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MARZO
98
ALL'
INDICE
GEN.LE
POLITICA ED ECONOMIA REGIONALE
===============================================
LE
MANI SULL' ABRUZZO
di
Nicola
Scipione
SOMMARIO
ABRUZZO
REGIONE DI PARCHI ........
Con tre parchi nazionali
(Parco Nazionale d' Abruzzo - di vecchia istituzione - , Parco Gran Sasso
/ Laga, Parco della Maiella , di recentissima istituzione) ed altri regionali
l' Abruzzo può veramente assumere la definizione di "regione dei
parchi".
Gli ultimi due (Gran Sasso e Maiella) hanno avuto una gestazione difficile
soprattutto per la definizione dei confini. Sulla loro istituzione e sulla
loro funzione si sono scontrate forze contrapposte per interessi diretti
e per convincimenti politici.
Gli agricoltori, soprattutto coltivatori diretti , sostenuti (almeno in
teoria) dalla loro associazione di categoria, hanno lottato per non subire
i vincoli previsti dalla legge istitutiva in merito alla utilizzazione
del territorio.
I cacciatori hanno protestato perché vedevano diminuire le eree
disponibili per l' attività venatoria. In senso inverso protestano
i coltivatori che vedono sistematicamente distrutti i raccolti dalla selvaggina
a cui non si può dare la caccia. In particolare la presenza del
cinghiale, ghiotto di patate, granturco, grano ecc. ha generato addirittura
un contenzioso con la Regione per il ritardato o insufficiente rimborso
dei danni subiti dai proprietari delle colture distrutte o quasi dalle
"scorrerie" dei suini selvatici affamati ( tassi e cinghiali) .
Ha protestato anche chi nell' area dei parchi ha l' unica possibilità
di costruirsi la casa e che ora ha visto sfumare la sua aspirazione per
i rigidi vincoli urbanistici ed ambientali previsti per l' edificazione.
I vincoli, infatti, non sono solo di ordine tecnico ( volumetria ecc.),
ma anche paesaggistico (di competenza regionale), e naturalistico (di competenza
del Parco), e quindi di ordine formale e procedurale lungo e complesso.
Se ci si aggiunge l' abuso di autorità il quadro è completo.
Il Parco Nazionale d' Abruzzo, infatti, aveva negato il proprio parere
favorevole ad una autorizzazione edilizia (che aveva superato tutte le
precedenti fasi comunali e regionali) senza avere gli strumenti giuridici
previsti dalla legge 394 del 1991 : Piano e Regolamento del Parco . Per
sistemare la questione sono stati chiamati ad intervenire prima il Pretore
di Sulmona (con sentenza del 7-12-93 ) e poi la III Sezione della Cassazione
penale con decisione del 18 -10 - 95.
Accade, dunque, di fatto, che la funzione del Parco si rivela non solo
frenante e limitatrice di attività per sovrapposizione di competenze
già esercitate da altri Enti territoriali : Comuni, Provincie e
Regione, ma spesso anche produttrice di danni economici ai cittadini.
Sull' altro versante c' è, invece, l'interesse politico dei cosiddetti
ambientalisti, del movimento dei verdi e , quindi, dei partiti di governo,
i quali enfatizzano i benefici economici che deriverebbero dalla gestione
dei Parchi senza indicare idee e proposte precise, diverse da quelle che
già sono, o meglio, sarebbero di competenza dei Comuni se questi
potessero avere i finanziamenti opportuni. Appare sintomatica, in tal senso,
la difficoltà di definire piani e regolamenti mirati alla identificazione
del vero ruolo assegnato dalla Legge ai Parchi stessi.
Si parla, intanto, impropriamente, di tutela e difesa del paesaggio e dell'
ambiente, ma non si dice come ed da chi ci si deve difendere.Si ipotizzano
interventi imprecisati capaci di creare occupazione ma senza indicare i
settori di attività diversi da quelli affidati alla competenza
degli Enti locali. Il tutto, infine, confida sull' incremento turistico
senza tener conto ( o facendo finta di non sapere) che in tempo di crisi
come quella attuale il turismo è tornato, o sta per tornare, ad
essere privilegio di pochi, quindi con scarsa potenzialità di generare
occupazione indotta.Basta leggere l' ultimo rapporto del CNEL sulla distribuzione
e ridistribuzione del reddito per rendersi conto che già ora una
grossa fetta di popolazione è al di sotto delle possibilità
di concedersi vacanze fuoi casa. Chi sono e quanti, e da dove vengono,
allora, i turisti che dovrebbero affollare i nostri parchi ?
L' ultima azione su tale linea di politica territoriale ed economica è
quella attivata dalla Legge regionale n. 38 del 21-6-96 che fra l'altro
prevede la istituzione di un "sistema di aree protette" , cioè di
Parchi naz.li e regionali, da inserire in un più vasto sistema appenninico.
Per impegno già assunto in tal senso dai Presidenti delle Giunte
regionali dell'Abruzzo, del Molise e delle Marche il sistema si propone
di far accogliere dalla Comunità Europea il progetto APE (Appennino
Parco d' Europa).
Per concludere, tenendo conto che già il primo Parco, istituito
negli anni 20, evidenzia problemi che quanto meno fanno riflettere sul
vero ruolo della Istituzione, e che i nuovi Parchi sono nati in un mare
di polemiche, appare legittimo dubitare che la questione possa risolversi
con la creazione dei soliti carrozzoni mangiasoldi con l' unico effetto
concreto di sottrarre ai Comuni un pezzo della competenza assegnata dalla
Legge 142/90 (art. 9) : la gestione del proprio territorio. In questo senso
stanno dubitando , come noi, anche alcuni politici : uno spiraglio di ravvedimento
?
Neanche per sogno !
L'
Assessore regionale Pezzopane , novello cavaliere dell' Ordine di Malta,
va avanti come un carro armato alla "conquista " e delimitazione di terreni
e boscaglie abbandonate, di roveti e fiori, di animali selvatici ed insetti
di ogni genere; il tutto, ovviamente, per proteggerli ;
ma da chi ? Dall' uomo, naturalmente! Questo cattivone ( ! ) che fra non
molto nei parchi montani e nelle riserve, più che un novello
Attila, rischierà di rappresentare una specie in estinzione
, preda di lupi, cani randagi, tassi, cinghiali , uccelli rapaci
e rettili vari . Allora si che i turisti domenicali delle metropoli si
divertiranno !
Tutto questo, infatti, in nome e adorazione del Dio "TURISMO". Ma
a vantaggio di chi e di quanti? E con quale contropartita per l'
intera comunità regionale?
Non lo sapremo mai , perchè nessuno ha interesse a pubblicizzare
i propri conti economici e, perchè no ?, anche politici.
Detto senza mezzi termini , a nostro avviso i miliardi gia spesi e quelli
ancora da spendere, sui e per i parchi, non costituiscono un investimento
perchè non creano attività produttive ma iniziative consumistiche
il cui reddito va per il 90% fuori regione per l' acquisto di beni
( e spesso anche di servizi
) che i Parchi non sono in condizione di produrre in loco.
al sommario
.......
