo e al secondo grado e alle distinte aree disciplinari linguistico-storico-filosofico-artistico-espressiva o scientifico-tecnica. In rapporto al numero di domande di partecipazione alla procedura il Provveditore agli studi, ferma restando la decorrenza unica del beneficio dall'1 gennaio 2001, dispone lo svolgimento della procedura medesima in due o più scaglioni, a ciascuno dei quali sono assegnati per sorteggio uno o più gruppi di scuole, avendo cura di non determinare, in nessun caso, la separazione di scuole o di candidati appartenenti allo stesso gruppo. . I provveditori agli studi avranno cura di costituire le commissioni giudicatrici degli scaglioni successivi al primo, nominando in esse anche i docenti che hanno sostenuto con esito positivo le prove della procedura e siano assegnatari della maggiorazione retributiva accessoria e che ne facciano domanda entro 10 giorni dalla conclusione delle prove dello scaglione di appartenenza. Art. 8 Ricorsi Avverso i provvedimenti di inammissibilità delle domande o di esclusione è ammesso ricorso in opposizione al competente Provveditore agli Studi, entro trenta giorni dall'emanazione del provvedimento stesso. Avverso l'elenco dei beneficiari della maggiorazione retributiva, approvato dalla competente Autorità scolastica, è ammesso ricorso al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 68 del d. l.vo n. 29 del 3 febbraio 1993. A tal fine l'interessato ha titolo a prendere visione presso la sede dove sono conservati gli atti della procedura cui ha partecipato dei punteggi parziali e totale dell'ultimo dei candidati assegnatari del beneficio e di tutti gli atti relativi alle prove. Art. 9 Comunicazioni La prova strutturata nazionale, di cui alla
seconda fase del precedente art. 4, si svolgerà il ………. marzo 2000 Art. 10 Trattamento dati personali L'amministrazione scolastica, con riferimento alla legge 31.12.1966, n. 675 e successive integrazioni, recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti, si impegna ad utilizzare i dati forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per l'espletamento della presente procedura selettiva. |
L.
13-3-58 , N.165 – Art. 3
CONCORSI PER MERITO DISTINTO. I periodi di permanenza nella seconda e terza classe di stipendio, stabilite dalle annesse tabelle A,B e C, ai fini del passaggio, rispettivamente , alla terza e quarta classe , sono ridotti di tre anni ciascuno per i vincitori di appositi concorsi per merito distinto. I concorsi per merito distinto riservati agli insegnanti elementari sono indetti dai Provveditori agli studi; quelli riservati agli insegnanti degli istituti di istruzione secondaria e artistica sono indetti con Decreto ministeriale per materia o gruppi di materie. I concorsi sono indetti annualmente entro il 30 settembre per un ‘ aliquota di posti pari al 50 o al 25 per cento del numero degli insegnanti della materia o gruppi di materie cui si riferisce il concorso , i quali al primo ottobre successivo si trovino a distanza di tre anni dal compimento dell’ anzianità indicata nelle annesse tabelle per il passaggio, rispettivamente , alla terza o alla quarta classe di stipendio . Il concorso per merito distinto per il passaggio alla terza classe di stipendio è per esame e titoli; quello per il passaggio alla quarta classe è per soli titoli. L’ esame consta di una prova scritta, grafica o pratica, secondo le determinazioni del Regolamento, e di una lezione. Per gli insegnanti di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica, la prova di esame consiste nella sola lezione. La commissione giudicatrice del concorso per esame e titoli dispone di 100 punti dei quali 75 sono riservaste alle prove e 25 ai titoli. Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, in ordine di merito e in numero non superiore a quello dei posti da conferire, i concorrenti che abbiano riportato alle prove di esame una votazione on inferiore a 8/10 con non meno di 7/10 in ciascuna di esse e una votazione complessiva non inferiore a 80/100. Il concorso per esami e titoli non può essere ripetuto da coloro che non abbiano conseguito la votazione minima stabilita dal precedente comma. Nel concorso per merito distinto per soli titoli la Commissione giudicatrice dispone di 100 punti dei quali 50 sono riservati ai titoli di merito di carattere didattico e di servizio e 50 alle pubblicazioni e ai titoli inerenti all’ attività culturale svolta dall’ insegnante o, per gli insegnanti elementari, alla preparazione culturale e alla attività professionale. Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, in ordine di merito e in numero non superiore a quello dei posti da coprire, i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 80/100. Alla ripartizione dei punti provvedono le Commissioni nella loro prima adunanza. Art. 4 – REQUISITI PER L’ AMMISSIONE AI CONCORSI Ai concorsi di cui all’ art. 3, possono partecipare gli insegnanti che: a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell’ anzianità richiesta per il passaggio rispettivamente alla terza e alla quarta classe di stipendio; b) abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio; c) abbiano riportato nell’ ultimo triennio qualifiche non inferiori a “valente” o a quella corrispondente di “distinto”. Il servizio militare…. (omissis). …………………………………………………… Art. 14. – AUMENTO PERIODICO ANTICIPATO PER MERITO L’ aumento periodico è attribuito con l’anticipo di un anno rispetto alla normale decorrenza agli insegnanti che, per tre anni scolastici consecutivi, abbiano riportato la qualifica di “ottimo”, nella classe di stipendio nella quale conseguono l’ anticipazione. L’ aumento periodico anticipato è accordato nella seconda, nella terza e nella quarta classe di stipendio per non più di una volta in ciascuna di esse. I professori di ruolo A di cui alla tabella B e quelli di terzo ruolo di cui alla tabella C conseguono l’ ultimo aumento periodico anticipato nella quinta classe anziché nella quarta . Nell’ ultima classe di stipendio il beneficio è accordato nella misura del 50 per cento di coloro che si trovano in possesso della condizioni di cui al primo comma, su giudizio comparativo di apposita Commissione. Ai Presidi…….(omissis) ======================================== D.P.R. 1-11-59 , N. 1203 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELL’ ART. 3 DELLA LEGGE
13-3-58 N. 165 RELATIVO AI CONCORSI PER MERITO DISTINTO RISERVATO AGLI INS.TI
ELEMENTARI Art. 1 (Omissis) Art. 2 - Il numero dei posti da conferire al concorso per merito distinto per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio è pari alla metà del numero degli insegnanti elementari, titolari nella provincia in cui è indetto il concorso, la cui anzianità d’ ordinario, calcolata al 1° ottobre successiva al bando,risulti di tre anni inferiore a quella prescritta, per il normale passaggio alla terza classe di stipendio , dalla tabella A annessa alla Legge 13.3.58, n, 165. Il numero dei posti da conferire al concorso per merito distinto per il passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio è pari ad un quarto del numero degli insegnanti titolari nella stessa provincia in cui è indetto il concorso, la cui anzianità nella terza classe di stipendio, calcolata al 1° ottobre successivo al bando, risulti di tre ani inferiore a quella prescritta, per il normale passaggio alla quarta classe di stipendio, dalla citata tabella…… (omissis). Art. 3. Comma 4. – Al concorso per esami e per titoli per il passaggio alla terza classe di stipendio non sono ammessi coloro che, avendo partecipato al precedente concorso , non abbiano conseguito la votazione minima stabilita dal secondo comma dell’ art. 11 del presente regolamento. Art. 4 – (Omissis) Art. 5. - Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per merito distinto sono nominate dal Provveditore agli studi successivamente alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione. Ciascuna commissione è costituita: 1) Di un docente universitario di discipline filosofiche, pedagogiche, letterarie e affini o di un Preside di Istituto statale di istruzione media di secondo grado, preferibilmente di Istituto magistrale , con funzioni di presidente; 2) Di due professori ordinari di istituti statali di istruzione media di secondo grado, dei quali uno di filosofia e pedagogia e uno di lettere italiane; 3) Di un ispettore scolastico o di un direttore didattico; 4) Di un maestro elementare di ruolo, appartenente all’ ultima classe di stipendio, che per titoli di cultura, esperienza e capacità didattica, dia particolare affidamento. ………………………………………..(omissis) Art. 6 – ( Esclusione dalle commissioni di parenti o preparatori dei candidati) Art. 7 –Il concorso per il passaggio alla terza classe di stipendio è per sesami e titoli. Gli esami consistono in una prova scritta e in una lezione. La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema pedagogico – didattico, con particolare riguardo ai problemi attuali e ai vigenti programmi della scuola primaria. Il tema, unico per tutti i provveditorati agli studi, è assegnato dal Ministero della pubblica istruzione . La prova scritta ha luogo nello steso giorno e nella stessa ora in tutte le città sedi dei Provveditorati agli studi. La lezione che il candidato deve presentare oralmente alla Commissione consiste nella impostazione didattica di un argomento tratto dai programmi anzidetti, e