I  N  T  E  R  V  E  N  T  I 

 

PERIODICO TELEMATICO DI  INFORMAZIONE 

E PROPOSTE  POLITICHE E CULTURALI 

(in aggiornamento continuo) 

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ALL' INDICE

 
  

 

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POLITICA SCOLASTICA

CICLI : UNA DIVISIONE COL RESTO

PROPOSTA ALTERNATIVA

ALLA RIFORMA   DI  BERLINGUER


PRESENTAZIONE

 

Il Disegno di legge sulla riforma dell' ordinamento scolastico italiano procede verso l' approvazione molto più lentamente di quanto, forse , il Ministro prevedeva. Le difficoltà ed i contrasti sono stati , e sono ancora, molti,   sia da parte delle forze politiche di opposizione, sia all' interno della stessa coalizione di governo.

Questa, infatti, in sede di Comitato ristretto della Comissione istruzione, ha ridimensionato in modo drastico, quasi feroce, il testo originario del disegno di legge predisposto dal Ministro . Quel testo, ad  onor del vero, per articolazione, complessità e completezza ci sembrava  potesse  costituire davvero,  il quadro generale, di cui ha sempre parlato il Ministro,  entro il quale dovevano essere inseriti man mano i diversi tasselli della riforma totale. 
     Ma così non è stato e quasi certamente non sarà più, visto che molti "tasselli" , pur di fare qualcosa , sono stati costruiti in fretta ed utilizzati alla rinfusa. A nostro avviso, infatti, il disegno della Commissione  
costuisce un quadro molto ridotto rispetto a quello iniziale di Berlinguer.  Il ministro, però,  ha sostenuto più volte che la confusione è solo apparente perchè lui il quadro generale ce l'ha in mente, e quindi , alla fine , ogni pezzo andrà al suo giusto posto. Staremo a vedere, ammesso che il tempo che resta della legislatura consenta alla legge di fare tutto il percorso fino all' approvazione . 
     Intanto la scuola statale italiana vive in un caos organizzativo e funzionale come mai si era verificato finora. Autonomia ed elevazione dell' obbligo stanno già creando disagi e tensioni fra Dirigenti, impreparati e non disponibili alle novità; fra i docenti che ignorano, per pigrizia e  formazione culturale, i testi ed il senso delle riforme già operative ( molti non hanno idea di cosa sia il Piano delle Offerte Formative  (POF) e non si vergognano di chiedere spiegazioni via Internet , il che, fra l' altro, la dice lunga anche sul rapporto docente - dirigente) ; fra il personale amministrativo , che di colpo si trova a convivere con lo spettro della instabilità di posto e di ruolo . Insomma gli incredienti per  una dequalificazione galoppante  verso il collasso del sistema scolastico statale ci sono tutti. 
     Ma l' aspetto assurdo e paradossale è che i cosiddetti "operatori della scuola" non se ne preoccupano più di tanto, attratti, come sono, dalle "carotine" economiche appese dal  Governo davanti a tutto il personale, ma "afferrabili", solo da pochi, a suon di voti collegiali o , come molti temono, " per grazia ricevuta " dal Dirigente. 
     In questo contesto il nostro innato ottimismo ci consiglia di avere fiducia nel ruolo della informazione e della formazione culturale rivolta a tutti : operatori e fruitori del sistema scolastico, sia statale che privato.  A tal fine i nostri interventi, critici e propositivi, mirano proprio a  stimolare la riflessione su ciò che si sta facendo nella e sulla scuola. 
     La ristrutturazione del percorso scolastico vigente ci sembra fondamentale , prioritario ed imprescindibile per riformare qualunque aspetto  funzionale del sistema; ecco perchè abbiamo pensato di affiancare una nostra proposta alternativa a quelle elaborate dalla VII Commissione parlamentare relativa alla divisione del percorso in  clicli. Divisione che, comunque si procede , non darà mai un quoziente intero, ma avrà sempre un resto , soprattutto se l' operazione prescinde dal rispetto delle fasi dello sviluppo psicologico e dalle connesse capacità di apprendimento dei contenuti culturali , da una parte, e  se non tiene conto , dall' altra,  dei tempi che l' esperienza indica come necessari per un proficuo sviluppo educativo, istruttivo e formativo delle nuove generazioni. 
      INTERVENTI ,dunque, ha incaricato un gruppo di operatori scolastici, coordinato dal  direttore responsabile.  di scrivere una  legge alternativa a quella elaborata dalla VII Commissione parlamentare , tenendo conto delle esigenze di riforma che l' attuale realtà socio - culturale suggerisce. Il testo elaborato, messo a confronto  con le proposte della Commissione, consente, difatti,  non solo di rilevare le differenze di impostazione generale, ma anche di individuare quasi tutti gli aspetti  ( i tasselli di Berlinguer) da riformare con provvedimenti specifici. 
      L' affiancamento delle due proposte ufficiali, invece, consente di notare come fra le due ci sia una sola , pericolosa differenza sostanziale: nel passaggio dalla prima alla seconda (27-4-99) la scuola ha  perso la sua primaria e storica  funzione : quella educativa (vedi l' art. 1) ; le altre modifiche sono solo frutto di una cattiva operazione linguistica : spesso il secondo testo impiega cinque righe per dire la stessa cosa scritta in due righe nel primo testo. Con l' auspicio di essere utile anche al sig. Ministro auguriamo buon anno a tutti gli operatori della scuola