E DI ISTITUTI SCIENTIFICI DI LIVELLO MONDIALE
L' Abruzzo non è solo la regione dei Parchi e delle riserve,
ma anche quella di istituzioni di prestigio internazionale nate col marchio
della "1^ Repubblica. Nel territorio regionale,infatti, sono state
dislocate e lavorano intensamente ed egregiamente alcune prestigiose istituzioni
scientifiche di livello mondiale:
1) CENTRO DI RICERCHE
FARMACOLOGICHE E BIOMEDICHE " MARIO NEGRI SUD " ( S. MARIA INBARO
- CH)
Il Centro è frutto di un Consorzio fra L' Amministrazione provinciale
di Chieti e l' Istituto "Mario Negri" di Milano costituito nel dicembre
del 1980. Oltre all' attività di ricerca sperimentale , clinica
ed epidemiologica nei settori della farmacologia e della endocrinologia,
il Centro svolge una intensa e proficua attività di insegnamento
e formazione professionale per ricercatori e tecnici di laboratorio.
Il Centro , localizzato sul territorio di S.Maria Imbaro , ha portato l'
Abruzzo all' attenzione della ricerca medica mondiale.
2) LABORATORIO DEL
GRAN SASSO (AQ)
Trattasi di un laboratorio di astrofisica, unico al mondo, costruito nelle
viscere del Gran Sasso, sotto alcuni chilometri di roccia, che nel
giro di pochi anni è diventato, oltre che un "gioiello" dell' Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare , la sede di riferimento dell' attività
di ricerca e sperimentazione di numerosi astrofisici proveneinti
da tutte le parti del mondo.
Così come fu all' inizio, il Laboratorio si ritrova ritrora
ancora al centro di polemiche scatenate , come al solito, da ambientalisti,
ecologisti e verdi in genere. Pomo della discordia la realizzazione di
un terzo traforo che oltre a rendere autonomo l' accesso al laboratorio
( attualmente l' ingresso
avviene dalla galleria dell' autostrada) avrebbe anche lo scopo di creare
ulteriore spazio resosi necessario all' attività scientifica.
I soldi ci sono, manca la volontà politica. L' auspicio è
che non si penalizzi un centro che , almenoi in teoria , lavora per lo
sviluppo della conoscenza e della civiltà.
3) L' UNIVERSITA' d'
ANNUNZIO (CH - PE)
Istituita 30 anni fa con tre sedi nelle città del versante marino
della regione : Chieti, Pescara, Teramo, negli ultimi dieci anni è
cresciuta in qualità e quantità al punto da imporsi all'
attenzione del mondo accademico nazionale.
Con l' esplosione della
"CURA DI BELLA" contro i tumori la d' ANNUNZIO ha schierato una terna
di professionalità che la porterà per prima sulla
linea di partenza per la sperimentazione della nuova arma contro
il cancro ideata dal modenese prof. Di Bella:
- Prof. Cuccurullo, attuale Rettore, chiamato alla presidenza dell' apposito
Comitato Etico Nazionale;
- Prof. Iacobelli, oncologo e quindi componente dela Commisiione Oncologica
Nazionale;
- Prof. Gallenca quale docente di etica.
4) NETWORK MONDIALE
PER L' ASTROFISICA (PE)
Pescara potrà essere chiamata fra breve "Città delle stelle".
Per decisione dell' Unesco, infatti, è stata localizzata nella città
adriatica ( nell' edificio della ex stazione ferroviaria in avanzato stato
di apposita ristrutturazione) la sede della "Icra Network"
istituito per coordinare e promuovere a livello mondiale l' attività
di ricerca teorica e di modellistica utilizzando le informazioni acquisite
finora da tutti gli osservatori astronomici ed astrofisici del mondo, nonchè
quelle provenienti dalle misioni spaziali.. Pescara e l' Abruzzo , dunque,
costituiranno fra breve il centro di una rete che collegherà
non solo le maggiori capitali mondiali (Mosca, Washington, Pechino, Satiago
del Cile) ma consentirà a tutti gli scienziati di teorie fisiche
e matematiche di esere in costante contatto fra loro.
5) TELESPAZIO (AVEZZANO
- AQ-)
Trattasi
dell' unico Centro al mondo per il coordinamento ed il controllo delle
telecomunicazioni e dei collegamenti con e via satellite. Si trova insediato
sul lato sud/est della piana del Fucino, ex lago, prosciugato, dopo
un primo tentativo fallito dei romani, nel secolo scorso dalla famiglia
Torlonio. Ora la conca costituisce una delle zone agricole più fertili
della regione con la produzione di ortaggi vari e di patate in modo particolare.
al sommario
ABRUZZO .....DA
BONIFICARE
I
fatti - Le fonti primarie - Le
Leggi reg.li - La giurisprudenza -
Le osservazioni - Il commento
- La proposta
Premessa
Il territorio
regionale si avvia ormai ad essere tutto sotto il controllo politico dell
Ulivo; la mappa è già pronta. Si tratta solo di scegliere
i tre colori da utilizzare per la nuova carta geografica della regione:
- il primo, non può
che essere il VERDE, per indicare i PARCHI
montani e le RISERVE protette (dal 35 al 40% della superficie) ; - il secondo
, potrebbe essere il ROSSO , colore simbolo
della sinistra al....potere , per evidenziare le zone da sottoporre a bonifica
ai sensi della L.R. n. 36 / 96 che ha diviso il territorio rimasto
fuori dai parchi in cinque comprensori sostitutivi dei precedenti
(15) Consorzi di bonifica;
- il terzo , a questo punto,
dovrebbe essere il BIANCO, del comprensorio
di Castel di Sangro - Roccaraso tenuto fuori sia dai parchi che dalla
bonifica.
Più federale ed europeista
di così l' Abruzzo non potrebbe presentarsi : tinta con i
colori del simbolo nazionale; qualificata come "regione verde d'
Europa"; sta facendo da sè, senza
tenere conto della Costituzione e delle Leggi dello Stato : mentre Bossi
sbraita per la secessione la nostra Giunta regionale sta preparando
il territorio per gestirlo in "regime" di completa autonomia dal
potere centrale.
I fatti
Quanto stiamo per
illustrare affonda le radici alla fine degli anni 60, quando il Consorzio
di bonifica montana fondato a Salle, col nome di Orta-Rio Maggio , ottenuto
l' ampliamento anche su tutto il territorio dei comuni di Abbateggio, Roccamorice
e Lettomanoppello, cominciò ad impegnare spese sui territori di
Salle e Caramnico le quali suggerirono l' applicazione di contributi
a carico dei proprietari dei terreni che , nella quasi totalità,
erano ignari di essere stati consorziati con provvedimento
ministeriale ma su proposta del Corpo forestale dello Stato. La decisione,
però, rimase praticamente inapplicata per... furbizia politica:
l' impopolare provvedimento, infatti, fu lasciato in eredità alla
nascente gestione (e controllo) dei Consorzi, trasferita
all' Ente Regione con D.P.R. 616/77.
In applicazione di
tale Decreto la Regione Abruzzo , come tutte le altre, "mise le mani" sui
Consorzi con la nomina di Commissari straordinari che avevano il compito
preciso di : gestire
l ' amministrazione corrente;
predisporre i rispettivi Statuti ; organizzare e svolgere la elezione democratica
del "Consiglio dei delegati" , formato da 16 componenti eletti più
altri 8 di nomina regionale, appunto .
I Commissari dell'
Orta - Lavino , con sede in Caramanico, hanno impiegato circa dieci
anni per compilare le 40 pagine di Statuto; lo stesso, infatti, fu approvato
con deliberazione commissariale n. 49 del 23/11/87.