nella giustificazione della impostazione medesima. L’ argomento della lezione è sorteggiato due ore prima dello svolgimento della stessa. Artt. 8,9,10, 11, 12, 13, 14 – (omissis) Art. 15 – L’ aumento periodico anticipato per merito, previsto dall’ art. 14 della legge 13.mar. 58, n.165, è da attribuire agli insegnanti, con effetto dal compimento di un anno dalla data di decorrenza dell’ ultimo aumento periodico in godimento, conseguito per anzianità, non appena abbiano compiuto nella classe nella quale conseguono l’ anticipazione, tre anni scolastici di servizio consecutivi, valutabili come anni interi, qualificati “ottimo”. Il beneficio di cui al precedente comma non può essere accordato più di una volta in ciascuna classe. Artt. 16,17,18,19,20,21 e 22 – (omissis) |
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DECRETO DIRETTORE GENERALE PERSONALE E AA.GG. E AMM.VI 23 DICEMBRE 1999 - Prot. n. D1/7230 Indizione della procedura finalizzata all'assegnazione del trattamento economico accessorio previsto dall'articolo 29 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 26 maggio 1999 e dall'articolo 38 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del comparto scuola del 31 agosto 1999 IL DIRETTORE GENERALE VISTO l'art.29 del contratto collettivo nazionale….. VISTO in particolare, il comma 5 del citato art. 38 del contratto collettivo nazionale integrativo, …….. VISTO il D.M. n.316 del 23 dicembre 1999 VISTO il D. M. n. 317 del 23 dicembre VISTO il D.M. n. 318 del 23 dicembre 1999; RITENUTO di dover disciplinare termini e modalità di partecipazione alla suddetta procedura. DECRETA Art. 1 Indizione procedura E' indetta ai sensi dell'art. 29 del C.C.N.L. del comparto scuola e dell'art.38 del contratto collettivo nazionale integrativo, citati in premessa, la procedura, finalizzata all'assegnazione del trattamento economico accessorio previsto dalle predette norme contrattuali ai docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole di ogni ordine e grado, con almeno dieci anni di effettivo servizio di insegnamento dalla nomina in ruolo, ed agli educatori dei convitti e degli educandati, in possesso del medesimo requisito di servizio. Art. 2 Requisiti di ammissione Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al precedente art. 1 i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e gli educatori dei convitti e degli educandati con contratto a tempo indeterminato che, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, abbiano maturato almeno 10 anni di effettivo servizio di insegnamento dalla nomina in ruolo e siano alla stessa data in attività di servizio nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle italiane all'estero e nelle istituzioni educative. Art.3 Ripartizione delle risorse e costituzione dei gruppi di scuole Il Provveditore agli studi, sulla base delle
domande di partecipazione presentate, forma i gruppi di scuole a ciascuno dei
quali assegna tra i 200 e i 400 partecipanti; è assicurata, in ogni caso, la
costituzione di almeno un gruppo per ciascun settore o aree disciplinari per
consentire a tutti i candidati di partecipare alla procedura. Art. 4 Articolazione della procedura La procedura di cui all'art.1 si articola nelle seguenti tre fasi, che si svolgono distintamente in sequenza, a conclusione delle quali viene attribuito un punteggio complessivo non superiore a 100 punti, con le seguenti modalità: I fase - Il candidato presenta, unitamente alla domanda di partecipazione, il proprio curricolo professionale culturale e formativo, da esso stesso redatto ed autocertificato a norma del vigente ordinamento in materia, per la successiva validazione da parte del comitato per la valutazione del servizio di cui all'art.11 del decreto legislativo 297/1994. II fase - Il candidato svolge una prova strutturata nazionale, fissata in unica data per tutti i partecipanti, sulla base dei contenuti definiti nel D.M. n. 317 del 23 dicembre 1999. A tale prova viene attribuito un punteggio massimo di 25 punti. III fase - Essa, dopo l'illustrazione e
la discussione del proprio curricolo da parte del candidato, si svolge
mediante una verifica in situazione alla presenza in aula degli alunni e
della commissione giudicatrice; in alternativa, al candidato può essere
assegnata, su sua richiesta, la trattazione di una unità didattica destinata
agli alunni senza la presenza dei medesimi. Art. 5 Domanda di partecipazione Le domande di ammissione alla procedura debbono
essere presentate utilizzando esclusivamente l'allegato modello A, che
comprende anche il modello di scheda curricolare professionale e culturale
redatto secondo le prescrizioni di cui all'art.3 del D.P.R. n. 403/98. entro