                                                                                                                                                            L ' EDITORE

 


SOMMARIO

Art. 1 : Sistema nazl.e ; Art. 2 : Scuola dell' infanzia ; Art.3 : Disposizioni per il 1°ciclo; Art. 3 bis:Disposizioni per il 2° ciclo; Art.4 : Disposizioni per il 3° ciclo; Art. 5 : Attuazione progressiva;

Art. 6Norma transitoria ; Schema riassuntivo.


TESTI  A  CONFRONTO

 
 

PROPOSTA DEL COMITATO RISTRETTO

ULTIMA PROPOSTA DELLA VII COMMISSIONE

PROPOSTA ALTERNATIVA DI INTERVENTI

 

Art. 1. Sistema di istruzione e formazione

 

1. Il sistema educativo di istruzione e formazione e finalizzato alla valorizzazione della persona umana e alla crescita della società, nel rispetto delle differenze e dell'identità di ciascuno, mediante il conseguimento del successo formativo. Tutti i giovani ne hanno diritto. 

 

 

 

 

 

 

 

2. L'istruzione si articola nei cicli della scuola dell'infanzia, dell'istruzione primaria e dell'istruzione secondaria. 

3. La formazione si articola in corsi successivi all'obbligo scolastico e si conclude con il raggiungimento di una qualifica professionale

1. Il sistema di istruzione e formazione è finalizzato alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto delle differenze e dell'identità di ciascuno, nel quadro della collaborazione tra scuola e genitori e secondo i principi sanciti dalla Costituzione. La Repubblica assicura a tutti pari opportunità di raggiungere un adeguato livello culturale e di sviluppare le conoscenze, le capacità e le competenze, coerenti con le attitudini personali, necessarie per inserirsi nella vita sociale e lavorativa.  

2. L'istruzione si articola nella scuola dell'infanzia, e nei cicli dell'istruzione primaria e dell'istruzione secondaria.  

3. La formazione si articola in corsi successivi all'obbligo scolastico ovvero tramite l'apprendistato e si conclude con il raggiungimento di una qualifica professionale.  

4. L'obbligo scolastico termina al quindicesimo anno di età.  

5. L'obbligo di istruzione o di formazione termina al diciottesimo anno di età.

1. La struttura e l' organizzazione del sistema scolastico nazionale, sia statale che privato , si prefiggono le seguenti finalità generali:  

a) dare attuazione ai "principi fondamentali" , nonché ai "diritti e  doveri dei cittadini" sanciti dalla Costituzione ; 
b) basare l' attività scolastica sui tre principi pedagogici fondamentali : istruzione, educazione e formazione, intesi nelle accezioni che seguono : - Per istruzione si intende ogni attività di insegnamento e di apprendimento che si propone di far conoscere ed apprendere notizie, nozioni, contenuti e "saperi" che consentono , a ciascuno secondo le personali capacità, di orientarsi negli ambienti di vita e nel mondo della cultura così come codificati e organizzati nelle specifiche discipline;  
- Per educazione si intende ogni attività , degli insegnanti e della scuola , nonché della famiglia quale prima titolare, finalizzata a stimolare e promuovere il processo naturale di maturazione e sviluppo delle capacità e delle abilità psico- fisico- sensoriali, cioè di tutte le potenzialità affettive, spirituali ,creative, intellettive, ecc. nonché le valenze (valori) innate e presenti, seppure in modi e misura diversi, in ogni persona; e ciò come presupposto sia agli apprendimenti indispensabili per la conquista e lo sviluppo dell' autonomia operativa, proprie di ciascuna età, e sia all'inserimento delle singole persone nella vita sociale;  