Nel frattempo gli
stessi Commissari non potevano starsene con le mani in mano ed hanno operato
a loro piacimento, senza opposizioni, e col sostanziale consenso
di tutte le Giunte regionali susseguitesi durante la prima Repubblica e
dei Sindaci dei Comuni che beneficiavano degli interventi sui rispettivi
territori.
Le attività svolte
prima dello Statuto sono consistite, per la quasi totalità, nella
manutenzione di strade ed acquedotti rurali e comunali già esistenti
e che, quindi, non avevano e non hanno la funzione di bonifica, Contemporaneamente,
però, è stata avviata la raccolta di contributi a carico
dei proprietari sulla base di un catasto terreni ed urbano vecchio e non
aggiornato al punto che sono stati iscritti nei ruoli di contribuenza molte
persone morte e/o emigrate da decenni.
L' aspetto particolare
e grave è che l' imposizione dei contributi è stata effettuata
in contrasto con tutte le norme statali e regionali le quali in merito
prevedono condizioni e presupposti particolari e precisi che , almeno l'
Orta-Lavino , non ha mai avuto. Trattasi, insomma, di un 'azione che somiglia
molto ad una estorsione se si considera il potere coattivo di pignoramento
di cui dispone l' Ente esattoriale.
Dopo l' approvazione
dello Statuto le attività sono rimaste sempre quelle con l' aggravante
che sono state disattese le funazioni previste dallo stesso Statuto. Invariata
è rimasta anche la decisione di imporre contributi , generalizzati
ed indiscriminati, a carico di tutti i proprietari di terreni iscritti
in catasto .Con la nota ingenuità contadina molti hanno pensato
che fosse stata ripristinata la vecchia imposta fondiaria e quindi hanno
pagato senza pensarci due volte. Alcuni invece,verificando un aumento
periodico del contributo calcolato sul reddito dominicale dei terreni,
hanno cominciato a dubitare della legittimità della operazione su
cui hanno insistito i consorzi fino all' anno scorso senza scomporsi più
di tanto di fronte alle proteste ed alle prime decisioni di condanna di
alcune autorità giudiziarie.
In merito il Consorzio Orta
- Lavino è stato il più fortunato perchè il primo
ricorso collettivo alla Procura della Repubblica di Pescara fu archiviata
perchè nell' azione del Commissario regionale, in contrasto con
la Legge statale, il Procuratore non ravvisò elementi di
rilievo penale.
Dalla Procura lo
stesso gruppo di proprietari è passato al Tribunale Amministrativo
Regionale : sono circa dieci anni che questo non ancora si pronuncia.Vien
fatto di pensare che forse anche per la giustizia amministrativa le vessazioni
sulla povera gente non hanno rilievo giuridico, trattasi di un dubbio
che certamente il TAR risolverà anche a breve; e noi ci contiamo.
Intanto l' indignazione
per la mancata giustizia ha indotto molti proprietari a non ricevere o
non pagare le cartelle esattoriali della SERIT la quale pur minacciando
spesso con avvisi di mora e di pignoramento non è mai passata alle
vie di fatto. Con la trasformazione della SERIT la nuova gestione
esattoriale subentrata ha trovato un sostanzioso credito da riscuotere
ed ha attivato a raffica il potere di pignoramento consentitole dalla Legge.
In poco tempo ha riempito due magazzini di cianfrusaglie con le quali non
si pagheranno nenche le spese di custodia, ma con sicuro effetto boomerang.
Questa, infatti,
è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, scatenando
una diffusa reazione di rigetto rabbioso verso i Consorzi e la Regione
i quali, invece, hanno continuato imperterriti ad imporre ed approvare
balzelli illegittimi ed ingiusti facendo finta di ignorare le sentenze
di Giudici di pace, di Tribunali e di Cassazione che hanno continuato
a dar ragione ai proprietari ricorrenti contro il mancato rispetto delle
leggi statali sulla bonifica e dello stesso Codice Civile. Anche in Abruzzo
molti giudici si sono già pronunciati in questo senso, dando torto
ai Consorzi, mentre altri contenziosi sono ancora in corso ; ma non
c' è dubbio sul loro risultato considerate le numerose pronucie
precedenti diventate , ormai , di dominio pubblico. Nel frattempo
accadono altri fatti notevoli, sconcertanti e sorprendenti.
La Giunta regionale
dell' Ulivo, di fronte ad un centinaio e passa miliardi di debiti accumulati
dai Consorzi di bonifica si convince della opportunità di rivedere
la situazione allo scopo dichiarato di risanare il pregresso ,ma
, ancor più, col fine malcelato di acquisire il
controllo dell' attività a fini politici presenti e futuri.
L' Assessore Borelli, pidiessino , viene quindi incaricato , per
competenza settoriale, di predisporre la riforma dei Consorzi di
bonifica con una nuova legge che realizzase gli obiettivi sopra citati.
Il nuovo testo viene approvato nell' estate del 96 senza rilievi ed osservazioni
del controllo governativo. Vedremo dopo che si tratta di un provvedimento
di notevole importanza politica ma di sconcertante concezione tecnico giuridica.
Con esso, infatti, la Giunta regionale è
stata autorizzata a sopprimere le vecchie gestioni per sostituirle
con nuovi commissari che saranno certamente ben omologati. Risultato
: di 15 comprensori ne sono stati fatti 5 completamente nuovi che coprono
la quasi totalità del territorio regionale, esclusi
i parchi e le riserve; il controllo geografico - politico della regione
è completo.
Altro fatto notevole
è dato dalla Sentenza della Corte di Cassazione n. 8960 del maggio
96 con cui si ribadisce ancora una volta che i contributi a favore dei
Consorzi di bonifica non possono essere imposti su tutti i proprietari
di case e terreni, ma solo a carico di quelli che traggono beneficio dalle
opere di bonifica eseguite ed in misura proporzionale al neneficio stesso.
Ma il nostro Consiglio regionale ignora questa sentenza. Non la ignora,
invece , la sezione abruzzese della LIBERA ASSOCIAZIONE "MANI PULITE"
che la diffonde fra tutti gli interessati del Fucino e della Marsica.
Un fatto sorprendente
accade , invece, nel novembre 97 quando il Commissario del nuovo Consorzio
"Ovest - Bacino liri Garigliano" decide con articolata deliberazione ,
motivata anche con la Sentenza della suprema Corte, di annullare i precedenti
ruoli di contribuenza e di far ritirare tutte le cartelle esattoriali emesse
a carico di proprietari che non beneficiavano di opere consortili. Meglio
tardi che mai. C' è solo da sperare che il Commissario onesto, coraggioso
e non omologato al regime conservi la sua plotrona fino in fondo.
Ci sono, infine,
alcune dichiarazioni dell' Assessore Borrelli rivelatrici e sconcetanti
nello stesso tempo, soprattutto perchè fatte da un militante di
un Partito che ha sempre inalberato il suo vessillo in difesa delle
categorie più deboli e meno abbienti. Con apposito comunicato stampa
del 27 nov.97 l' Assessore, dunque, compiacendosi per un finanziamento
CIPE di 80 miliardi destinati ad ampliare in Abruzzo le aree irrigue,
invita le Provincie a servirsi dei Consorzi per la realizzazione dei loro
programmi , e poi conclude precisando che i Consorzi dovranno assumere
la funzione di strutture tecniche per la gestione di interventi e servizi
sul territorio programmati da Provincie e Regione. Implicitamente, dunque,
l' Assessore ammette che in Abruzzo non c'è più niente da
bonificare e che i Consorzi , definiti di bonifica, in relatà
servono per togliere agli Enti locali la gestione istituzionale del proprio
territorio per affidarla solo a cinque commissari facilmente controllabili
dal potere politico di cui saranno ancora per molro emanazione diretta.