45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella G.U., al
capo di istituto della scuola di titolarità che provvederà a conservarle
presso la scuola medesima e ad inviare nei dieci giorni successivi al
Provveditore agli studi un elenco con l'indicazione dei candidati ripartiti,
quando previsto, nei settori e sottosettori. Art. 6 Ammissibilità delle domande Regolarizzazioni ed esclusioni Non è ammessa la domanda presentata oltre i
termini o priva della firma del candidato. Art. 7 - Nomina delle commissioni giudicatrici e svolgimento della prova. I Provveditori agli Studi nominano i componenti
delle commissioni giudicatrici, secondo le disposizioni contenute nel D.M
n.318 citato. Art. 8 Ricorsi Avverso i provvedimenti di inammissibilità
delle domande o di esclusione o di mancata validazione del curricolo da parte
del comitato per la valutazione del servizio è ammesso ricorso al competente
Provveditore agli Studi, entro trenta giorni dall'emanazione del
provvedimento stesso. Art.9 Comunicazioni Lo svolgimento della prova strutturata nazionale è fissato per il giorno 04 aprile 2000 con modalità che saranno definite dal Ministero e comunicate alle istituzioni scolastiche dai Provveditori agli Studi. Art. 10 Trattamento dati personali L'amministrazione scolastica, con riferimento alla legge 31 12.1966, n. 675 e successive integrazioni, recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti, si impegna ad utilizzare i dati forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per l'espletamento della procedura di cui al presente decreto. Art. 11 Con successivo provvedimento sarà determinata la ripartizione delle risorse da assegnare ai singoli provveditorati, suddividendo tra di essi le almeno 150.000 quote in proporzione al 20% complessivo degli insegnanti e del personale educativo con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio, in ciascuna provincia, al 31 dicembre 1999. =================================== Decreto Direttore Generale Personale e AA.GG. e Amm.vi 23 dicembre 1999 Prot. n. D1/7229 Termini e modalità di presentazione delle domande per la nomina nelle commissioni giudicatrici per la procedura finalizzata all'assegnazione del trattamento economico accessorio previsto dall'articolo 29 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 26 maggio 1999 e dall'articolo 38 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del comparto scuola del 31 agosto 1999 IL DIRETTORE GENERALE VISTO l'art. 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 maggio 1999 e l'art. 38 del contratto integrativo del C.C.N.L. ; VISTO il D.M. n.319 del 23 dicembre 1999; VISTO il D. M. n. 318 del 23 dicembre 1999 CONSIDERATA la necessità di fissare i termini e le modalità ……………. DECRETA Art. 1 I docenti universitari, di I e di II fascia,
gli ispettori tecnici e i capi d'istituto, i rettori e i vice rettori che
aspirano a far parte delle commissioni giudicatrici, in qualità di
presidenti, per la procedura di assegnazione al personale docente delle
scuole di ogni ordine e grado e degli educatori dei convitti ed educandati,
del trattamento economico accessorio, di cui alle premesse, devono presentare
apposita istanza entro il 10 febbraio 2000 al Provveditorato agli Studi della
sede di servizio. Articolo 2 Nelle domande, redatte in carta semplice,
secondo il modello allegato al presente decreto, gli interessati devono indicare,
sotto la propria responsabilità, i dati anagrafici, il ruolo di appartenenza,
l'anzianità nel ruolo, la materia d'insegnamento o l'attività di servizio, la
sede di servizio, il possesso dei requisiti, nonché dei titoli preferenziali,
di cui al D.M. n. 318 del 23 dicembre 1999. Articolo 3 La nomina del Presidente e dei componenti le
commissioni giudicatrici sono disposte dal Provveditore agli studi,
attingendo agli elenchi compilati sulla base dei requisiti dichiarati dagli
aspiranti alla nomina. Articolo 4 I Presidenti e i componenti le commissioni giudicatrici sono esonerati dagli obblighi di servizio, limitatamente al periodo di svolgimento della prova strutturata e della prova in situazione prevista dall'art.38, comma 6, del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del comparto scuola del 31 agosto 1999. Articolo 5 Si applica, in materia di compensi al personale impegnato nelle commissioni giudicatrici, la normativa prevista dal D.P.C.M. 23 marzo 1995 per i concorsi per esami e titoli, con l'avvertenza che alla valutazione della prova strutturata e della prova in situazione ovvero, in alternativa, della trattazione di una unità didattica destinata agli alunni, sono attribuiti distinti compensi. |
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