- Per la formazione occorre distinguere due aspetti :  

da una parte , quella basilare , essa va intesa come attività intenzionale delle istituzioni scolastiche , sia statali che private, finalizzate alla trasmissione di valori e di convezioni socio-culturali NON innati, ma che, costruiti dall' uomo, accettati e condivisi dalle collettività nazionale, europea e mondiale, costituiscono un patrimonio culturale imprescindibile per vivere un corretto rapporto sociale, cominciando dalla vita familiare; 

dall' altra , quella operativa,  intesa come abilità a creare e/o svolgere in maniera ottimale attività lavorative e professionali specifiche, utilizzando, in modo originale, le capacità e l' educazione personali maturate , nonché gli apprendimenti e l' istruzione acquisiti durante l' intero percorso scolastico. 

In rapporto ai due aspetti si precisa che , mentre il primo è sempre e comunque presente durante tutta la frequenza scolastica sintetizzato con la formula formazione dell' uomo e del cittadino, il secondo costituisce, invece, uno degli impegni specifici e specialistici del periodo scolastico successivo all' età dell' obbligo. 

2. Ai fini del comma 1 , il sistema scolastico nazionale, sia statale che privato, ha il ruolo e la funzione prioritari di promuovere e valorizzare la persona umana, nel rispetto delle attitudini e dell' identità naturali di ciascuno. A tale scopo tutte le istituzioni scolastiche, sia statali che private, in un quadro di formale e sostanziale parità giuridica, perseguono finalità ed obiettivi di ordine istruttivo, educativo e formativo. Per conseguire tali obiettivi il sistema promuove e valorizza, mediante specifiche attività e strutture, il ruolo fondamentale della famiglia e di ogni altra risorsa educativa e formativa esistente nel territorio in cui opera la scuola, purché riconosciuta pubblica, valida e funzionale alle finalità generali dello stesso sistema. 

3. Il sistema si articola in quattro cicli : 

- CICLO infantile o scuola dell' infanzia; 

- I CICLO o scuola dei saperi e strumenti di base ; 

- II CICLO o scuola di cultura generale con differenziazione psicologica, orientamento e avvio professionale; 

- III CICLO o scuola di cultura generale specifica finalizzata alla differenziazione professionale. 

   In tutte le istituzioni, incluse quelle comprensive, sia statali che private, gli insegnanti di ogni ciclo costituiscono un "collegio docenti" autonomo.  

4. L' obbligo della frequenza scolastica ha la durata di dieci anni; esso comprende il I e il II ciclo, con inizio dal sesto anno di età e fino al 16° inclusi. Dal 17° al 19° anno compresi, i giovani possono scegliere di frequentare uno dei corsi di istruzione o di formazione professionale previsti dal successivo art. 4.

 

AL SOMMARIO

Art. 2. Scuola dell' infanzia

 
 

1. La scuola dell'infanzia concorre alla formazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini di età compresa tra i tre e i sei anni. Nell'ultimo anno, la scuola dell'infanzia, salvaguardando la propria autonomia, unitarietà e continuità educativa, realizza i necessari collegamenti con il ciclo primario.

1. La scuola dell'infanzia concorre alla formazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini di età compresa tra i tre e i sei anni, promuovendone le potenzialità di autonomia, conoscenza, creatività e assicurando una effettiva eguaglianza delle opportunità educative anche attraverso interventi volti a ridurre ogni forma di svantaggio iniziale.  

2. La scuola dell'infanzia realizza i necessari collegamenti da un lato con il sistema degli asili nido, dall'altro, con il primo anno del ciclo primario.

1. Il Ciclo infantile accoglie i bambini di età compresa fra i tre e i cinque anni inclusi. Ai fini dell' art. 1, essa promuove e realizza tutte le attività scolastiche compatibili e calibrate alle possibilità ed alla psicologia proprie dell' età. 