Come ultimo fatto
riferiamo del compiacimento espresso, con enfasi provocatoria anche
in TV , dallo stesso Assessore circa la decisione della sezione civile
della Cassazione la quale con sentenza 9534 / 97 ha confernato che in materia
di rimborsi dei contributi consortili è competente il tribunale
e non il giudice di pace dando torto ad un Consorzio che sosteneva il contrario.
Ma l' Assessore ha utilizzato la notizia come avvertimento ai proprietari
facendo notare che ora chi volesse ancora protestare contro la tassazione
dovrà ricorrere al tribunale con una spesa di molto superiore al
contributo consortile. L' invito appare chiaro ed esplicito: versate i
contributi anche se illegittimi e lasciate stare la magistratura che vi
costerebbe di più. Ed infatti
in questi giorni stanno arrivando le cartelle esattoriali relative al 97.
Concludiamo con un
NON FATTO qual è il silenzio della "Coltivatori diretti" che
non ha assunto posizione ufficiale in tutta la vicenda , ma in privato
ha consigliato di pagare. Come tutela sindacale non c'è male!
ALL' INIZIO TESTO
Le
fonti normative primarie, le leggi regionali,
la
giurisprudenza.
Premessa
Massimo Saverio
Giannini uno dei più noti docenti ed esperti nazionali di Diritto
Amministrativo sostiene che IL CONSORZIO quale Ente pubblico
organizzato così come noi lo conosciamo, non costituisce una precisa
categoria giuridica. Il "legislatore" infatti usa spesso il termine per
indicare "...ogni sorta di unione di figure soggettive" che non appaiono
inquadrabili nel contesto delle altre figure associative giuridicamente
riconosciute.
Trattasi, dunque
, di una figura di diritto privato, la quale, più che ad una funzione
amministrativa, appare finalizzata ad organizzare e curare un interesse
giuridicamente definibile già comune a più soggetti privati
.
Questo concetto
si evince in modo chiaro leggendo le norme primarie che il Legislatore
nazionale ha scritto per regolamentare le attività finalizzate a
migliorare le condizioni di vita degli agricoltori sia recuperando
alla coltivazione zone insalubri ed aumentando la produttività
delle altre terre , sia impedendo o frenando il degrado naturale
del territorio spesso dannoso per le stesse attività dell' uomo.
Per intenderci basta un esempio : il bacino del Fucino in Abruzzo,
trasformato da lago-acquitrino in fertile campagna.
Ma andiamo
in ordine di contenuto e di tempo precisando che la figura di "consorzio"
in esame è quella collegata alla conservazione del territorio e
degli insediamenti produttivi ed abitativi, alla bonifica ed al miglioramento
fondiario in agricoltura, con una caratteristica particolare : dovrebbe
essere l' espressione libera e convinta dei proprietari di terreni sui
quali appare necessario ed opportuno intervenire con opere di bonifica
e miglioramento.
In Abruzzo,
o almeno per l' ex Orta -Lavino, non è stato così :
i proprietari di terreni, vivi e morti, si sono ritrovati consorziati senza
sapere come e perchè. Di fatto i Consorzi da venti anni, ormai ,
sono gestiti da Commissari regionali che hanno fatto il bello e cattivo
tempo con l' approvazione delle Giunte regionali le quali, invece di controllare
ed impedire gestioni allegre , hanno consentito attività che pur
non avendo nè bonificato nè migliorato alcunchè hanno
, però, accumulato debiti che ora la nuova legge mette a carico
degli ignari consorziati.
A chi hanno
giovato i vecchi Consorzi ? A chi dovrebbero giovare quelli nuovi ?
Sono necessari? Ed ancora : sono costituzionali
e legittimi ?
Le fonti giuridiche
primarie ancora vigenti
-
R. D.
25 luglio 1904, n. 523 - Testo unico delle leggi intorno alle
opere idrauliche delle diverse categorie.
Ha individuato, classificato e regolamentato l' esecuzione ed il finanziamento
degli interventi lungo le coste di mari e laghi, lungo i fiumi, i torrenti
e corsi d' acqua in genere necessari a salvaguardare da inondazioni e smottamenti
i terreni e gli insediamenti confinanti. Prevede che le spese siano ripartite
a carico dello Stato e dei consorzi composti da Enti pubblici
e singoli privati proprietari e/o possessori di qualunque
tipo di beni immobili interessati alle opere ; la ripartizione delle
spese è prevista in proporzione ai rispettivi vantaggi.
-
R.D. 30
dicembre 1923, n.3267 - Riordinamento e riforma della legislazione in
materia di boschi e terreni montani. Ha previsto in maniera
molto analitica la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani
ed il relativo coordinamento con opere di bonifica; le spese , ovviamente
, tutte a carico dello Stato.
-
R.D.14
settembre 1931 , n. 1175 - Testo unico per la finanza locale
. Ha trasferito a carico dello Stato i contributi per
le opere idrauliche che il testo unico 1904 aveva previsto a carico di
Comuni e Provincie.
-
R.D. 13
febbraio 1933, n. 215 - Nuove norme per la bonifica
integrale . Costituisce ancora il testo base a
cui le Regioni dovrebbero riferirsi per la compilazione delle proprie leggi
in materia di bonifica e relativi Consorzi. Con esso,infatti, sono stati
definiti : - i concetti di bonifica, sia integrale che montana;
- la classificazione dei comprensori e relativi piani di bonifica;
- la ripartizione delle spese fra lo Stato ed i privati interessati alle
opere : gli interventi nel Mezzogiorno sono a carico dello Stato (ora delle
Regioni) ; le spese eccedenti il contributo statale vanno, invece,
ripartite fra i proprietari che traggono benefici dalla bonifica ed in
ragione dei benefici stessi ; - l' esecuzione delle opere e la loro
manutenzione; le opere di competenza privata ; - le modalità per
la costituzione di Consorzi e per la loro gestione;
-
R.D.16
marzo 1942, n. 262 - Approvazione del testo del CODICE CIVILE - Artt.
dall' 857 all' 865
Ha recepito e codificato
tutti i principi basilari del R.D. 215 relativi alla bonifica ed
ai Consorzi .
-
Del.ne
Assemblea Costituente 22 dicembre 1947. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA
ITALIANA
Art. 117 = " La Regione
emana per le seguenti materie norme di legge nei limiti dei principi fondamentali
stabiliti dalle Leggi dello Stato,... (omissis) ...agricoltura e foreste...(omissis)
" ; Art. 118 = " Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le
materie elencate nel precedente articolo...." .
-
L. 25
luglio 1952, n. 991 - Provvedimenti in favore dei territori montani.
Ha definito : - il concetto
di territorio montano e delle disposizioni a suo favore , - gli Enti per
la difesa montana e dei consorzi di prevenzione ; il concetto di bonifica
montana , classificazione e piano di bonifica ; le opere a totale carico
dello Stato ( sistemazione idraulico forestale dei bacini montani) ; esecuzione
, compimento e manutenzione delle opere. Il Regolamento di esecuzione della
Legge è stato emanato con D.P.R. 16 novembre 1952, n. 1979.