2. Nel rispetto e nella salvaguardia della sua particolare esigenza di autonomia pedagogico-didattica, la scuola dell' infanzia funziona con la stessa struttura organizzativa e funzionale, di orario e di calendario adottata per il primo ciclo. Il Collegio dei docenti adotta tutte le iniziative pedagogico-didattiche che realizzano l' opportuno rapporto di continuità sia con l' asilo nido, ove esistente, che col successivo ciclo scolastico.

 

AL SOMMARIO

Art. 3 . Disposizioni relative al I Ciclo

 
 

1. Il ciclo dell'istruzione primaria ha la durata di sette anni ed e' caratterizzato da un percorso educativo lineare e unitario; si raccorda da un lato alla scuola dell'infanzia e dall'altro all'istruzione secondaria  

2. Obiettivo dei primi due bienni e nell'acquisizione e nello sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base e della dimensione relazionale.  


3. Obiettivo del terzo biennio e la crescita di autonome capacità di studio, di elaborazione e di scelta coerenti con l'età degli alunni, mediante il graduale passaggio dalle aree tematiche alle discipline.  

4. L'ultimo anno del ciclo primario e caratterizzato oltre che dalla presenza degli insegnamenti fondamentali, da una varietà di proposte selettive e coordinate di approfondimento di temi specifici, per favorire una scelta fondata sulla pari dignità delle opzioni culturali ed operare un effettivo orientamento.  
  5. Il ciclo primario si conclude con un esame di Stato.  
 
 
 
 
 
 

 

1. Il ciclo dell'istruzione primaria ha la durata di sette anni ed è caratterizzato da un percorso educativo lineare e unitario; si raccorda da un lato alla scuola dell'infanzia e dall'altro al ciclo dell'istruzione secondaria.  

2. Obiettivo del primo biennio e secondo biennio è l'acquisizione e lo sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base nonché l'apprendimento di nuovi mezzi espressivi atti ad ampliare la propria dimensione relazionale.  

3. Obiettivo del terzo biennio è la crescita di autonome capacità di studio, di elaborazione e di scelta coerenti con l'età degli alunni, mediante il graduale passaggio dalle aree tematiche alle discipline.  
4. L'ultimo anno del ciclo primario è finalizzato al consolidamento dei saperi di base ed è caratterizzato, oltre che dalla presenza degli insegnamenti fondamentali, da una attività sistematica di orientamento che prevede una varietà di proposte selettive e coordinate di approfondimento di temi specifici, per consentire una scelta fondata sulla pari dignità delle opzioni culturali del ciclo secondario.  

5. Il ciclo primario si conclude con un esame di Stato dal quale deve emergere anche una indicazione orientativa per la scelta dell'area successiva

1. Il I Ciclo ha la durata di cinque anni ed è articolato in due fasi ; la prima biennale ( 7° e 8° anno di età ) finalizzata all' acquisizione tecnica degli strumenti conoscitivi ed espressivi di base; la seconda, triennale,( 9° -10° e 11° anno di età) finalizzata a trasformare le capacità strumentali già acquisite in abilità mediante l' avviamento alla conoscenza del mondo attraverso lo studio episodico, ma collegato , delle materie in rapporto all'ambiente locale e regionale.  

2. Nella seconda fase, oltre alle basilari abilità del leggere , scrivere e far di conto, non va trascurata l' utilizzazione didattica di ogni altro possibile mezzo espressivo la cui acquisizione consente di ampliare le relazioni socio- culturali di ciascuno .  

3. Il ciclo si conclude con un esame finalizzato ad accertare il possesso delle abilità e degli strumenti conoscitivi ed espressivi necessari per affrontare proficuamente il successivo ciclo scolastico in cui il giuoco si distinguerà dal lavoro. 
 
 
 
 
 
 

 

 

AL SOMMARIO

Art. 3 bis. Disposizioni relative al II ciclo

(non ha corrispettivo nel testo ufficiale)

 

1. Il II Ciclo scolastico ha la durata di cinque anni ( dal 12° al 16° anno di età inclusi). Trattasi del periodo più delicato dell' età evolutiva in cui avviene la differenziazione psicologica ; si strutturano le capacità di autonomia e di organizzazione; il giuoco si distingue nettamente dal lavoro e le materie divengono discipline la cui "grammatica" richiede l' avvio di uno studio sistematico come chiave di accesso alla cultura generale; comincia a delinearsi il tipo psico- sociale e quindi la possibilità di orientamento scolastico e lavorativo finalizzato alla scelta di una cultura generale specifica propria del ciclo successivo.  

2. Ai fini del primo comma i cinque anni si dividono in due periodi: i primi tre sono dedicati al consolidamento delle abilità conoscitive ed espressive indispensabili per affrontare lo studio sistematico, prima guidato e poi autonomo, delle discipline quale strumento generale per la conoscenza del mondo e della cultura; gli ultimi due , invece, arricchendo il curricolo con tematiche più ampie e mirate, assumono una precisa funzione di orientamento mediante due opzioni: prepararsi agli studi specifici successivi oppure iniziare sotto il controllo della scuola un 'attività di qualifica professionale tecnico-operativa, compreso l' apprendistato, con possibilità di inserimento successivo nella formazione professionale specialistica.  

3.Fino alla ristrutturazione della carriera di tutto il personale insegnante dei tre cicli , i docenti del biennio finale del II ciclo sono gli stessi del primo biennio comune della scuola superiore in atto fino all' entrata in vigore della presente legge.  

4. Il Ciclo si conclude obbligatoriamente con un esame finalizzato ad individuare : - a ) se l' istruzione e le abilità culturali acquisite consentono di affrontare proficuamente gli studi specialistici successivi; - b) quale area del successivo ciclo appare più confacente alle caratteristiche ed alle capacità dei singoli adolescenti. Il livello di istruzione, di abilità culturali e di capacità tecnico-operative acquisite viene indicato da apposito attestato senza il quale non sarà possibile accedere al ciclo successivo. Ai fini dell' inserimento nel mondo del lavoro l' attestato non ha valore legale in quanto costituisce atto di descrizione di quanto l' adolescente ha appreso ed ha imparato a fare con la frequenza scolastica.  

5. Con l' esame di cui al comma tre si conclude l' obbligo scolastico. Tuttavia i giovani che , sulla base dell' attestato d' esame , ritenessero opportuno di non accedere agli studi successivi. possono liberamente ripetere l' ultimo anno del ciclo per sottoporsi a nuovo esame. 

 

AL SOMMARIO

Art. 4 . Disposizioni relative al III Ciclo

 
 

1. Il ciclo dell’istruzione secondaria ha la durata di cinque anni e si articola nelle aree umanistica, scientifica, tecnica-tecnologica, artistica e musicale. Esso ha la funzione di consolidare, riorganizzare ed accrescere le capacità e le competenze acquisite nel ciclo primario di arricchire la formazione culturale, umana e civile degli studenti, sostenendoli nella progressiva assunzione di responsabilità e di offrire loro conoscenze e capacità adeguate all'accesso all'istruzione superiore universitaria e non universitaria ovvero all'inserimento lavorativo Ciascuna area e ripartita, nel quadro di una loro riduzione, in indirizzi. 

2. Il ciclo secondario si realizza negli attuali istituti di istruzione secondaria dl secondo grado che assumono la denominazione di "istituti secondari". Il raggiungimento dell'obbligo formativo si attua negli Istituti o centri di formazione professionale accreditati. 


 
 

3. Nei primi due anni, fatte salve la caratterizzazione specifica dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso svolgimento del relativo curriculum, è garantita la possibilità di passare da un modulo all'altro anche di indirizzo diverso, mediante l'attivazione di apposite iniziative didattiche deliberate dal consiglio di classe e finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata al nuovo indirizzo. 

4. Una parte dei moduli del Secondo anno, può essere realizzata sulla base di specifica programmazione e degli istituti secondari, mediante attività o iniziative formative da realizzare anche presso altri istituti, enti o agenzie di formazione professionale, sulla base di una disciplina da definirsi mediante un accordo quadro tra il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. 

5. La frequenza dei primi due anni del ciclo secondario, sulla base di intese tra gli istituti e gli enti locali, può svolgersi, in relazione alla conformazione del territorio, in sedi decentrate facilmente raggiungibili dagli studenti. 