-
D.P.R.
23 giugno 1962, n. 947 - Norme sui Consorzi di bonifica -
Fu emanato per delega prevista dal Piano quinquennale per lo sviluppo
dell' agricoltura ed ha previsto: il sistema elettivo degli Organi
di gestione; - l' adeguamento degli Statuti; - I poteri della pubblica
Amministrazione (ora la Regione) sui Consorzi e quelli di eventuali Commissari;
- procedure varie tecnico-amministrative e di assistenza ai consorziati.
-
L . 3
dicembre 1971, n 1102 - Nuove norme per lo sviluppo della montagna -
( Comunità montane) -
La Legge, ai fini di un generale riequilibrio economico-sociale dei
comprensori montani , ha costituito un nuovo Ente di diritto pubblico,
creando una specie di Associazione fra comuni, definita Comunità
montana, affidando ad essa , in pratica , tutti i compiti della bonifica
montana così come prevista dal R.D. 215/33 e dalla Legge 991/52
; giuridicamente, quindi, le Comunità montane avrebbero dovuto sostituire
i Consorzi di bonifica montana come quello Orta- Lavino; come si vedrà
nel prosieguo, invece, le norme regionali pur definendo i Consorzi
come organi tecnici degli Enti locali, comprese le Comunità, hanno,
di fatto, consentito che i Consorzi operassero autonomamente dagli Enti
locali , accumulando diecine di miliardi di debiti che ora sono stati
messi a carico SOLO delle piccole prorpietà contadine, per lo
più abbandonate o sottoutilizzate; grosse aziende agricole, infatti,
non esistopno e non potrebbero esistere nelle zone di montagna a partire
dai 500 metri di altitudine.
-
D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616 - Trasferimenti e deleghe dallo Stato alle Regioni,
Provincie e Comuni -
Trattasi del Decreto presidenziale con cui, dando attuazione agli artt.
117 e 118 della Costituzione, sono state attribuite alle Regioni, alle
Provincie , ai Comuni ed alle Comunità montane le funzioni amministrative
relative ai trasferimenti ed alle deleghe anche in merito allo sviluppo
economico nonchè all' assetto ed utilizzazione del territorio. In
particolare : - Nel settore "agricoltura e foreste" : ....la bonifica
integrale e montana; la...protezione della natura (anche con ) l'istituzione
di parchi e riseve ; sistemazione idrogeologica e conservazione del suolo
nei territori montani ; CONSORZI DI BONIFICA generale e montana.
-
L. 31
gennaio 1994, n. 97 - Nuove disposizioni per le zone montane.
La Legge si propone la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane
con il concorso dello Stato, le Regioni, le provincie autonome e gli enti
locali . A tale scopo ha istitutito un apposito fondo nazionale per la
montagna da ripartire fra tutte le Regioni ; trattasi di interventi
già affidati anche ai Consorzi di bonifica ma posti a totale carico
dello Stato.
-
L. 18
maggio 1989, n.183 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale
della difesa del suolo.
La legge si propone di difendere il suolo, risanare le acque , gestire
il patrimonio idrico a fini di sviluppo economico e sociale, tutelare gli
ambienti conessi a tali risorse. Con una articolazione molto dettagliata
la legge, ai fini degli obiettivi che si propone, ha indicato funzioni,
competenze e procedure a cui lo Stato e gli Enti locali devono
provvedere. Il finanziamento dei costi sono tutti a carico dello Stato.
Fra gli interventi previsti ci sono tutti, o quasi, quelli assegnati ai
Consorzi di bonifica svuotandoli , In pratica, della loro funzione
originaria.
ALL' INIZIO TESTO
Le
fonti normative regionali
-
L.R.
10 marzo 1983, n. 11 - Normativa in materia di bonifica
Trattasi del primo intervento legislativo della Regione Abruzzo in
materia di bonifica allo scopo di coordinare le attività dei
Consorzi già esistenti e funzionanti all' atto del Decreto
di delega n. 616/77.
Poche , ma molto ampie , le finalità assegnate alla bonifica : miglioramento
del reddito dell' agricoltura, sviluppo della produzione agricola, assetto
del territorio, difesa del suolo e dell' ambiente. " Tali finalità
sono perseguite nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale,
dei piani di sviluppo economico-sociali delle Comunità montane,
dei progetti regionali di assetto del territorio e dei programmi e piani
zonali agricoli. ".
I Consorzi, individuati come organi di partecipazione dei proprietari
alla gestione consorziale delle funzioni previste dal R.D.
215/33 (vedi sopra), vengono definiti come organismi tecnici
ed operativi delle Comunità montane e degli altri Enti territoriali
( Provincie e Comuni ). Il primo provvedimento conseguente fu il rinnovo
del commissariamento dei Consorzi
Ai sensi dell' art. 16 ogni Consorzio avrebbe dovuto predisporre un piano
di bonifica e di difesa del territorio nel rispetto dei programmi e
dei piani di sviluppo della Regione e delle Comunità montane. Vengono
, quindi , fissate le regole fondamentali per la elezione democratica
degli organi interni di gestione.
In merito alle opere di bonifica sono previste : - a) quelle di esclusivo
interesse pubblico sono a carico totale della Regione; - b) per la
manutenzione delle strade vicinali e interpoderali la Regione assegna ai
Consorzi un contributo annuale ; - c) per le strade del punto "b"
la Regione avrebbe potuto , e può ancora , chiedere un contributo
finanziario ai proprietari frontisti . Con l' Art. 20, invece, si
prevede che : " Le spese per le opere non coperte da contributi regionali
, e quelli per il funzionamwento dei Consorzi di bonifica, sono a
carico dei privati in ragione di beneficio. ". Tale concetto contributivo,
come si può controllare, mentre si ritrova in tutte le fonti primarie
riportate nel paragrafo precedente, non si riscontra, nvece, nelle decisioni
adottate dai Commissari dei precedenti Consorzi e regolarmente approvate
dalle Giunte regionali pro-tempore.
-
L.R. 7
giugno 1996, n. 36 - Adeguamento funzionale, riordino e norme per il
risanamento dei Consorzi di Bonifica.
Trattasi del vigente testo legislativo regionale finalizzato
"..al risanamento del Consorzi di bonifica integrale e montana (ex L.R.
11/83) , alla riduzione del numero ed alla ridefinizione delle loro funzioni."