6. Negli ultimi tre anni, ferme restando le materie fondamentali e le materie di indirizzo, esercitazioni pratiche, esperienze lavorative, formative e stages possono essere realizzati anche con brevi periodi di inserimento nelle realtà culturali, produttive, professionali e dei servizi. 

7. La frequenza positiva di qualsiasi segmento del ciclo secondario, annuale o modulare, comporta l'acquisizione di un credito formativo che può essere fatto valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nel passaggio da un'area o da un indirizzo all'altro di studi o nel passaggio alla formazione professionale. Analogamente, la frequenza positiva di segmenti della formazione professionale comporta acquisizione dei crediti che possono essere fatti valere per l’ingresso nell’istruzione. 

8. Al termine del ciclo secondario, gli studenti sostengono un esame di Stato che assume la denominazione dell’area e dell’indirizzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. La formazione superiore non universitaria e disciplinata a norma dell'articolo 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e degli articoli 138 e 143 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 
 
 
 
 

10. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, sulla base dei criteri generali dettati a livello nazionale, attivano iniziative di formazione degli adulti

1. Il ciclo dell'istruzione secondaria ha la durata di cinque anni e si articola nelle aree umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale. Esso ha la funzione di consolidare, riorganizzare ed accrescere le capacità e le competenze acquisite nel ciclo primario, di arricchire la formazione culturale, umana e civile degli studenti, sostenendoli nella progressiva assunzione di responsabilità e di offrire loro conoscenze e capacità adeguate all'accesso all'istruzione superiore universitaria e non universitaria ovvero all'inserimento lavorativo. Ciascuna area è ripartita in indirizzi, tendenzialmente in numero inferiore agli attuali.  

2. Il ciclo dell'istruzione secondaria si realizza negli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di "istituti secondari". Il raggiungimento dell'obbligo formativo si attua negli Istituti o nei centri di formazione professionale ovvero nell'esercizio dell'apprendistato.  

3. Nei primi due anni, fatte salve la caratterizzazione specifica dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso svolgimento del relativo curriculum, è garantita la possibilità di passare da un modulo all'altro anche di indirizzo diverso, mediante l'attivazione di apposite iniziative didattiche deliberate dal consiglio di classe e finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata al nuovo indirizzo.  

4. Una parte dei moduli del secondo anno, può essere realizzata, su richiesta dei genitori e sulla base di specifica programmazione degli istituti secondari, mediante attività o iniziative formative da realizzare anche presso altri istituti, enti o agenzie di formazione professionale, secondo norme da definirsi mediante un accordo quadro tra il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.  

5. A conclusione del periodo dell'obbligo scolastico di cui al comma 4 dell'articolo 1 è rilasciata una certificazione attestante il percorso didattico svolto e le competenze acquisite.  

6. Negli ultimi tre anni, ferme restando le materie fondamentali e le materie di indirizzo, esercitazioni pratiche, esperienze lavorative, formative e stages possono essere realizzati anche con brevi periodi di inserimento nelle realtà culturali, produttive, professionali e dei servizi.  

7. La frequenza positiva di qualsiasi segmento del ciclo secondario, annuale o modulare, comporta l'acquisizione di un credito formativo che può essere fatto valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nel passaggio da un'area o da un indirizzo all'altro di studi o nel passaggio alla formazione professionale. Analogamente, la frequenza positiva di segmenti della formazione professionale comporta l'acquisizione di crediti che possono essere fatti valere per l'ingresso nell'istruzione.  
 
 

8. Al termine del ciclo secondario, gli studenti sostengono l'esame di Stato di cui alla legge 10 dicembre 1997, n.425 che assume la denominazione dell'area e dell'indirizzo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. La formazione superiore non universitaria è disciplinata a norma del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti inmateria di istruzione, relative alle scuole di ogni oprdine e grado approvato con Decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e degli articoli 138 e 143 del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112. 

10. Le Istituzioni scolastiche attivano iniziative di formazione degli adulti, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 

 

1. Il terzo Ciclo di istruzione secondaria ha la durata di 3 anni e si articola nelle seguenti aree : 

- umanistica - scientifica - tecnica - tecnologica - artistico/musicale; ogni area , a sua volta, è ripartita in indirizzi di specializzazione propedeutici sia ad un immediato inserimento lavorativo che all' istruzione superiore universitaria e non universitaria. , nonché ai corsi di ulteriore specializzazione professionale post secondaria. 