A tale scopo la Legge, con un 'articolazione alquanto disorganica , che
può apparire voluta ed intenzionale, prevede:
- Una nuova delimitazione dei Comprensori di bonifica e dei perimetri
di contribuenza ai sensi e per gli effetti delle Leggi 183/89, 142//90
, 36/94 nonchè degli artt. 3 e 10 del R.D. 215/33 ;
- La costituzione di un nuovo Consorzio di bonifica per ogni comprensorio
delimitato;
- Un' organizzazione funzionale e finanziaria dei Consorzi
che prevede, fra l'altro:
1) La copertura del disavanzo finanziario dei precedenti Consorzi
a carico della Regione; 2) il pagamento dei debiti contratti dai
precedenti Consorzi mediante ammortamento pluriennale con quote straordinarie
a carico di ciascun consorziato (cioè tutti i proprietari vivi e
morti) ; 3) La definizione delle quote mediante un aumnento percentuale
del contributo ordinario dovuto al Consorzio per l' attività
che ha provocato il debito; 4) la definizione del tempo necessario al risanamento
finanziario; 5) la definizione delle quote di debito che restano a carico
dei consorziati non inseriti nei nuovi comprensori ma facenti
parte dei precedenti ;
- La gestione Commissariale dei Consorzi e l' avvio della gestione ordinaria;
a tal fine i Commissari, affiancati da una Consulta nominata dalla
Giunta regionale, hanno il compito di risanare le situazioni pregresse
, liquidare i patrimoni precedenti, avviare la gestione dei nuovi Enti,
classificare i nuovi comprensori ai fini degli oeneri consortili, predisporre
i nuovi Statuti, ed , infine, organizzare ed indire le elezioni degli organi
di gestione democratica che restano quelli previsti dalla L.R.11/83;
- La partecipazione minima degli aventi diritto al voto per la validità
delle elezioni del Consigliio dei delegati e quindi, le soluzioni in caso
di mancata partecipazione al voto;
- I compiti delle Province mediante trasferimento delle funzioni di programmazione
in materia di bonifica integrale a completamento di quanto già
previsto dalla Legge 142/90; a tal fine le Province sono tenute a predisporre
un Piano di Difesa del Territorio e di Bonifica nel quadro della programmazione
della Regione e delle Comunità montane;
- I compiti delle Comunità montane relativamente ai territori
montani non sottoposti a bonifica;
- Le funzioni dei Consorzi di Bonifica = Progettazione, realizzazione,
manutenzione ed esercizio di : - opere di bonifica e irrigazione,
- strade,acquedotti ed elettrodotti rurali, - impianti produttori di energia,
- forestazione e manutenzone idraulica; i Consorzi, inoltre, possono ,
su affidamento e concessione degli altri Enti territoriali, manutenere
e gestire impianti di depurazione nonchè esercitare ogni altro
compito connesso e funzionale alla difesa e alla manutenzione del territorio
;
- Riparto degli oneri a carico delle proprietà consorziate
mediante un annuale "Piano di riparto" basato sugli effettivi servizi di
cui beneficiano i fondi consorziati; i contributi a carico
dei privati sono relativi : al funzionamento degli Organi, alla gestione
delle infrastrutture di bonifica , dell' irrigazione e dei servizi speciali
; "...il coacervo (sic !) delle diverse contribuzioni... " saranno
indicate su apposito allegato alla cartella esattoriale ;
-
- Il contributo della Regione finalizzato a contenere "...entro limiti
di sopportabilità economica.." la contribuzione finanziaria dei
consorziati; - La soppressione dei Consorzi di bonifica esistenti
prima della Legge di cui : 5 in prov. de L' Aquila, 5 in prov. di Chieti,
2 nella prov. di Pescara e 3 in quella di Teramo ; totale 15 Consorzi
il cui scioglimento è affidato al Presidente Falconio su proposta
dell' assessore Borrelli del settore agricoltura; stessa procedura
per la istituzione dei nuovi Consorzi e la nomina dei relativi Comissari;
- Il finanziamento regionale dei mutui contratti dai vecchi Consorzi;
- L'abrogazione totale o parziale di nove articoli della Legge
n. 11/83 , la quale pertanto resta ancora valida nei suoi aspetti fondamentali.
-
Deliberazione
di Giunta regionale n. 4964 del 27-12-96 con la quale furono individuati
e delimitati quattro comprensori da classificare come bonifica;
-
Deliberazione
di Giunta n. 541 del 7-3-97 con la quale è stata modificata
la precedente delibera 4964 aumentando i comprensori di bonifica
da quattro a cinque, e delimitandoli sulla base dei bacini idrografici
di tutti i fiumi abruzzesi ;sulla mappa regionaleallegata, inoltre, risulta
tracciata una linea che separa una fascia costiera da una "..bonifica zone
montane";
-
Deliberazione
di Giunta n. 801 del 7-4-97 la quale , in esecuzione della Legge
36/96 e sulla base della delibera 541/97, ha istituito il Consorzio
"Centro - Bacino saline, Pescara, Alento e Foro " in sostituzione dei preesistenti
Consorzi che ricadevano in tutto o in parte sullo stesso comprensorio territoriale
.
Con altre delibere singole , ma con la stessa procedura , sono stati istituiti
gli altri quattro Consorzi di bonifica.
-
Lo
Statuto dell' ex Consorzio Orta-Lavino, quello ,cioè, da
cui siamo partiti per la presente ricerca, dal quale si evincono tre aspetti
: - l' indicazione delle finalità desunte dalla interpretazione
dell' art. 1 della L.R. n. 11/83 ; - l' individuazione degli Organi di
gestione , della procedutra elettorale e di quella amministrativa; - la
ripartizione della contribuenza privata e le modalità di riscossione.
-
Appare opportuno, infine , citare
anche la Deliberazione n. 106 dell' 11 / 11
/ 97 con cui l' attuale Commissario
del Consorzio OVEST - Liri / Garigliano , in seguito alla Sentenza di Cassazione
n. 6960 del 14-10-96, ha individuato i proprietari di terreni che non beneficiano
delle opere consortili e li ha cancellati dal ruolo di contribuenza
che era stato emesso per l' anno 96 senza tenere contro della utilità
derivante dai servizi del Consorzio.
ALL
' INIZIO TESTO
La
giurisprudenza
Purtroppo irregolarità
ed abusi sono stati commessi da quasi tutti i Consorzi a livello nazionale
, e guarda caso , sempre in merito ai contributi a carico dei consorziati.
Alcuni di questi hanno reagito chiamando in causa la Magistratura: Da un
ampio repertorio di sentenze abbiamo estrapolato le più
significative in merito alla legittimità della contribuenza
ed al giudice competente a decidere le relative controversie.
-
Corte
di Cassazione , sez.u. , sentenza n. 0625 del 22-2-57 . Ha
stabilito che spetta al giudice ordinario decidere sulla partecipazione
alle spese in mancanza di vantaggio presumibile o reale derivante dalle
opere consortili ;
-
Corte
di Cassazione, sez. u. , sentenza n. 0877 del 6-2-84 .
Ha stabilito che si può imporre un contributo finalizzato alle spese
di funzionamento del Consorzio solo ai proprietari consorziati che traggono
beneficio dalle opere di bonifica; la stessa sentenza ha confermato la
competenza del giudice ordinario a disaplicare i provvedimenti (i ruoli)
a carico dei consorziati che non traggono vantaggio dalle opere di bonifica
;
-
Corte
di Cassazione, sez. civ. , n. 09534 del23-5-97 - Conferma
la competenza del giudice ordinario a decidere sulla richiesta di restituzione
di contributi pagati al Consorzio mas senza aver beneficiato delle opere
di bonifica;
-
Corte
di Cassazione, sez, u. , sentenza n. 08960/96 -
Non solo conferma, con un' articolata analisi del caso, che i contributi
possono essere richiesti solo ai proprietari che traggono beneficio dalle
opere di bonifica, ma precisa che tale beneficio si deve concretizzare
con un incremento di valore diretto e specifico dell' immobile;
-
Corte
di Appello di Roma, sentenza 0000 del 27-10-82 -
Stabilisce che "...il giudice (ordinario) può e deve
ritenere inesistente il potere impositivo del Consorzio, solo ove accerti
che il bene stesso non tragga comunque beneficio dalla bonifica del comprensorio
in cui è situato...", spetta ,invece, alla Giurisdizione amministrativa
l' esame dei criteri di ripartizione dei contributi fra chi ha l' obbligo
di partecipazione alle spese;
-
Tibunale
di Latina, sentenza n. 0514 del 18-09-80 -
Stabilisce che l' assoggettamento ai contributi di bonifica riguarda i
proprietari che traggono benefici speciali per i loro beni dalle opere
di bonifica;
-
Tribunale
di Ascoli Piceno , sentenza n. 0356 del 25-9-84 - Dopo
aver precisato che possono essere sottoposti a contributi solo i proprietari
di terreni ricadenti nel comprensorio , conferma che presupposto essenziale
per l' imposizione è l' esistenza di benefici derivanti dalle opere
di bonifica ;
-
Tribunale
di Macerata, sentenza n. 0236 del 14-4-87 -
Conferma che per imporre contributi su immobili non è sufficiente
che questi si trovino nel comprensorio di bonifica ma occorre il presupposto
di un vantaggio per i proprietari conseguente all' opera di bonifica .