Tutte le aree del ciclo hanno la funzione di promuovere una cultura generale specifica, tipica di ogni indirizzo , muovendo: dai "saperi", dalle capacità, dalle competenze, dalla cultura generale, nonché dal livello di maturazione psico-affettiva acquisiti nel secondo ciclo. 

I curricoli di ogni area , indirizzi e corsi formativi, devono prevedere contenuti ed attività finalizzati alla formazione umana, sociale civile e politica ai sensi e per gli effetti previsti dall' art. 1. 

2. L' obbligo di attività formativa previsto fino al diciottesimo anno si può assolvere frequentando sia una qualunque delle aree previste nel comma 1 , sia specifici corsi di formazione nei centri regionali , nonché attività di apprendistato opportunamente documentato. 

3. Entro i primi due anni di ogni area è consentita la possibilità di cambiare sia area che indirizzo a condizione di acquisire la preparazione richiesta dalla nuova area e/o indirizzo in quanto non prevista nell' area di provenienza. Al fine di garantire tale possibilità ogni istituzione scolastica, nell' ambito della propria autonomia didattico-organizzativa, organizza apposite attività scolastiche integrative. 

4. Da sopprimere. Il contenuto può essere ripreso e meglio esplicitato nel regolamento di esecuzione della legge, di cui al comma 4 dell' art.5. 
 
 
 
 

5. Soppresso in quanto ricompreso nel comma 4 del precedente art. 3 bis. 
 
 
 

6. Confermato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Confermato . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Al termine dell' ultimo anno del ciclo i giovani devono sostenere un esame mediante il quale lo Stato si propone di accertare l' effettivo livello di istruzione , formazione e cultura specifica raggiunto da ciascuno . 

Tale livello di cultura generale specifica sarà documentato da apposito attestato della Commissione esaminatrice prevista dalle vigenti norme di legge. Tale attestato, necessario per l' accesso all' istruzione superiore universitaria ed ai corsi post secondari, non assume valore legale ai fini dell' accesso e/o inserimento diretto alle rispettive attività lavorative. 
 
 

9.Confermato . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Le istituzioni scolastiche , nell' ambito delle rispettive finalità, attuano iniziative di formazione degli adulti a richiesta degli interessati sia diretta che tramite gli enti locali, ai sensi del D.Lgs 112/98.

 

AL SOMMARIO

Art. 5 . Attuazione progressiva dei nuovi cicli

 
 

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento un piano di progressiva attuazione delle disposizioni della medesima, comprensivo di un progetto generale di riqualificazione professionale del personale docente a fronte delle innovazioni metodologiche e programmatiche introdotte.  

2. L'operatività del piano di cui al comma 1 è collegata all'approvazione dello specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la copertura dei relativi oneri.  

3. L'effettiva attuazione del piano è verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla sua presentazione, sulla base di una apposita relazione.  

4. All’attuazione della presente legge si provvede ai sensi dell'articolo 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297, ovvero mediante regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.  
 

5. Il personale docente in servizio al momento in cui è data attuazione alle disposizioni della presente legge ha diritto al mantenimento della sede fino alla sua definitiva assegnazione, che si realizza tenendo conto in via prioritaria delle richieste, degli interessi, dei titoli e delle professionalità di ciascuno 

 

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento un piano di progressiva attuazione delle disposizioni della medesima, comprensivo di un progetto generale di riqualificazione professionale del personale docente a fronte delle innovazioni metodologiche e programmatiche introdotte.  

 

2. Il piano di cui al comma 1 indica tempi e modalità di emanazione dei provvedimenti di cui al comma 4.  
 

3. L'effettiva attuazione della presente legge è verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla sua data di entrata in vigore, sulla base di una apposita relazione presentata dal Ministro della pubblica istruzione.  

4. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamento da adottare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400. Per gli ambiti di cui all'articolo 8 del regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede con le modalità di cui all'articolo 205 del citato Testo unico della pubblica istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.  

5. Il personale docente in servizio al momento in cui è data attuazione alle disposizioni della presente legge ha diritto al mantenimento della sede fino alla sua definitiva assegnazione, che si realizza tenendo conto in via prioritaria delle richieste, degli interessi, dei titoli e delle professionalità di ciascuno. 