-
Giudice
di Pace di Giulianova, con sentenza dei primi di marzo, ha
dichiarato illegittimi i contributi imposti dall' ex Consorzio della Laga
(TE) perchè richiesti senza dimostrare i benefici arrecati ai proprietari
e quindi ignorando la legge.
ALL' INIZIO TESTO
Osservazioni
A commento
sintetizziamo alcune osservazioni sugli aspetti sopra descritti in merito
alla gestione dei Consorzi di bonifica abruzzesi.
Dai "fatti" si rileva
:
-
L' istituzione dei Consorzi
di bonifica, almeno quelli montani, non sono sorti per iniziativa privata
dei proprietari. Sono stati gestiti sempre da organi non elettivi
o da Commissari, i quali, col parere favorevole della Giunata regionale,
oltre ad operare fuori dagli strumenti giuridici, hanno imposto ai consorziati
una contribuzione non dovuta e comunque illegittima per assenza di presupposti
formali e sostanziali; hanno operato, infatti, senza un piano di bonifica
e/o miglioramento ed i lavori eseguiti non hanno niente a che vedere con
le finalità istituzionali , o quanto meno non se ne può dimostrare
l' attinenza;
-
Alle proteste dei proprietari
si è risposto con protervia , ignorando anche le decisioni della
Magistratura, ed insistendo sfacciatamente in un 'azione impositiva
sulla povera gente senza averne diritto perchè non rispettosa della
legge regionale e degli stessi Statuti.
-
La Giunta ed il Consiglio regionale
, e per essi l' Assessore all' Agricoltura, si permettorno anche di strumentalizzare
e distorcere una sentenza di Cassazione pronunciandosi ironicamente in
pubblico contro i ricorrenti con invito per tutti a pagare
contributi illegittimi, assumendo, così, una posizione
di presuntuosa impunità.
-
E' facile desumere che la gestione
dei Consorzi doveva passare di mano per fini chiaramente politici, come
politica era la precedente gestione : se ciò si può comprendere
non è accettabile il modo spocchioso, autoritario ed illegittimo.
Dalle "fonti... primarie"
si desume :
-
La distinzione fra bonifica
integrale, bonifica montana e miglioramento fondiario; l' Abruzzo
poteva e doveva essere interessato solo al miglioramento fondiario includendo
in questo tutte le opere di protezione atte ad evitare il degrado naturale
del territorio; parlare di bonifica non ha più senso , quindi non
servono più i Consorzi specifici ;
-
La costituzione di Consorzi
fra Enti pubblici , fra privati e/o misti, è prevista solo
come possibilità volontaria e non imposta, salvo situazioni di eccezionale
gravità ed urgenza , valutate dallo Stato (ora dalla Regione)
, per le quali occorre intervenire sulla proprietà privata con conseguente
beneficio della stessa; e non è certamente il caso dell' Abruzzo
dove i Consorzi montani sono nati per intervento del Corpo Forestale in
collaborazione con qualche sindaco più intraprendente; come il caso
dell' Orta-Rio Maggio; nè si può parlare di miglioramento
fondiario in presenza di un quasi totale abbandono dei terreni montani
; diverso è il discorso delle opere di irrigazione, tant'è
che i beneficiari non si sono mai opposti al pagamento sia del contributo
che del costo- acqua ; per questi , semmai, vanno rivisti i costi , le
tariffe e la necessità del contributo;
-
Tutte le fonti primarie , dal
1904 al 1989, non hanno mai considerato i Consorzi di bonifica come Enti
Istituzionali e territoriali con funzione originaria di intervento
sul territorio; la loro costituzione ed attività , anche se con
personalità giuridica pubblica, sono state previste e regolamentate
in quanto espressione di una volontà collettiva di privati finalizzata
a risolvere un problema comune limitato nel tempo; nel prosieguo
hanno assunto la funzione di organi tecnici di esecuzione al servizio
degli Enti locali ;ma tale funzione non può essere istituzionalizzata,
soprattutto a danno di proprietari privati ;
-
Il potere di imposizione contributiva
da parte dei Consorzi può scattare, a bonifica ultimata, solo
per la parte dei costi non coperti dallo Stato o dalla Regione ed in presenza
di un piano di ripartizione fra i proprietari che hanno tratto vantaggio
diretto dalle opere ed in proporzione al beneficio ottenuto; ciò
non è avvenuto perchè nessun Consorzio ha mai predisposto
un piano generale di bonifica e delle relative opere ; ma la ragione è
semplice: l' Abruzzo non aveva e non ha bisogno nè di bonifica montana
, nè, tantomeno, integrale ; di conseguenza il piano di ripartizione
proporzionale dei contributi era ed è impossibile da compilare;
è stato molto più semplice, quindi, chiamare tutti a pagare
prendendo a riferimento il reddito dominicale dei terreni ed aumentando
di anno in anno la relativa percentuale;
usando in modo autoritario il potere impositivo, in contrasto con la legge,
che reato hanno commesso i Consorzi ? : abuso di potere, truffa, estorsione
o che altro? Qualcuno dovrebbe pur rispondere; non è possibile far
finta che nulla sia accaduto in presenza di un' azione illegittima caparbiamente
e sistematicamente ripetuta nel tempo a danno soprattutto della povera
gente di montagna;
-
Dal 1904 ad oggi, tutte le leggi
di intervento sul territorio non solo hanno di fatto eliminato il concetto
di bonifica ma hanno previsto tutti gli oneri a carico dello Stato o delle
Regioni per cui non si vede la necessità per i Consorzi di continuare
a sopravvivere imponendo contributi ai privati ; vanno semplicemente
sciolti affidando le loro eventuali opere alla gestione dei Comuni o loro
consorzi senza la partecipazione dei privati (L.142/90) ; ma
questo non significa eliminarli come istituzioni di diritto privato, significa
solo dare il giusto ruolo ai privati in concorrenza col pubblico; un' istituzione
di diritto privato che di fatto viene gestita dalla Regione non ha senso
giuridico e dà origine ad abusi di ogni genere sfruttando la disinformazione
popolare ;
-
Per concludere si osserva che
i precedenti Consorzi hanno operato, finora, a margine e spesso al di fuori
delle leggi statali e , come vedremo, anche regionali.
Sulle "fonti regionali"
si osserva :
-
La legge n. 11 /83 era
una buona legge, tecnicamente, infatti, aveva recepito lo spirito
fondamentale delle leggi statali ; l' unica forzatura era ed è rimasta
quella del numero dei consiglieri nominati dalla Regione in seno al Consiglio:
un terzo dei componenti appare decisamente troppo a confronto dei due rappresentanti
previsti dalla legge 947 del 1962; non solo , ma appare decisamente in
contrasto con lo spirito di gestione di un istituto privato, come un consorzio
di proprietari , in quanto è facile intuire che con un terzo di
consiglieri "sicuri" le decisioni restano sempre in mano all' ente
pubblico, con tutti gli aspetti negativi del caso, comprese le decisioni
vessatorie di cui hanno dato dimostrazione i Commissari controllati
dalla Giunta regionale; in gran parte, comunque,
è rimasta valida perchè sono poche le parti abrogate dalla
nuova legge; nessun Consorzio, però, ne ha rispettato le norme
con particolare riguardo alle finalità ed alla contribuzione
dei rpivati.
-
La legge 36/96 merita un' attenzione
particolare. Da un ' attenta lettura del testo si evidenzia una impostazione
irrazionale dell' articolato il cui scopo non è tanto quello di
porre definitivo rimedio ai problemi creati dai precedenti Consorzi e di
ripristinare, quindi, la legittimità dei rapporti con i consorziati,
quanto, invece, quello di creare le condizioni ,almeno teoriche , per far
passare di mano una gestione, riverniciata di apparente legittimità,
e trasformare , quindi, una realtà disarticolata in uno strumento
politicamente controllabile dal potere regionale costituito , ma
praticamente superfluo. Non ha altro
senso , infatti, legare i nuovi Enti all' applicazione delle leggi 183/89
e 142/90 nonchè alla programmazione e pianificazione regionale .
I nuovi Consorzi, insomma ,di fatto non hanno più compiti
di bonifica e miglioramento fondiario ma vengono rilegittimati
come organismi tecnici ed operativi della Regione, delle Provincie, delle
Comunità montane e dei Comuni . Questo nel merito e nel contenuto
.
In diritto , invece, si può dire che la Legge non rispetta l' art.
117 della Costituzione nelle parti in cui ,come norma sub-primaria, non
rispetta il quadro normativo nazionale . Si può ravvisare, cioè,
un "abuso in legiferando" :
- nell' art. "1" , il cui richiamo all' art.73 del D.P.R.616/77 ed
all' art. 3 della Legge 142/90 non appare pertinente perchè
la ristrutturazione prevista dagli artt. 2 e 3 non rientra fra le
possibilità date alla Regione dall' art.6 del D.P.R. 947/62, mentre
l' art. 3 della 142 non prevede alcun rapporto fra Regione ed Istituzioni
di diritto privato come i Consorzi;
- nell' art. "2" , perchè mentre per l ' applicazione delle Leggi
183/89, 142/90 e 36/94 non è prevista la creazione di appositi Consorzi
fra soggetti privati, il richiamo alla contribuenza dei privati prevista
dagli artt. 3 e 10 del R.D.215 / 33 è in netto contrasto sia
con la Legge 183, che prevede il finanziamento totale pubblico per
tutte le opere, sia con la Legge 36 la quale prevede specifici canoni di
utenza per i servizi idrici forniti da Enti pubblici o gestori
privati singoli o associati come i Consorzi di irrigazione;
- nell ' art. 4, comma 2 lett. c e comma 3 lett. b perchè
vengono completamente ignorati sia gli artt. 10 e 11 del R.D.215
/ 33 che gli artt. 857 e seguenti del Codice Civile;
- nell' art. 11 , poichè, ferme le competenze assegnate dalle leggi
183/89 e 142 / 90 a Regione e Provincia , si assegnano le stesse funzioni
ai Consorzi di bonifica creando una anomala sovrapposizione fra diritto
pubblico e diritto privato che non dà alla legge i caratteri della
chiarezza e della trasparenza.
Nel complesso la Legge 36 / 96 appare frutto di una sconcertante
spregiudicatezza tecnico-giuridica che però ha avuto
l' approvazione del Commissario di Governo nel sostanziale silenzio delle
minoranza.
-
Anche le delibere attuative
della Giunta regionale appaiono frutto di un abuso di potere dal momento
che decidono di costituire Consorzi fra privati con tanto di classificazione
di contribuenza senza aver promosso e recepito il consenso ed il parere
dei proprietari interessati, così come previsto dalla procedura
indicata nell' art. 55 del R.D.215/33; tutte le delibere istitutive dei
cinque consorzi, dunque, potrebbero essere dichiarate illegittime
per abuso di potere;
Dalla "giurisprudenza
" si rileva :
-
Tutte le decisioni emesse dai
vari gradi di giurisdizione ordinaria hanno univocamente confermato
la illegittimità dei ruoli di contribuenza predisposti dai vari
Consorzi senza i presupposti giuridici e di fatto richiesti dalle leggi
nazionali e regionali e recepiti dagli stessi Statuti; con l' ultima
sentenza del Giudice di Pace di Giulianova (TE), e con altre che seguiranno
a breve, si evidenziano i sintomi di una "consorziopoli" che
potrebbe transitare dalla magistratura civile a quella penale; non ci sembra
possibile,cioè, che una contribuzione illegittima, riscossa coattivamente
a danno della povera gente non possa essere punita solo perchè autorizzata
e perpetrata da Istituzioni ed Enti pubblici.
Commento
finale: segnale di pericolo
Sono in corso
di completamento tutti gli atti ed i provvedimenti amministrativi che consentiranno
alla gestione politica regionale di centro- sinistra di mettere
definitivamente " le mani sull ' Abruzzo" con lo stesso sistema della "prima
repubblica" , peggiorato da sfrontatezza e proterva arroganza . La conquista
è iniziata con la stampa e le Televisioni private, poi è
toccato alla Finanziaria Regionale , ora sta proseguendo con i Parchi ,
le Riserve,ed i Consorzi di bonifica, con i quali si chiude
la prima fase del controllo materiale sul territorio .
Il pericolo
, in avanzata fase di concretezza, è che, con una diecina di rappresentanti
dell' Ulivo, fra Presidenti di Parchi e Commissari di Consorzi ,e
pochi altri intimi, scelti con aculatezza fra le persone ben inserite
nel regime, la Giunta regionale gestirà a suo piacimento,
e senza controlli esterni, un copioso flusso di miliardi che invece dovrebbero
essere affidati alle Provincie ai Comuni ed alle Comunnità montane.
Poi inizierà
la fase due : la conquista del consenso a suon di finanziamenti controllati
( vedi i quasi cento miliardi già ripartiti fra i 5 Consorzi non
ancora funzionanti a regime). Con buona pace delle forze , o meglio, delle
debolezze della minoranza consiliare.
La proposta
Affidiamo questo lavoro di
analisi e ricerca a quanti volessero utilizzarlo per promuovere la
revisione della legge 36 /96 . Pensiamo anzitutto ai Consiglieri regionali
di minoranza, ed alle Direzioni dei loro Partiti, per l' avvio di
una prima indagine politica in tutte le sedi opportune,
col compito di far luce sulla complessa vicenda che potrebbe anche nascondere
una "consorziopoli" di livello addirittura nazionale.
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