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento un piano per la sua progressiva attuazione. Il piano deve comprendere :  

- un piano di intervento mirato all' adeguamento dell' edilizia scolastica esistente , compresa la costruzione di nuove strutture, alle necessità conseguenti alla riforma;  

- un progetto generale di riordino della carriera del personale docente e non docente dei tre cicli ;  

- un progetto globale che indichi le linee generali di una riforma coordinata dei programmi didattici di ogni ciclo evidenziandone i raccordi e la continuità;  

- un progetto che , individuando con chiarezza ruolo, funzione e qualificazione professionale del personale docente in rapporto alle finalità di cui all' art. 1, preveda una attività di eventuale riqualificazione in rapporto alle eventuali innovazioni programmatiche introdotte ed alla connessa  metodologia pedagogico-didattica;  

- il calendario dei provvedimenti attuativi ai sensi della Legge n. 400/88 e del T.U. 297/94, con particolare riferimento all' ano scolastico di inizio dell' ultimo biennio del II Ciclo.  

2. Il Ministro della Pubblica Istruzione , dopo il primo biennio di applicazione della legge presenterà al Parlamento una relazione illustrativa dei risultati ottenuti con le eventuali proposte di modifiche migliorative della riforma . 

 

Art. 6. Norma transitoria

 
 

Il personale docente del biennio iniziale delle attuali superiori che saranno utilizzati nell' ultimo biennio del II Ciclo sono tenuti in via provvisoria a prestare servizio anche in sede diversa da quella di attuale titolarità fino all' espletamento del primo trasferimento ; a tale personale va corrisposto un compenso economico extra, al fine di compensare gli eventuali disagi conseguenti alla prestazione di servizio in sede diversa da quella di attuale titolarità. Il compenso durerà fino al trasferimento volontario ad altra sede di maggiore gradimento. L' entità del compenso va definito, previo accordo con le forze sindacali di categoria, con apposito provvedimento collegato alla presente legge.

 

AL SOMMARIO

 
 
 
 


Schema riassuntivo della proposta

 

ETA' 

Obbligo

ATTUALE

RIFORMA

Obbligo

4° anno

 

SCUOLA  MATERNA 

CICLO  INFANTILE 

========

5° anno

 

========

6° anno

 

======== 

 

 

SCUOLA  ELEMENTARE 

I° CICLO : SAPERI  E STRUMENTI  DI  BASE 

 

7° anno

*

( cl.1^) 

1° anno 

 

8° anno

*

(cl. 2^) 

2° anno 

9° anno

*

( cl.3^ ) 

3° anno 

 

10°anno

*

( cl. 4^ ) 

4°anno 

11° anno

*

( cl.5^ ) 

5° anno 

 

 

SCUOLA  MEDIA   INF. 

II CICLO : CULTURA DI BASE CON DIFFERENZIAZIONE PSICOLOGICA , ORIENTAMENTO - CORSO PROF. LE

12° anno

*

1° anno (differen. psicologica) 

13° anno

*

2° anno " " 

14° anno

*

3° anno " " 

15° anno

 

Scuola Media Sup. (Biennio) 

Corsi Qualifica Professionale 

4° anno ( orient.to  o corso prof.le) 

16° anno

 
 

 

5° anno      "  "  " 

 

III CICLO : CULTURA  GENERALE  SPECIFICA 

E  FORMAZIONE  PROFESSIONALE 

17° anno

 

Scuola Media Sup. (Triennio) 

1° anno 

Impegno formativo

18° anno

 

Corsi 

Post- Qualifica Professionale 

2° anno 

19° anno

 

Concorsi Scuole Materne/Elem.e/o Magistero 

3° anno 

20° anno

 

Università 

Istruzione Post-secondaria o 

Università (Sc. Formazione - Biennio Comune) 

Facoltativo

21° anno

 

Sc. Formazione: 

2° anno 

 

22° anno

 

Laurea Magistero

Laurea breve 

 

23° anno

 

Laurea (4 anni) 

Concorsi 

Ins. Secondaria 

Insegnamento Primaria 

o Specializz. Ins. Secondaria 

 

24° anno

 

Concorsi Ins. Secondaria o Laurea (5 anni) 

Insegnamento Secondaria 

 

25° anno

 

Ins. Secondaria o Laurea (6 anni) 

Insegnamento Secondaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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